DETRAZIONE 55% -
ESECUZIONE DI INTERVENTI PARZIALI
(Agenzia delle Entrate, risoluzione
1/12/08, n. 458/E)
Anche gli interventi di risparmio
energetico consistenti nella sola integrazione dell’impianto di riscaldamento
esistente godono della detrazione, se viene conseguito l’indice di risparmio
previsto.
Non è possibile fruire della
detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico aventi ad oggetto la
climatizzazione invernale, consistenti in:
- sostituzione di alcune unità
terminali del riscaldamento autonomo primario con una pompa di calore ad alta
efficienza;
- mantenimento della caldaia
autonoma esistente (riscaldamento primario), mediante sostituzione della
vecchia pompa di calore (riscaldamento integrativo) con una nuova pompa calore
ad alta efficienza.
Tali interventi - che consistono in
un’integrazione dell’impianto di riscaldamento esistente - non sono
riconducibili nell’ambito dei lavori agevolabili.
La Finanziaria 2007, infatti, indica
quali interventi agevolabili quelli consistenti nella sostituzione
dell’impianto preesistente; il decreto di attuazione precisa che «per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale […] si
intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché gli interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e
contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione
realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008».
L’installazione di una pompa di
calore ad alta efficienza rientra, quindi, tra gli interventi agevolabili solo
qualora realizzi la sostituzione dell’impianto originario con un altro dotato
delle caratteristiche indicate (non essendo previsto, in relazione
all’installazione delle pompe di calore ad alta efficienza, che la sostituzione
dell’impianto preesistente possa essere anche parziale).
Pertanto, ai fini della fruizione
dell’agevolazione, è necessario che l’intervento riguardi l’integrale
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad
alta efficienza; è irrilevante, ai fini fiscali, l’ipotesi in cui la pompa di
calore vada a sostituire «alcune unità terminali del riscaldamento autonomo»
ovvero «la vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo».
Tuttavia, è possibile fruire della
detrazione a condizione che:
- dall’esecuzione degli interventi,
realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008,
derivi una riduzione dell’indice di prestazione energetica non superiore ai
valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo
2008;
-
la riduzione della trasmittanza termica sia riferibile all’edificio nel suo
complesso considerato.