CONTRATTI A TEMPO PARZIALE -
ILLEGITTIMITA’ DELL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI
CONTRATTI DI LAVORO - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO -
20 NOVEMBRE 2008
Con nota
del 20 novembre 2008 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro, a fronte della sentenza della Corte di Giustizia Europea
n. C-55/07, avente ad oggetto la corretta applicazione della Direttiva del
Consiglio 97/91/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, ha
fornito le istruzioni operative ai propri Uffici Legali e Contenzioso.
Il
dicastero, con la nota in commento, ha ribadito quanto affermato dalla Corte di
Giustizia Europea, vale a dire l’illegittimità dell’obbligo di trasmissione dei
contratti di lavoro a tempo parziale alle DPL, sancito, come noto, dall’art. 2,
comma 1, del D.lgs. n. 61/2000, attuativo della suddetta direttiva europea, e
abrogato dall’art. 85 del D.lgs. n. 276/03.
Poiché
tale sentenza, che ha determinato l’illegittimità della legislazione nazionale
nel merito, ha efficacia ex tunc, in quanto definisce
la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere applicata
dalla sua entrata in vigore, devono essere rivisti anche i rapporti instaurati
antecedentemente alla pronuncia.
Il
Dicastero con la nota in parola afferma quindi che ‘’con riferimento ai
procedimenti sanzionatori ancora in corso e relativi alle violazioni irrogate
ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. n. 61/00, si rende
opportuno procedere, in forza del potere di autotutela, all’annullamento, con
efficacia ex tunc delle ordinanze ingiunzione in
attesa di essere emesse, di quelle già emesse e non ancora esecutive, ed infine
delle ordinanze ingiunzioni emesse e per le quali è in corso il giudizio di
opposizione,tutte evidentemente censurabili per violazione di legge”.