DECRETO LEGGE 185/2008 - PRINCIPALI MISURE in materia di lavoro - PRIMI CHIARIMENTI

 

Sul Supplemento Ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 è stato pubblicato il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante ‘‘Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Il provvedimento è in vigore dal 29 novembre 2008.

Di seguito si propone uno stralcio della circolare predisposta dall’Ance sul provvedimento in parola per la parte relativa ai rapporti di lavoro.

Nella sezione ”Tributi” è riportato un commento della parte fiscale del D.L. 185/2008.

 

1. Proroga detassazione contratti di produttività (art.5)

Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, vengono previsti:

- la proroga dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, con riferimento alle somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (di cui all’art.2, comma 1, lett. c, del D.L. 93/2008);

- l’aumento a 6.000 euro lordi delle somme per premi di produttività su cui calcolare l’imposta sostitutiva, fissato a 3.000 euro lordi fino al 31 dicembre 2008;

- l’applicabilità dell’imposta sostitutiva relativa a tali premi di produttività nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro lordi (con un aumento della soglia di reddito rispetto al limite in vigore fino al 31 dicembre 2008, pari a 30.000 euro).

 

Non è stata, invece, prorogata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in relazione alle somme corrisposte ai lavoratori per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, che resta in vigore, nel limite massimo di 3.000 euro lordi, e per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, unicamente fino al 31 dicembre 2008.

 

2. Deducibilità dall’IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi (art.6)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 (periodo d’imposta 2008, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è riconosciuta la deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, del D.Lgs. 446/1997, quali, a titolo esemplificativo, i contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro o quelle riconosciute per ridurre il ‘‘cuneo fiscale” connesso al costo del lavoro).

Tale deducibilità opera secondo il ‘‘criterio di cassa” (ossia nell’esercizio di pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’art.99, comma 1, del TUIR - D.P.R. 917/1986) e spetta per i seguenti soggetti:

- società di capitali ed enti commerciali;

- società di persone e ditte individuali;

- persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati (ai sensi dell’art.5, comma 3 , del TUIR - D.P.R. 917/1986) esercenti arti e professioni;

- banche e imprese di assicurazione.

 

Per quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2008, viene previsto:

- il diritto al rimborso dell’ammontare dell’IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito (sempre entro l’importo forfetario del 10% dell’IRAP dovuta), per i soggetti che, in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale in ordine alla deducibilità del costo del personale e degli interessi passivi ai fini IRAP, hanno già presentato istanza di rimborso;

- la possibilità di presentare, esclusivamente in via telematica, istanza di rimborso dell’importo dell’IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito, per i soggetti che sono ancora nei termini per la presentazione della stessa (48 mesi dal versamento delle imposte - art.38, D.P.R. 602/1973).

A tal fine, il rimborso sarà eseguito nell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa pari a: 100 mln di euro per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e 400 mln di euro per il 2011.

Le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa sono rinviate all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

(...)

 

3. Riduzione dell’acconto IRES e IRAP (art.10)

Viene stabilita la riduzione del 3% della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2008.

Pertanto, entro il 1° dicembre 2008 (poiché il termine ordinario del 30 novembre cade in giorno festivo), deve essere versato l’acconto IRES e IRAP pari al 97% (anziché al 100%) dell’imposta dovuta per il 2008.

Per quei contribuenti che avessero già provveduto al pagamento dell’acconto, viene riconosciuto un credito d’imposta pari alla riduzione stabilita del 3%, da utilizzare in compensazione con il modello F24.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalità ed i termini per il versamento di quanto non corrisposto in virtù di tale disposizione.