INPS - DENUNCE EMENS - NUOVO DOCUMENTO TECNICO - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI CASSA INTEGRAZIONE, DISOCCUPAZIONE E
MOBILITÀ - ELIMINAZIONE MODELLO DS22 - CIRCOLARE 115/2008
Si segnala
che l’Inps ha predisposto una nuova versione del Documento tecnico per la
compilazione dei flussi delle denunce retributive mensili (Release 2.3.1 del 17
novembre 2008), consultabile sul sito Internet www.inps.it .
Rispetto
alla precedente versione del 5 maggio 2008, il Documento di cui trattasi, nella
Sezione relativa ai lavoratori dipendenti, fornisce, fra l’altro, le
precisazioni di seguito sintetizzate.
- L’elemento
<OrarioContrattuale> può essere assente per categorie di lavoratori non
rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, ovvero per particolari tipologie di lavoratori per le quali non è
previsto uno specifico orario di lavoro (lavoranti a domicilio, lavoratori
intermittenti, lavoratori autonomi dello spettacolo, ecc.).
- Il valore
dell’elemento <PercPartTime> si intende riferito non all’orario svolto
nel singolo mese in cui viene espresso, ma al contratto vigente in quel mese;
pertanto, nel caso di part-time verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e
sei mesi di assenza, dovrà essere indicato su tutte le denunce presentate il
valore pari al 50%.
- L’elemento
<NumMensilità> può essere assente per particolari tipologie di
lavoratori.
Per i
lavoratori part-time, anche verticale e misto, deve essere indicato il numero
delle mensilità del corrispondente lavoratore a full-time.
Il numero
delle mensilità retribuite nell’anno, unitamente all’elemento
<RetribTeorica>, determina la retribuzione globale annua utile al calcolo
delle prestazioni di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione guadagni.
Nell’elemento
<NumMensilità> devono essere ricomprese le voci ultramensili utili alla
determinazione della retribuzione globale annua e non già ricomprese
nell’elemento <RetribTeorica>. Se queste voci sono già ricomprese nella
retribuzione teorica mensile, dovrà essere indicato il numero di mensilità
effettivamente retribuite nell’anno.
Il valore va
espresso in millesimi (quindi, nel caso di tredicesima mensilità, deve essere
indicato il valore 13.000).
L’Inps di
Brescia, in via informale, ha precisato che per gli operai dell’edilizia il
valore da indicare è 12.
Nell’ipotesi
di corresponsione di un premio di fedeltà legato all’anzianità di servizio,
pari ad una mensilità, il valore da indicare sarà pari a 14.000 (12 +
tredicesima + premio). Nel caso di fringe benefit per buono mensa oltre il
limite di esenzione o di altre voci corrisposte per dodici mensilità e
ricomprese nella retribuzione teorica mensile, il valore del numero mensilità
dovrà essere decurtato proporzionalmente all’incidenza di tali voci sulla
retribuzione teorica. Esempio: retribuzione mensile 2000 (x 13), fringe-benefit
500 (x 12), retrib.teorica 2500, retrib.annua 32000, num.mensilita (in
millesimi) 12800 (32000 / 2500).
- L’elemento
<RetribTeorica> può contenere il valore 0 (zero) qualora sia assente
l’imponibile, ovvero non vi sia alcuna copertura settimanale.
Come già
evidenziato, questo elemento, unitamente a <NumMensilità>, determina la
retribuzione globale annua utile al calcolo delle prestazioni di
disoccupazione, mobilità e cassa integrazione guadagni.
Nella
determinazione dell’importo relativo alla retribuzione teorica del mese devono
essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la tredicesima e la
quattordicesima mensilità e altre gratificazioni annuali e periodiche già
computate attraverso la valorizzazione dell’elemento <NumMensilità>.
Sono inoltre
esclusi, in quanto non computabili al fine della determinazione della
retribuzione globale annua, i premi di produzione, gli importi dovuti per ferie
e festività non godute, gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi
ad anni precedenti.
Devono
altresì essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione
lavorativa (ad esempio: lavoro straordinario), fermo restando invece
l’inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella
retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e
valori sottoposti ad ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits
ricorrenti).
Per gli
operai dell’edilizia devono inoltre essere incluse le somme corrispondenti a
quelle versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui,
nonché il 15% delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili a
carico del datore di lavoro e del lavoratore diverse da quelle predette.
Per le
tipologie di lavoratori per le quali non risulti possibile individuare la
retribuzione teorica, deve essere indicato un valore pari all’imponibile.
-
Nell’elemento <SettimaneUtili>, il valore da indicare per i lavoratori a
tempo parziale e per i lavoratori intermittenti (anche se si tratta di rapporti
di lavoro a tempo pieno) va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve
essere compreso fra 0 e 460 (anziché 600, come indicato nella precedente
versione del Documento tecnico).
Esempio di calcolo
delle settimane utili alla misura della pensione.
Part-time
orizzontale Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore. Ore retribuite
nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale : 100 ore. 100:40 = 2,5
settimane utili per la misura della pensione e va quindi esposto il valore 250.
Part-time
verticale Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore. Ore retribuite
nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale : 173 ore. 173:40 = 4,32
settimane utili per la misura della pensione e va quindi esposto il valore 432.
-
Nell’elemento <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di
<MeseTesoreria> è stato inserito l’attributo <AnnoMeseDal> (mese di
decorrenza del versamento al Fondo di Tesoreria cui si riferisce l’importo pregresso),
che può essere omesso, se coincidente con la data di assunzione o di presa in
carico. Se presente, va espresso nella forma “AAAA-MM”. Sono stati inoltre
aggiunti i codici CF30, MPA1 e MPF1.
Si ricorda
che, secondo quanto comunicato dall’Inps nel messaggio n. 14259 del 23 giugno
2008 il codice “CF30” deve essere
utilizzato per la restituzione delle somme eventualmente conguagliate in
eccedenza a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di
TFR affluite presso il Fondo di Tesoreria, sia all’atto del versamento
dell’acconto che in altre ipotesi; i codici “MPA1” e “MPF1” devono essere
utilizzati per la restituzione di importi erroneamente conguagliati a titolo di
anticipazioni e/o liquidazioni di prestazioni a carico del predetto Fondo.
- Riguardo
all’elemento <MesePrecedente>, viene preannunciato che l’attributo “Tipo
Consolidamento” non dovrà più essere indicato nelle denunce inviate
successivamente al 31 dicembre 2008.
È stata,
inoltre, aggiornata la Tabella (Appendice B3) recante l’elenco dei Fondi di
previdenza complementare e dei relativi numeri di iscrizione all’Albo della
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
Con
riferimento alla Sezione riferita i lavoratori “parasubordinati” viene, in
particolare, precisata la definizione <TipoRapporto> 01 (amministratore,
sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica).
Le
variazioni previste dal nuovo Documento tecnico si applicano a decorrere dal 1°
dicembre 2008, salvo diversa indicazione contenuta nel medesimo.
Nuova modulistica Inps - circolare n. 115/2008
Con
circolare n. 115 del 31 dicembre 2008 l’Inps ha reso noto che con effetto
immediato, pertanto, attesa la disponibilità negli archivi della denuncia
e-mens già del mese di settembre e quelle successive, sarà pertanto possibile
procedere alla liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola
ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege
223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità sulla base dei dati
disponibili con il flusso e-mens.
Conseguentemente
l’Istituto, con la circolare in parola, ha comunicato che é stata predisposta la seguente nuova modulistica:
DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta:
- i dati
anagrafici
- le
indicazioni per il pagamento
-
l’autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al
Centro per l’impiego
-
l’indicazione dell’eventuale richiesta dell’assegno al nucleo familiare (ANF)
-
l’indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di
mobilità e tra DS ordinaria e TS edili ex lege n.427/75
- la
possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di
patrocinio
ANF/PREST, da compilarsi, come allegato al DS21 ed eventualmente ad
integrazione dell’ANF/DIP utilizzato dall’ex datore di lavoro e già presente
nella dichiarazione mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta
dell’assegno al nucleo familiare;
viene
eliminato il modello DS22 - DS22MOB, che non dovrà, pertanto, essere più
utilizzato con effetto immediato dalla pubblicazione della presente circolare;
DS22LD, rimane in essere sino a perfezionamento del flusso dei dati
on-line circa gli avviamenti e le cessazioni, con le relative caratteristiche,
dei contratti di lavoro rientranti nella categoria dei “lavoratori domestici”;
DS22/ed, di nuova istituzione, che riporta, per la liquidazione del
trattamento speciale edili ex lege 427/1975 (e non anche per i trattamenti di
cui all’articolo 11 della Legge n. 223/1991 e dall’articolo 3, comma 3, della
Legge n. 451/1994), i dati previsti dalla Legge n. 427/1975 e non presenti nel
flusso e-mens.
Per quanto
attiene la indennità di mobilità e trattamenti speciali edili (l. 223/91 e
451/94), l’Inps con la circolare n. 115/2008 ha chiarito che la base di calcolo
delle prestazioni sarà determinata dalla retribuzione teorica del periodo
immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata
dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.
Il calcolo sarà
conseguentemente effettuato mediante:
1.
individuazione della retribuzione teorica pari ad una mensilità intera
2.
determinazione della base di calcolo (retribuzione teorica moltiplicata per il numero mensilità annue
divisa per 12000)
Il valore del divisore
mensile si ottiene moltiplicando l’orario contrattuale settimanale per 52
(settimane di un anno) e dividendo il risultato per 12 (mesi). Pertanto per un
orario settimanale di 40 ore il divisore risulterà essere 173 (40x52:12= 173);
in caso di lavoro a tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la
percentuale part-time.
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