CASSA EDILE - DURC - NOTA CNCE N. 371/2008

 

Con nota n. 371 la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - CNCE - ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla gestione della banca dati nazionale delle imprese irregolari - BNI.

Sono cinque i punti oggetto della disamina.

Con il primo viene sottolineato che la Cassa Edile deve necessariamente informare immediatamente le imprese - in ogni caso prima della segnalazione alla BNI - circa la irregolarità riscontrata attribuendo alle imprese medesime il termine di 7 giorni entro il quale le aziende in questione avranno la possibilità di produrre osservazioni.

Solo all’esaurimento di questo termine scatterà la segnalazione di irregolarità verso la BNI.

 

Il secondo aspetto considerato riguarda le situazioni di versamento dell’impresa alla Cassa in assenza, però, della presentazione della denuncia.

In questi casi vi sono due possibili risvolti: qualora la denuncia venga trasmessa nei 15 giorni successivi alla scadenza o, comunque, alla contestazione da parte della Cassa Edile, quest’ultima non dovrà segnalare l’impresa alla BNI; nel caso in cui cio’ non avvenga e quindi permanga la carenza della denuncia, la Cassa segnalerà irregolarità grave alla BNI che permarrà fino a quando l’impresa non presenterà la denuncia.

 

Il terzo aspetto esaminato riveste anch’esso specifico rilievo per le imprese. Viene opportunamente sottolineato infatti l’obbligo, in capo alle Casse Edili, di trasmettere alla BNI la segnalazione della regolarizzazione dell’impresa nello stesso giorno in cui la Cassa ne viene a conoscenza.

Questo obbligo vale in ogni caso anche quando la segnalazione alla BNI sia stata precedentemente effettuata dalla sola Cassa che deve procedere all’invio della regolarizzazione. Si rimarca infatti che il ritardo da parte della Cassa Edile esporrebbe le imprese al rilascio improprio di durc negativi da parte di altre Casse Edili.

 

La CNCE ricorda altresì che dalla mancata consultazione della BNI o dall’infedele segnalazione dell’esito della consultazione medesima, deriva l’effettuazione di una falsa dichiarazione da parte del responsabile del procedimento di verifica della regolarità dell’impresa.

 

L’ultimo aspetto considerato dalla Comunicazione in esame è riferito al preavviso di 15 giorni relativo all’emissione di un durc irregolare che deve essere concesso all’impresa sia nel caso di inadempimento parziale o totale sia quando l’impresa non risulti iscritta alla Cassa Edile.