INPS - DENUNCE EMENS - NUOVO DOCUMENTO TECNICO - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI CASSA INTEGRAZIONE, DISOCCUPAZIONE E MOBILITÀ - ELIMINAZIONE MODELLO DS22 - CIRCOLARE 115/2008

 

Si segnala che l’Inps ha predisposto una nuova versione del Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive mensili (Release 2.3.1 del 17 novembre 2008), consultabile sul sito Internet www.inps.it .

Rispetto alla precedente versione del 5 maggio 2008, il Documento di cui trattasi, nella Sezione relativa ai lavoratori dipendenti, fornisce, fra l’altro, le precisazioni di seguito sintetizzate.

- L’elemento <OrarioContrattuale> può essere assente per categorie di lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ovvero per particolari tipologie di lavoratori per le quali non è previsto uno specifico orario di lavoro (lavoranti a domicilio, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi dello spettacolo, ecc.).

- Il valore dell’elemento <PercPartTime> si intende riferito non all’orario svolto nel singolo mese in cui viene espresso, ma al contratto vigente in quel mese; pertanto, nel caso di part-time verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza, dovrà essere indicato su tutte le denunce presentate il valore pari al 50%.

- L’elemento <NumMensilità> può essere assente per particolari tipologie di lavoratori.

Per i lavoratori part-time, anche verticale e misto, deve essere indicato il numero delle mensilità del corrispondente lavoratore a full-time.

Il numero delle mensilità retribuite nell’anno, unitamente all’elemento <RetribTeorica>, determina la retribuzione globale annua utile al calcolo delle prestazioni di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione guadagni.

Nell’elemento <NumMensilità> devono essere ricomprese le voci ultramensili utili alla determinazione della retribuzione globale annua e non già ricomprese nell’elemento <RetribTeorica>. Se queste voci sono già ricomprese nella retribuzione teorica mensile, dovrà essere indicato il numero di mensilità effettivamente retribuite nell’anno.

Il valore va espresso in millesimi (quindi, nel caso di tredicesima mensilità, deve essere indicato il valore 13.000).

L’Inps di Brescia, in via informale, ha precisato che per gli operai dell’edilizia il valore da indicare è 12.

Nell’ipotesi di corresponsione di un premio di fedeltà legato all’anzianità di servizio, pari ad una mensilità, il valore da indicare sarà pari a 14.000 (12 + tredicesima + premio). Nel caso di fringe benefit per buono mensa oltre il limite di esenzione o di altre voci corrisposte per dodici mensilità e ricomprese nella retribuzione teorica mensile, il valore del numero mensilità dovrà essere decurtato proporzionalmente all’incidenza di tali voci sulla retribuzione teorica. Esempio: retribuzione mensile 2000 (x 13), fringe-benefit 500 (x 12), retrib.teorica 2500, retrib.annua 32000, num.mensilita (in millesimi) 12800 (32000 / 2500).

- L’elemento <RetribTeorica> può contenere il valore 0 (zero) qualora sia assente l’imponibile, ovvero non vi sia alcuna copertura settimanale.

Come già evidenziato, questo elemento, unitamente a <NumMensilità>, determina la retribuzione globale annua utile al calcolo delle prestazioni di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione guadagni.

Nella determinazione dell’importo relativo alla retribuzione teorica del mese devono essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità e altre gratificazioni annuali e periodiche già computate attraverso la valorizzazione dell’elemento <NumMensilità>.

Sono inoltre esclusi, in quanto non computabili al fine della determinazione della retribuzione globale annua, i premi di produzione, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti.

Devono altresì essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (ad esempio: lavoro straordinario), fermo restando invece l’inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti ad ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti).

Per gli operai dell’edilizia devono inoltre essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15% delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore diverse da quelle predette.

Per le tipologie di lavoratori per le quali non risulti possibile individuare la retribuzione teorica, deve essere indicato un valore pari all’imponibile.

- Nell’elemento <SettimaneUtili>, il valore da indicare per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori intermittenti (anche se si tratta di rapporti di lavoro a tempo pieno) va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve essere compreso fra 0 e 460 (anziché 600, come indicato nella precedente versione del Documento tecnico).

Esempio di calcolo delle settimane utili alla misura della pensione.

Part-time orizzontale Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore. Ore retribuite nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale : 100 ore. 100:40 = 2,5 settimane utili per la misura della pensione e va quindi esposto il valore 250.

Part-time verticale Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore. Ore retribuite nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale : 173 ore. 173:40 = 4,32 settimane utili per la misura della pensione e va quindi esposto il valore 432.

- Nell’elemento <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> è stato inserito l’attributo <AnnoMeseDal> (mese di decorrenza del versamento al Fondo di Tesoreria cui si riferisce l’importo pregresso), che può essere omesso, se coincidente con la data di assunzione o di presa in carico. Se presente, va espresso nella forma “AAAA-MM”. Sono stati inoltre aggiunti i codici CF30, MPA1 e MPF1.

Si ricorda che, secondo quanto comunicato dall’Inps nel messaggio n. 14259 del 23 giugno 2008  il codice “CF30” deve essere utilizzato per la restituzione delle somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di TFR affluite presso il Fondo di Tesoreria, sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi; i codici “MPA1” e “MPF1” devono essere utilizzati per la restituzione di importi erroneamente conguagliati a titolo di anticipazioni e/o liquidazioni di prestazioni a carico del predetto Fondo.

- Riguardo all’elemento <MesePrecedente>, viene preannunciato che l’attributo “Tipo Consolidamento” non dovrà più essere indicato nelle denunce inviate successivamente al 31 dicembre 2008.

È stata, inoltre, aggiornata la Tabella (Appendice B3) recante l’elenco dei Fondi di previdenza complementare e dei relativi numeri di iscrizione all’Albo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Con riferimento alla Sezione riferita i lavoratori “parasubordinati” viene, in particolare, precisata la definizione <TipoRapporto> 01 (amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica).

Le variazioni previste dal nuovo Documento tecnico si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2008, salvo diversa indicazione contenuta nel medesimo.

 

Nuova modulistica Inps - circolare n. 115/2008

 

Con circolare n. 115 del 31 dicembre 2008 l’Inps ha reso noto che con effetto immediato, pertanto, attesa la disponibilità negli archivi della denuncia e-mens già del mese di settembre e quelle successive, sarà pertanto possibile procedere alla liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità sulla base dei dati disponibili con il flusso e-mens.

Conseguentemente l’Istituto, con la circolare in parola, ha comunicato che  é stata predisposta la  seguente nuova modulistica:

 

DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta:

- i dati anagrafici

- le indicazioni per il pagamento

- l’autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l’impiego

- l’indicazione dell’eventuale richiesta dell’assegno al nucleo familiare (ANF)

- l’indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità e tra DS ordinaria e TS edili ex lege n.427/75

- la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio

 

ANF/PREST, da compilarsi, come allegato al DS21 ed eventualmente ad integrazione dell’ANF/DIP utilizzato dall’ex datore di lavoro e già presente nella dichiarazione mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare;

 

viene eliminato il modello DS22 - DS22MOB, che non dovrà, pertanto, essere più utilizzato con effetto immediato dalla pubblicazione della presente circolare;

 

DS22LD, rimane in essere sino a perfezionamento del flusso dei dati on-line circa gli avviamenti e le cessazioni, con le relative caratteristiche, dei contratti di lavoro rientranti nella categoria dei “lavoratori domestici”;

 

DS22/ed, di nuova istituzione, che riporta, per la liquidazione del trattamento speciale edili ex lege 427/1975 (e non anche per i trattamenti di cui all’articolo 11 della Legge n. 223/1991 e dall’articolo 3, comma 3, della Legge n. 451/1994), i dati previsti dalla Legge n. 427/1975 e non presenti nel flusso e-mens.

 

Per quanto attiene la indennità di mobilità e trattamenti speciali edili (l. 223/91 e 451/94), l’Inps con la circolare n. 115/2008 ha chiarito che la base di calcolo delle prestazioni sarà determinata dalla retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:

1. individuazione della retribuzione teorica pari ad una mensilità intera

2. determinazione della base di calcolo (retribuzione teorica  moltiplicata per il numero mensilità annue divisa per 12000)

 

Il valore del divisore mensile si ottiene moltiplicando l’orario contrattuale settimanale per 52 (settimane di un anno) e dividendo il risultato per 12 (mesi). Pertanto per un orario settimanale di 40 ore il divisore risulterà essere 173 (40x52:12= 173); in caso di lavoro a tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la percentuale part-time.

 

 

- Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive mensili - EMENS - Release 2.3.1 del 17 novembre 2008

 

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