SICUREZZA SUL LAVORO - ART. 14 D. LGS.
81/08 PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE - ULTERIORI
CHIARIMENTI SULL’ATTIVITA’ ISPETTIVA - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N.
30/2008
Il
Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con
circolare n. 30 del 12 novembre 2008, il cui testo è reperibile in calce al
presente articolo, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine al
provvedimento sospensivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08 c.d. “Testo
Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Il
Dicastero ha fornito ulteriori chiarimenti dopo che la Direttiva dei servizi
ispettivi del 18 settembre scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
265/08 (cfr. Not. 10/2008), ha causato una serie di problematiche in ordine
all’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
da parte degli organi ispettivi.
Ferma
restando la caratteristica della discrezionalità che, si ricorda, consente
all’ispettore di valutare ed individuare le singole situazioni in cui è
necessario adottare la sospensione dell’attività d`impresa, la nota conferma
che, per garantire omogeneità di trattamento, l’organo di vigilanza è tenuto a
verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e ad applicare il
provvedimento sospensivo una volta verificata la presenza delle cause
espressamente richiamate dal citato art. 14.
Campo di
applicazione soggettivo - definizione di “micro-impresa”
Al
riguardo, un primo importante chiarimento ha interessato il campo di
applicazione della sospensione, con particolare riferimento alla nozione di
micro - impresa, intesa come “una realtà organizzativa minima composta da un
solo dipendente”.
In tale
circostanza, ossia in presenza di micro-imprese intese nell’accezione di cui
sopra, le indicazioni ministeriali portano ad escludere in assoluto la
possibilità di adottare il provvedimento sospensivo. L’eccezione riguarda le
ipotesi in cui il singolo lavoratore svolga attività particolarmente rischiose,
come ad esempio quelle edili, per le quali il provvedimento de quo può comunque
essere applicato.
Resta ben
chiaro che in entrambi i casi sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori
previsti dalla legge, nonché l’obbligo dell’ispettore di assegnare al datore di
lavoro un termine breve per la regolarizzazione del lavoratore in nero e per
l’eventuale sottoposizione dello stesso lavoratore alla sorveglianza sanitaria.
Decorrenza
del provvedimento di sospensione
Con
riferimento alla decorrenza, viene confermato che l’efficacia del provvedimento
sospensivo, normalmente, decorre dalla ore 12 del giorno successivo a quello
della visita ispettiva, salvo i casi in cui vi sia un pericolo imminente o un
grave rischio per l’incolumità dei lavoratori o di terzi.
Il
Dicastero ricorda che per l’edilizia la direttiva ha comunque indicato che
l’efficacia della sospensione decorre dalla cessazione dell’attività in corso
che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia un pericolo
imminente o un grave rischio per la salute e l’incolumità dei lavoratori o di
terzi; in tale circostanza, infatti, la sospensione dell’attività dovrà avere
decorrenza immediata.
La
previsione dell’efficacia differita si è resa necessaria per consentire
all’ispettore di poter valutare più attentamente l’effettiva sussistenza dei
presupposti di legge previsti ai fini dell’adozione del provvedimento
sospensivo, come ad esempio la regolare instaurazione del rapporto di lavoro
che, per l’appunto, può essere dimostrata attraverso l’esibizione della
comunicazione d`assunzione entro le ore 12 del giorno successivo a quello della
visita ispettiva.
È
evidente che le comunicazioni di assunzione effettuate dopo l’accesso ispettivo
e prima delle ore 12 del giorno successivo mantengono fermi gli effetti della
sospensione.
Per la
revoca del provvedimento è necessario non solo aver regolarizzato il personale
dipendente in nero e i profili relativi all’eventuale sorveglianza sanitaria,
ma anche effettuato il pagamento della sanzione amministrativa di 2.500 euro
prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08.
Meritevole
di menzione è inoltre l’indicazione secondo la quale il soggetto incaricato
della verifica della documentazione relativa all’instaurazione del rapporto di
lavoro possa essere anche un funzionario della DPL diverso rispetto a quello
che ha provveduto a comminare il provvedimento cautelare.
Infine si
precisa che al lavoratore in nero, nonostante il differimento dell’efficacia
del provvedimento sospensivo, non può essere consentita la prosecuzione
dell’attività lavorativa e che nel caso in cui venga riscontrata la mancanza
dei requisiti per l’adozione della sospensione, la DPL dovrà adottare, in sede
di autotutela, un provvedimento di annullamento della misura cautelare.