CASSA EDILE - DURC - NOTA CNCE N. 371/2008
Con nota n.
371 la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - CNCE - ha fornito
importanti chiarimenti in ordine alla gestione della banca dati nazionale delle
imprese irregolari - BNI.
Sono cinque
i punti oggetto della disamina.
Con il primo
viene sottolineato che la Cassa Edile deve necessariamente informare
immediatamente le imprese - in ogni caso prima della segnalazione alla BNI -
circa la irregolarità riscontrata attribuendo alle imprese medesime il termine
di 7 giorni entro il quale le aziende in questione avranno la possibilità di
produrre osservazioni.
Solo
all’esaurimento di questo termine scatterà la segnalazione di irregolarità
verso la BNI.
Il secondo
aspetto considerato riguarda le situazioni di versamento dell’impresa alla
Cassa in assenza, però, della presentazione della denuncia.
In questi
casi vi sono due possibili risvolti: qualora la denuncia venga trasmessa nei 15
giorni successivi alla scadenza o, comunque, alla contestazione da parte della
Cassa Edile, quest’ultima non dovrà segnalare l’impresa alla BNI; nel caso in
cui cio’ non avvenga e quindi permanga la carenza della denuncia, la Cassa
segnalerà irregolarità grave alla BNI che permarrà fino a quando l’impresa non
presenterà la denuncia.
Il terzo
aspetto esaminato riveste anch’esso specifico rilievo per le imprese. Viene
opportunamente sottolineato infatti l’obbligo, in capo alle Casse Edili, di
trasmettere alla BNI la segnalazione della regolarizzazione dell’impresa nello
stesso giorno in cui la Cassa ne viene a conoscenza.
Questo
obbligo vale in ogni caso anche quando la segnalazione alla BNI sia stata
precedentemente effettuata dalla sola Cassa che deve procedere all’invio della
regolarizzazione. Si rimarca infatti che il ritardo da parte della Cassa Edile
esporrebbe le imprese al rilascio improprio di durc negativi da parte di altre
Casse Edili.
La CNCE
ricorda altresì che dalla mancata consultazione della BNI o dall’infedele
segnalazione dell’esito della consultazione medesima, deriva l’effettuazione di
una falsa dichiarazione da parte del responsabile del procedimento di verifica
della regolarità dell’impresa.
L’ultimo aspetto considerato
dalla Comunicazione in esame è riferito al preavviso di 15 giorni relativo
all’emissione di un durc irregolare che deve essere concesso all’impresa sia
nel caso di inadempimento parziale o totale sia quando l’impresa non risulti
iscritta alla Cassa Edile.