INPS - LEGGE N. 133/2008 - ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO - ISTRUZIONI DELL’INPS - CIRCOLARE N. 108/2008

 

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stato abolito il divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro dipendente e autonomo, per effetto del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’Inps con la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008 ha fornito una sintesi della nuova disciplina, chiarendo che dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili (e dunque non viene operata alcuna trattenuta sulla pensione) con i redditi di lavoro autonomo e dipendente:

 

1) le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Peraltro la nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:

- ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

- ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;

- agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità.

 

2) Le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

 

3) Le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

 

4) Le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta Legge n. 243 del 2004.

 

Sia per le pensioni di anzianità che di vecchiaia l’Istituto precisa che nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale sia per il diritto alla pensione di vecchiaia che per quella di anzianità.

Per poter conseguire il diritto alla pensione i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.

Infine l’Inps segnala che per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, rientranti nell’ambito di applicazione della norma in esame, le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.