LE OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DEVONO
ESSERE APPALTATE A TERZI CON PROCEDURA PUBBLICA -
SUPPORTO DEGLI UFFICI DEL COLLEGIO PER I NUOVI ADEMPIMENTI NELLO SVOLGIMENTO
DELLA GARA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Dal 17 ottobre 2008, data di entrata
in vigore del terzo decreto correttivo (Decreto Legislativo 11 settembre 2008,
n. 152) del Codice degli appalti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, è
sostanzialmente cambiata la disciplina inerente la realizzazione delle opere a
scomputo degli oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria.
Il quadro attuale infatti prevede
che per tali opere, fino a 5.150.000
euro, il titolare del permesso di costruire (promotore) non possa più
eseguire in proprio le opere ma le debba appaltare a terzi, salvo che la convenzione
tra promotore e comune preveda che sia
quest’ultimo a dover appaltare i lavori.
Nella fase di aggiudicazione il
promotore riveste la qualifica di “altro soggetto aggiudicatore” che lo
equipara alle “stazioni appaltanti” pubbliche. Deve pertanto rispettare la
disciplina per gli appalti pubblici.
Il promotore deve invitare almeno 5
soggetti, tra i quali scegliere l’esecutore, mediante procedura negoziata
(trattativa privata). Dopo l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto,
il rapporto tra committente ed esecutore è svincolato dalla normativa sugli
appalti pubblici che dovrà poi essere rispettata solo nella fase finale del
collaudo.
In tale contesto le imprese di
costruzione si trovano a dover gestire, dopo la sottoscrizione della
convenzione con il comune, le seguenti procedure:
1. Eventuale integrazione della
convenzione in relazione alla destinazione del futuro ribasso d’asta. Vi sono
infatti due importi: quello “di convenzione”, per la realizzazione delle opere
e quello “tabellare”, derivante dal normale conteggio degli oneri. Si ritiene
necessario che la convenzione precisi che il valore monetario del ribasso di
aggiudicazione non deve essere restituito al comune se non per l’eventuale
parte in diminuzione rispetto agli oneri “tabellari”.
2. “determina a contrattare”, ovvero
un atto di impegno dell’organo deliberante o del legale rappresentante del
promotore (impresa) a procedere all’affidamento dei lavori, contenente anche i
criteri cui attenersi nella scelta dei soggetti da invitare e l’individuazione
dei componenti il seggio di gara;
3. Richiesta all’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici del Codice Identificativo della Gara
(cosiddetto CIG);
4. Redazione della lettera di invito
(ovvero del bando) da inviare ai soggetti prescelti;
5. Espletamento della procedura di
gara informale e individuazione dell’esecutore;
6. Redazione del verbale di gara ed
eventuali segnalazioni all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
7. Redazione, sottoscrizione e
registrazione del contratto.
Per procedere all’aggiudicazione dei
lavori deve essere anche scelto il luogo ove si svolgerà la gara informale e
ove perciò far pervenire le offerte, che dovranno essere protocollate,
conservate in posto sicuro, integre, rilasciandone ricevuta al mittente.
Gli uffici del Collegio Costruttori
sono a disposizione delle imprese associate per verificare la regolarità di
tutti gli atti eventualmente già predisposti dall’impresa, ovvero per
predisporre tali atti ex novo da consegnare all’impresa.
Per le imprese il dover attuare le
procedure normalmente adottate dagli
enti pubblici per aggiudicare i lavori è una novità che riveste particolari
responsabilità. Per questo il Collegio Costruttori di Brescia è a disposizione
delle imprese associate che preferiscano non effettuare in proprio le conseguenti
incombenze, demandandole agli uffici dell’associazione.
In particolare potranno essere
affidate al Collegio Costruttori, senza alcun costo per le imprese associate
salvo imposte e tasse, le seguenti operazioni:
1. Consulenza circa la stesura della
convenzione o l’integrazione della stessa anche in merito alla destinazione del
futuro ribasso d’asta.
2. Predisposizione della “determina
a contrattare”, ove l’impresa indica anche i 5 o più soggetti da invitare e la
composizione del seggio di gara.
3. Richiesta all’Autorità di
Vigilanza del CIG;
4. Indicazioni per il pagamento del
contributo all’Autorità di Vigilanza da parte del promotore (impresa) quale
stazione appaltante;
5. Redazione della lettera di invito
(ovvero del bando) da inviare ai soggetti prescelti;
6. Ricezione, protocollazione e
custodia delle offerte in luogo sicuro presso la sede del Collegio Costruttori;
7. Espletamento della procedura di
gara informale e individuazione dell’esecutore presso la sede del Collegio
Costruttori;
8. Redazione del verbale di gara ed
eventuali segnalazioni all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, su
richiesta dell’impresa;
9. Redazione, sottoscrizione e
registrazione del contratto.
Ciò che gli uffici dell’associazione
non potranno scegliere sono i soggetti da invitare, mentre per l’individuazione
dei componenti il seggio di gara l’impresa potrà demandarne la scelta al
Collegio, ovvero indicare specifici nominativi. Di norma il seggio di gara è
costituito da tre persone.
La richiesta di svolgere la gara
presso il Collegio dovrà essere effettuata allo stesso in forma scritta, previo
concordamento per le vie brevi circa i singoli adempimenti richiesti.
Le norme da cui si desume l’intero
quadro descritto sono inserite nell’attuale testo del Codice degli appalit
pubblici, il D.Lgs. 163/2006, e più precisamente:
Art. 32. Amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
g) lavori pubblici da
realizzarsi da parte dei lettere
c) ed h), non si applicano
gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla
fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via
diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale
del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo
16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28,comma 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di
costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un
progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo
massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare,
indice una gara conle modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del
contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono
la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione
definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di
sicurezza;
2. Ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2;
90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
Art. 122. Disciplina
specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
8. Per l’affidamento dei
lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si
applica la procedura prevista
dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno
cinque
soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.