PERMESSI RETRIBUITI IN CASO DI “GRAVE INFERMITA’” - MANCATO RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI ACCERTAMENTO - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA DEL 25 NOVEMBRE 2008

 

Con nota del 25 novembre 2008,che si riproduce di seguito, il Ministero del lavoro si è pronunciato nuovamente in merito al permesso retribuito di tre giorni per grave infermità di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, a fronte delle problematiche sorte per il mancato rilascio della relativa documentazione di accertamento da parte delle strutture medico legali delle Aziende Sanitarie competenti per territorio, richiesta a seguito dell’interpello n. 16/08 (cfr. Not. 7/2008).

Tale comportamento è conseguente alla carenza di riferimenti normativi per la definizione di “grave infermità” e al fatto che le Aziende Sanitarie non intendono esprimere una valutazione sulle certificazioni clinico - diagnostiche rilasciate dai medici specialisti.

Sul punto il Dicastero puntualizza che, sebbene non sussista una precisa definizione al riguardo, il concetto di “grave infermità” costituisce una species del più ampio genere dei gravi motivi individuati nell`art. 2, comma 1, lettera d), del DM n. 278/2000, attinente le specifiche patologie riferibili ai familiari del richiedente.

Tali patologie possono, pertanto, considerarsi figure sintomatiche della grave infermità richiamata nell`art. 1 del predetto decreto ministeriale.

Per quanto attiene la fruizione del permesso di cui trattasi, precisa il dicastero, e` indispensabile che il richiedente presenti idonea documentazione del medico specialista, comprovante le gravi patologie dei soggetti da assistere, il quale è tenuto ad attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale.

Quanto sopra e` affermato anche dall’Inps nella circolare n. 32/06, con riferimento ai permessi di cui alla legge n. 104/92.

Il Ministero ribadisce, infine, che la certificazione medica deve essere rilasciata esclusivamente dalle strutture ospedaliere e dalle Aziende Sanitarie, rammentando che il D.M. n. 278/2000 fa comunque salve le disposizioni più favorevoli previste in materia dalla contrattazione collettiva.

 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l’Attività Ispettiva

 

Roma, 25 novembre 2008

Prot. 25/I/0016754

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - pemesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 - documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. n. 278/2000.

 

A seguito dell’emanazione dell’interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, L. n. 53/2000, sono pervenute a questa Direzione generale numerose segnalazioni concernenti l’inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto le strutture medico legali delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui all’art 1 comma 1, del D.M. n. 278/2000, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26/03/1999 cui fa riferimento l’interpello; inoltre le AA.SS.LL. non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.

In considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragionevole ed opportuno procedere al riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.

In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un’espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell’art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000. Quest’ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso D.M., definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e “l’individuazione delle patologie specifiche”.

Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto.

Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito di cui al combinato disposto degli art. 4 L. n. 53/2000 e 1 e 3 di cui al D.M. n. 278, si ritiene di dover fornire alcune indicazioni applicative.

L’ art. 3 del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.

Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.

Si osserva, infine, che il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa presente che nel pubblico impiego, il CCNL Comparto Ministeri prevede, all’art. 18, comma 2, la fruibilità di permessi di tre giorni o, in alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di carattere personale o familiare, debitamente documentati.