INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI
DAL 10 DICEMBRE 2008
La Banca
Centrale Europea ha fissato, nella misura del 2,50% a decorrere dal 10 dicembre
2008, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la
determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento
rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione
al citato provvedimento l’Inps, con circolare n. 112 dell’ 19 dicembre 2008, e
l’Inail, con circolare n. 74 del 10 dicembre 2008, hanno reso noto che per
entrambi, con decorrenza 10 dicembre 2008, la misura del tasso di dilazione, di
differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di
differimento
Nei casi di
autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi
l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 8,50% (Tasso
Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione
relativa al mese di dicembre 2008.
Interessi di
dilazione
L’interesse
di dilazione è fissato nella misura del
8,50% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 10 dicembre sia
dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni
Civili
La misura
delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000
a decorrere dal 10 dicembre 2008 sia per l’Inps e che per l’Inail è così
determinata:
- nel caso
di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al
8,00% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto);
- nel caso
di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non
conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere
superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il
versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota
è pari al 8,00% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere
superiore al 40% dell’importo dovuto).