DETRAZIONE 36% PER
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE - SUBENTRO NEI BENEFICI
(Agenzia delle Entrate, risoluzione
1/12/08, n. 457/E)
L’acquirente dell’immobile
ristrutturato può subentrare nell’agevolazione per ristrutturazioni edilizie,
anche qualora il venditore non se ne sia avvalso, in relazione alle rate
maturate a partire dal periodo d’imposta in cui egli ha acquistato l’immobile.
Il diritto a subentrare nel
beneficio fiscale spetta anche nell’ipotesi in cui la detrazione del 36% sia
riconosciuta per l’acquisto di un immobile ristrutturato dall’impresa edile.
Con la Risoluzione 457/E l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo
e gli interventi di prassi relativi alle detrazioni del 36% per
ristrutturazioni edilizie.
L’Amministrazione finanziaria
chiarisce in proposito che:
·
il contribuente che vende l’immobile ristrutturato,
trasferendo sull’acquirente l’onere economico sostenuto per la
ristrutturazione, perde il beneficio per le restanti quote;
·
il beneficio si trasferisce all’acquirente , il quale,
per poterne usufruire, deve essere in possesso della documentazione necessaria;
·
la
mancata fruizione del beneficio per le prime rate non comporta la decadenza
dell’agevolazione per le rate successive.