MANOVRA FINANZIARIA
2009 - MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE
(Legge 22/12/08, n.203)
Sul Supplemento Ordinario n.285/L
alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2008 è stata pubblicata la legge
22 dicembre 2008, n.203 - Legge Finanziaria 2009 - in vigore dal 1° gennaio
2009.
Tra le misure fiscali contenute
nella legge 203/2008 si segnala la proroga,
fino al 31 dicembre 2011 (art. 2, comma 15), delle agevolazioni per le
ristrutturazioni edilizie, già riconosciute fino al 31 dicembre 2010 (art.1,
commi 17-19, legge 244/2007), ed in particolare:
·
della detrazione IRPEF del 36%, nel limite di 48.000
euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero delle abitazioni;
·
dell’IVA al 10% per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulle abitazioni. A tal proposito, si ricorda che la
Direttiva 2006/18/CE, in base alla quale i Paesi membri sono stati autorizzati
ad applicare aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi ad alta
intensità di manodopera (tra cui rientrano anche le manutenzioni delle
abitazioni), prevede l’applicazione di tale beneficio fiscale unicamente fino
al 31 dicembre 2010.
Pertanto, tale ultima disposizione
potrebbe essere modificata nell’ipotesi in cui, al sopraggiungere di tale
scadenza, l’Unione Europea dovesse decidere di non prorogare ulteriormente
l’applicabilità dell’IVA al 10% sulle manutenzioni delle abitazioni.
È stata prorogata, altresì, per un
ulteriore anno, la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di fabbricati a
destinazione residenziale interamente ristrutturati da imprese di costruzione,
da calcolare sul 25% del prezzo d’acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità
immobiliare, che viene riconosciuta in presenza di tali due condizioni:
o gli
interventi vengano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
o il rogito
avvenga entro il 30 giugno 2012.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2011,
per effetto della proroga, la legge 203/2008 conferma l’obbligo di indicazione
in fattura del costo della manodopera utilizzata per l’intervento edilizio, a
pena di decadenza della detrazione del 36%, riconosciuta sia per gli interventi
di recupero delle abitazioni, sia per l’acquisto di abitazioni ristrutturate.
Per contro, si ricorda che, a partire dal 1 gennaio 2008, l’indicazione in
fattura del costo della manodopera non è più richiesto come condizione per
l’applicazione dell’IVA al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle abitazioni.
Tali disposizioni si affiancano a
quelle già previste dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 (cd. “Decreto
anticrisi”), che fa parte anch’esso della manovra economico-finanziaria per il
2009.
In particolare, si ricorda che il DL
185/2008, in corso di conversione in legge (n.1972/AC), ha previsto:
- una procedura per il
riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica
degli edifici (art.1, commi 20-24, legge 244/2007), che risulta ora
condizionata all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, che l’accorderà
previa verifica del rispetto dei limiti dei fondi stanziati per ciascun anno di
vigenza della medesima.
In merito, tenuto conto che le nuove
regole riducono drasticamente la possibilità di ottenere la detrazione sia per
gli interventi eseguiti nel 2008, sia per quelli che verranno realizzati nel
biennio 2009-2010, il Governo ha
manifestato l’intenzione di mantenere l’applicabilità della detrazione per il
periodo d’imposta 2008, con le modalità operative previgenti all’entrata in
vigore del DL 185/2008.
Viceversa, per gli anni 2009 e 2010,
la misura della detrazione dovrebbe essere rivista mediante una diversa
ripartizione o una riduzione dell’importo.
Nei prossimi giorni il Governo
presenterà in proposito uno specifico emendamento che delineerà il nuovo
assetto normativo delle agevolazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici;
- la rivalutazione dei beni immobili
d’impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007 (con esclusione
degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili), mediante il
pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pari
al 7% per i beni non ammortizzabili, ed al 10% per i beni ammortizzabili.
In merito, oltre a evidenziare la
necessità che si pervenga a una riduzione dell’aliquota prevista per la
rivalutazione, l’ANCE ha richiamato l’attenzione sull’opportunità di estendere
la rivalutazione anche con riferimento alle aree edificabili;
- la deducibilità dall’IRPEF/IRES di
un ammontare pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita alla quota
imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del
costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, del D.Lgs. 446/1997);
- la proroga, dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009, dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al
10%, e nel limite di 6.000 euro lordi, con riferimento alle somme per
incrementi di produttività, corrisposte ai lavoratori del settore privato
titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a
35.000 euro lordi;
- l’esigibilità, per il triennio
2009-2011, dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo (principio di
cassa), relativamente a tutte le operazioni imponibili rese a favore di
soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ad eccezione delle
operazioni soggette al meccanismo del “reverse charge” (es. prestazioni rese in
subappalto nel settore edile).
L’efficacia della misura è,
tuttavia, subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva
2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d’affari dei
contribuenti beneficiari della disposizione;
- la revisione degli Studi di
Settore attualmente in vigore, con riferimento a determinati settori o aree
territoriali al fine di tener conto degli effetti della crisi economica dei
mercati, mediante Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, sentito il
parere della Commissione degli Esperti.
In merito l’ANCE si riserva di far
pervenire all’amministrazione i dati congiunturali del settore delle
costruzioni per il 2008, che potranno essere tenuti in considerazione in vista
dell’adozione dei correttivi agli Studi sia con riferimento all’andamento
economico generale che con riferimento a specifiche parti del territorio
(correttivi di settore e territoriali anche in base agli elementi riscontrati
presso gli Osservatori regionali per gli studi di settore);
- la detrazione del 36% per i
microprogetti di arredo urbano o di interesse locale, nel limite di spesa e nel
rispetto delle modalità previste dall’art.1, della legge 449/1997 (istitutiva
della detrazione del 36%);
- la riduzione, in misura pari al
3%, degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2008.
In
tal ambito, si segnala che l’art.42 del DL 207/2008 (cd. “Decreto
milleproroghe”) ha prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l’adozione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà le modalità e
la scadenza per il versamento di quanto non corrisposto per effetto di tale
disposizione.