DECRETO LEGGE 185/2008 - PRINCIPALI
MISURE in materia di lavoro - PRIMI CHIARIMENTI
Sul
Supplemento Ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008
è stato pubblicato il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante ‘‘Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Il
provvedimento è in vigore dal 29 novembre 2008.
Di
seguito si propone uno stralcio della circolare predisposta dall’Ance sul
provvedimento in parola per la parte relativa ai rapporti di lavoro.
Nella
sezione ”Tributi” è riportato un commento della parte fiscale del D.L.
185/2008.
1. Proroga
detassazione contratti di produttività (art.5)
Per il
periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, vengono previsti:
- la
proroga dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, con
riferimento alle somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed
efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività
legati all’andamento economico dell’impresa (di cui all’art.2, comma 1, lett.
c, del D.L. 93/2008);
-
l’aumento a 6.000 euro lordi delle somme per premi di produttività su cui
calcolare l’imposta sostitutiva, fissato a 3.000 euro lordi fino al 31 dicembre
2008;
-
l’applicabilità dell’imposta sostitutiva relativa a tali premi di produttività
nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro
dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro lordi (con un aumento
della soglia di reddito rispetto al limite in vigore fino al 31 dicembre 2008,
pari a 30.000 euro).
Non è
stata, invece, prorogata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in
relazione alle somme corrisposte ai lavoratori per prestazioni di lavoro
straordinario o supplementare, che resta in vigore, nel limite massimo di 3.000
euro lordi, e per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore
a 30.000 euro, unicamente fino al 31 dicembre 2008.
2. Deducibilità dall’IRPEF/IRES della quota IRAP relativa
al costo del lavoro e degli interessi passivi (art.6)
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008 (periodo d’imposta 2008, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare), è riconosciuta la deducibilità dalle imposte sui redditi
(IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita
alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi)
e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, del D.Lgs. 446/1997, quali, a titolo
esemplificativo, i contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli
infortuni sul lavoro o quelle riconosciute per ridurre il ‘‘cuneo fiscale”
connesso al costo del lavoro).
Tale deducibilità opera secondo il ‘‘criterio di cassa”
(ossia nell’esercizio di pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’art.99, comma 1,
del TUIR - D.P.R. 917/1986) e spetta per i seguenti soggetti:
- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone e ditte individuali;
- persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati
(ai sensi dell’art.5, comma 3 , del TUIR - D.P.R. 917/1986) esercenti arti e
professioni;
- banche e imprese di assicurazione.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti a
quelli in corso al 31 dicembre 2008, viene previsto:
- il
diritto al rimborso dell’ammontare dell’IRAP deducibile ai fini delle imposte
sul reddito (sempre entro l’importo forfetario del 10% dell’IRAP dovuta), per i
soggetti che, in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale in ordine
alla deducibilità del costo del personale e degli interessi passivi ai fini
IRAP, hanno già presentato istanza di rimborso;
- la
possibilità di presentare, esclusivamente in via telematica, istanza di
rimborso dell’importo dell’IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito,
per i soggetti che sono ancora nei termini per la presentazione della stessa
(48 mesi dal versamento delle imposte - art.38, D.P.R. 602/1973).
A tal
fine, il rimborso sarà eseguito nell’ordine cronologico di presentazione delle
istanze e nei limiti di spesa pari a: 100 mln di euro
per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e 400 mln di euro per il 2011.
Le
modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa
sono rinviate all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
(...)
3.
Riduzione dell’acconto IRES e IRAP (art.10)
Viene stabilita
la riduzione del 3% della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il
periodo d’imposta 2008.
Pertanto,
entro il 1° dicembre 2008 (poiché il termine ordinario del 30 novembre cade in
giorno festivo), deve essere versato l’acconto IRES e IRAP pari al 97% (anziché
al 100%) dell’imposta dovuta per il 2008.
Per quei
contribuenti che avessero già provveduto al pagamento dell’acconto, viene
riconosciuto un credito d’imposta pari alla riduzione stabilita del 3%, da
utilizzare in compensazione con il modello F24.
Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite
le modalità ed i termini per il versamento di quanto non corrisposto in virtù
di tale disposizione.