CONTRATTI A TEMPO PARZIALE - ILLEGITTIMITA’ DELL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO - 20 NOVEMBRE 2008

 

Con nota del 20 novembre 2008 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, a fronte della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-55/07, avente ad oggetto la corretta applicazione della Direttiva del Consiglio 97/91/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, ha fornito le istruzioni operative ai propri Uffici Legali e Contenzioso.

Il dicastero, con la nota in commento, ha ribadito quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, vale a dire l’illegittimità dell’obbligo di trasmissione dei contratti di lavoro a tempo parziale alle DPL, sancito, come noto, dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 61/2000, attuativo della suddetta direttiva europea, e abrogato dall’art. 85 del D.lgs. n. 276/03.

Poiché tale sentenza, che ha determinato l’illegittimità della legislazione nazionale nel merito, ha efficacia ex tunc, in quanto definisce la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere applicata dalla sua entrata in vigore, devono essere rivisti anche i rapporti instaurati antecedentemente alla pronuncia.

Il Dicastero con la nota in parola afferma quindi che ‘’con riferimento ai procedimenti sanzionatori ancora in corso e relativi alle violazioni irrogate ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. n. 61/00, si rende opportuno procedere, in forza del potere di autotutela, all’annullamento, con efficacia ex tunc delle ordinanze ingiunzione in attesa di essere emesse, di quelle già emesse e non ancora esecutive, ed infine delle ordinanze ingiunzioni emesse e per le quali è in corso il giudizio di opposizione,tutte evidentemente censurabili per violazione di legge”.