PERMESSI RETRIBUITI IN CASO DI “GRAVE INFERMITA’” - MANCATO RILASCIO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI ACCERTAMENTO - MINISTERO DEL LAVORO
- NOTA DEL 25 NOVEMBRE 2008
Con nota
del 25 novembre 2008,che si riproduce di seguito, il Ministero del lavoro si è
pronunciato nuovamente in merito al permesso retribuito di tre giorni per grave
infermità di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, a fronte delle
problematiche sorte per il mancato rilascio della relativa documentazione di
accertamento da parte delle strutture medico legali delle Aziende Sanitarie
competenti per territorio, richiesta a seguito dell’interpello n. 16/08 (cfr.
Not. 7/2008).
Tale
comportamento è conseguente alla carenza di riferimenti normativi per la
definizione di “grave infermità” e al fatto che le Aziende Sanitarie non
intendono esprimere una valutazione sulle certificazioni clinico - diagnostiche
rilasciate dai medici specialisti.
Sul punto
il Dicastero puntualizza che, sebbene non sussista una precisa definizione al
riguardo, il concetto di “grave infermità” costituisce una species
del più ampio genere dei gravi motivi individuati nell`art. 2, comma 1, lettera
d), del DM n. 278/2000, attinente le specifiche patologie riferibili ai
familiari del richiedente.
Tali
patologie possono, pertanto, considerarsi figure sintomatiche della grave
infermità richiamata nell`art. 1 del predetto decreto ministeriale.
Per
quanto attiene la fruizione del permesso di cui trattasi, precisa il dicastero,
e` indispensabile che il richiedente presenti idonea documentazione del medico
specialista, comprovante le gravi patologie dei soggetti da assistere, il quale
è tenuto ad attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura
anche medico legale.
Quanto
sopra e` affermato anche dall’Inps nella circolare n. 32/06, con riferimento ai
permessi di cui alla legge n. 104/92.
Il
Ministero ribadisce, infine, che la certificazione medica deve essere
rilasciata esclusivamente dalle strutture ospedaliere e dalle Aziende
Sanitarie, rammentando che il D.M. n. 278/2000 fa comunque salve le
disposizioni più favorevoli previste in materia dalla contrattazione
collettiva.
Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione
Generale per l’Attività Ispettiva
Roma, 25
novembre 2008
Prot.
25/I/0016754
Oggetto: art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 - pemesso retribuito per documentata
grave infermità ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 - documentazione
sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell’art. 1, comma 1
del D.M. n. 278/2000.
A seguito
dell’emanazione dell’interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave
infermità ex art. 4 comma 1, L. n. 53/2000, sono pervenute a questa Direzione
generale numerose segnalazioni concernenti l’inapplicabilità della soluzione
interpretativa adottata nella risposta, in quanto le strutture medico legali
delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non
sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in
termini di grave infermità del soggetto di cui all’art 1 comma 1, del D.M. n.
278/2000, per due ordini di ragioni.
In primo
luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro
delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del
Ministero della Difesa del 26/03/1999 cui fa riferimento l’interpello; inoltre
le AA.SS.LL. non intendono esprimere una valutazione
sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche
rilasciate dagli specialisti.
In
considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragionevole ed opportuno
procedere al riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova
valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al
concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi
retribuiti.
In
particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non
trovando un’espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei
gravi motivi indicati nell’art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000.
Quest’ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000 e come
evidenziato nel preambolo dello stesso D.M., definisce i criteri per la
fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e “l’individuazione delle
patologie specifiche”.
Le
patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere
considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico
riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto.
Per
quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso
retribuito di cui al combinato disposto degli art. 4 L. n. 53/2000 e 1 e 3 di
cui al D.M. n. 278, si ritiene di dover fornire alcune indicazioni applicative.
L’ art. 3
del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla
fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione
idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei
soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si considera, pertanto, idoneo
il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare
sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la
qualificazione medico legale in termini di grave infermità.
Tale
soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006
sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto
in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso
ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera
diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si ribadisce
in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica
rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.
Si
osserva, infine, che il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, comma 1, fa salve le più
favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal
proposito si fa presente che nel pubblico impiego, il CCNL Comparto Ministeri
prevede, all’art. 18, comma 2, la fruibilità di permessi di tre giorni o, in
alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di
carattere personale o familiare, debitamente documentati.