APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -
MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 112/08 - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO -
CIRCOLARE 27/2008
Il
Ministero del lavoro, a fronte dei numerosi interpelli nel merito, con
circolare n. 27/2008, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina
dell’apprendistato professionalizzante prevista dall’art. 49 del D.lgs. n.
276/2003, anche alla luce delle modificazioni apportate alla stessa dall’art.
23 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.
Il
Dicastero rammenta che, a seguito delle recenti innovazioni legislative, è
prevista esclusivamente la durata massima del contratto di apprendistato
professionalizzante che non potrà essere superiore a 6 anni. Pertanto la sfera
di autonomia della contrattazione collettiva si amplia a seguito dell’eliminazione
del limite legale della durata minima del contratto che potrà essere anche
inferiore a due anni.
Considerato
quanto sopra e in assenza di specifiche disposizioni sull’argomento, la
circolare in parola conferma, inoltre, che non sussistono impedimenti alla
trasformazione anticipata, rispetto al termine prefissato, del rapporto di
apprendistato professionalizzante in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In tal
caso, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della Legge n. 56/87, al datore di lavoro
è comunque riconosciuto il diritto di usufruire dei benefici contributivi
(contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile) per l’anno successivo
alla trasformazione del rapporto, poiché, come precisato in precedenza dal
Dicastero, lo specifico regime contributivo è connesso al momento fattuale
della trasformazione, ancorché anticipata.
Resta
ferma, comunque, in tali ipotesi, la facoltà del personale ispettivo di
verificare, in relazione al piano formativo individuale e alla durata del
rapporto, l’effettivo svolgimento dell’attività formativa.
Con
riferimento alle nuove previsioni introdotte dal citato D. L. n. 112/2008, il
Ministero rammenta quanto anticipato nell’interpello del 7 ottobre u.s., ossia
che a fronte di quanto stabilito nell’art. 49, commi 5 e 5-bis, del D.lgs. n.
276/03 riguardo alla regolamentazione dei profili formativi da parte delle
regioni ovvero da parte dei contratti collettivi in carenza della legge
regionale o qualora questa risulti lacunosa, ora, in base al nuovo comma 5-ter,
l’impresa può optare per la formazione esclusivamente aziendale ed i relativi
profili formativi, nonché le specifiche modalità di erogazione, sono rimessi
integralmente alla disciplina individuata dai contratti collettivi di ogni
livello (nazionale, territoriale o aziendale) o dagli enti bilaterali.
In
particolare, la nota ministeriale chiarisce che, poichè l’istituto
dell’apprendistato professionalizzante è volto all’acquisizione di una
qualifica professionale ‘’ai fini contrattualIi” e al
conseguimento di ‘’competenze di base e tecnico-professionali”, la durata e le
modalità della formazione aziendale - disciplinabili anche a livello
territoriale o aziendale - dovranno essere coerenti con le declaratorie e
qualifiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro a cui è
finalizzato il rapporto.
Il
Ministero, nel confermare che la formazione aziendale può essere svolta anche
‘’fisicamente” fuori dall’azienda, purché sia gestita da quest’ultima e non
siano impiegate risorse finanziarie pubbliche, precisa, inoltre, che le singole
regioni possono comunque riservare forme di finanziamento o altre agevolazioni
alle imprese che intendano attuare formazione esclusivamente interna.
Per
quanto concerne l’inadempimento nell’erogazione della formazione, viene
chiarito che il datore di lavoro è responsabile e sanzionabile ai sensi
dell’art. 53, comma 3, del D.lgs. n.276/2003 solo qualora si avvalga della
previsione di cui al comma 5-ter optando per la formazione esclusivamente
aziendale, mentre non può ritenersi tale nelle ipotesi in cui il rapporto di
apprendistato sia attivato sulla base della disciplina regionale e la
formazione dell’apprendista non possa realizzarsi per carenza dell’offerta
formativa pubblica.
Un’ulteriore
tematica affrontata dal Ministero è quella dell’inquadramento e della
retribuzione dell’apprendista. Dall’analisi congiunta dell’art. 13, comma 1,
della Legge n. 25/1955, che stabilisce la gradualità della retribuzione anche
in rapporto all’anzianità di servizio e dell’art. 53, comma 1, del D.lgs. n.
276/2003, che sancisce il principio del sottoinquadramento dell’apprendista, si
perviene alla conclusione che resta ferma la possibilità di combinare il
sistema della percentualizzazione con il livello di sottoinquadramento. Vale a
dire che tale livello potrà essere preso a riferimento quale livello finale
oppure iniziale della progressione percentuale. Pertanto, al lavoratore
apprendista potrà essere erogata, nel corso del rapporto, una retribuzione
inferiore in percentuale rispetto al livello di sottoinquadramento, purché tale
livello sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione
retributiva.
Viene
quindi ribadito che, essendovi ancora in vigore le disposizioni della Legge n.
25/55 compatibili con il nuovo impianto normativo dell’apprendistato
professionalizzante previsto dal D.lgs. n. 276/03, è consentito, al fine di
completare il percorso formativo, il cumulo dei periodi di apprendistato svolti
presso più datori di lavoro (art. 8), mentre non è possibile la trasformazione
di un rapporto apprendistato avviato ai sensi della predetta Legge n. 25/55 in
un rapporto di apprendistato professionalizzante, poiché in tal caso si
determinerebbe un ‘’indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina”.
La
circolare in parola ribadisce che il contratto di apprendistato può essere
stipulato anche da società consortili che durino un periodo inferiore a quello
stabilito dal contratto per la completa formazione dell’apprendista. Il
percorso formativo potrà, infatti, essere completato nell’ambito di una nuova
assunzione del lavoratore presso una delle società del consorzio.
In
ultimo, si rammentano le abrogazioni previste dal Decreto Legge n. 112/2008,
richiamate dalla circolare, delle disposizioni legislative inerenti la
comunicazione all’amministrazione competente dei dati dell’apprendista e del
tutor aziendale entro 30 giorni dall’assunzione del lavoratore, la tempistica
sulle informative alla famiglia dell’apprendista e la comunicazione agli uffici
di collocamento dei nominativi degli apprendisti che avessero o meno conseguito
la qualifica, la visita sanitaria preassuntiva
dell’apprendista.