SICUREZZA SUL LAVORO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI - SOSTANZE
STUPEFACENTI - MODALITÀ OPERATIVE -
PROVVEDIMENTO 18 SETTEMBRE 2008 - APPROFONDIMENTI
Si fa
seguito alle precedenti note informative in materia (cfr. da ultimo Not. n.
11/2008) per fornire ulteriori chiarimenti in ordine agli adempimenti cui sono
chiamate le imprese.
Al fine di
rendere, per quanto possibile, chiaro il meccanismo degli accertamenti di
assenza di tossicodipendenza, ci si è avvalsi di un diagramma a blocchi come di
seguito riportato.
Tale schema
non richiama il primo passo di avvio della procedura di accertamento, ma analizza
direttamente ed esclusivamente le criticità che si presenteranno al datore di
lavoro, a partire dai ripetuti rifiuti del lavoratore a sottoporsi alle visite
mediche. Il principale effetto che scaturisce da tale comportamento del
lavoratore si concretizza nella sospensione temporanea dalla mansione a
rischio.
Senza
entrare nel merito delle criticità relative all’individuazione delle mansioni a
rischio richiamate dall’allegato I del Provvedimento 30 ottobre 2007, si rileva
che la sospensione produce effetti giuridici diversi sul rapporto di lavoro, a
seconda che si verifichi durante gli accertamenti di primo o secondo livello
e/o che sia la diretta conseguenza di uno stato di tossicodipendenza del
lavoratore.
In
particolare, nel primo livello, nel caso in cui la causa della sospensione sia
riconducibile al reiterato rifiuto del lavoratore di sottoporsi
all’accertamento di assenza di tossicodipendenza, l’art. 5 co. 7 del richiamato
provvedimento dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro non sia automatica,
a condizione che il lavoratore possa essere adibito ad una mansione diversa
rispetto a quella rientrante nell’elenco delle mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
L’impossibilità
materiale a svolgere gli accertamenti, oltre a produrre gli effetti di cui
sopra, comporta a carico del lavoratore una specifica sanzione, che prevede
l’arresto fino ad un mese o un’ammenda da 200 a 600 euro, ai sensi dell’art.
59, co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/08, per non essersi volontariamente
sottoposto al controllo sanitario.
Con
riferimento al secondo livello, nel caso in cui gli accertamenti sanitari
confermino lo stato di tossicodipendenza del lavoratore, questo, se assunto con
contratto a tempo indeterminato, avrà diritto alla conservazione del posto di
lavoro, in aspettativa non retribuita, per il tempo in cui la sospensione della
prestazione lavorativa sia connessa all’esecuzione del trattamento
riabilitativo a cui il lavoratore si sia volontariamente sottoposto e,
comunque, per un periodo non superiore ai tre anni, così come previsto
dall’art. 124, co. 1 del DPR n. 309/90 e s.m., nonchè dall’art. 83 del Ccnl
dell’edilizia del 20 maggio 2004.
In tutti i
casi di positività alla tossicodipendenza, nei confronti del datore di lavoro
che non ottemperi alle disposizioni relative all’obbligo della cessazione da
parte del lavoratore dell’espletamento delle mansioni a rischio, trova
applicazione la sanzione di cui all’art. 125, co. 4 del DPR n. 309/90, che prevede
l’arresto da due a quattro mesi o un ammenda da euro 5.164,00 a euro
25.822,00.
Infine, per
completezza, si ricorda che, relativamente ai provvedimenti in caso di
inidoneità alla mansione specifica,
l’art. 42 del D. Lgs. n. 81/08 prevede che:
1. ‘’Il
datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6,
attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano
un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad
altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al
comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica
originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o
superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165’’
- Diagramma a blocchi -
accertamenti di assenza di tossicodipendenza
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