APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - DECRETO LEGGE N. 112/2008 - CIRCOLARE
DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 27/2008
Si fa
seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per informare che il
Ministero del lavoro con la circolare n. 27/2008, il cui testo è pubblicato in
calce alla presente nota sul sito internet del Collegio, ha fornito ulteriori
chiarimenti sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante contemplata
dall’art. 49 del D.lgs. n. 276/2003, anche alla luce delle modifiche apportate
alla stessa dall’art. 23 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge
n. 133/2008.
Innanzitutto,
il dicastero rammenta che, a seguito delle recenti innovazioni legislative, é
prevista esclusivamente la durata massima del contratto di apprendistato
professionalizzante che non potrà essere superiore a 6 anni. Ampliando,
pertanto, la sfera di autonomia della contrattazione collettiva, é stato
eliminato il limite legale della durata minima del contratto che potrà essere
anche inferiore a due anni.
Considerato
quanto sopra e in assenza di specifiche disposizioni sull’argomento, la
circolare conferma, inoltre, che non sussistono impedimenti alla trasformazione
anticipata, rispetto al termine prefissato, del rapporto di apprendistato
professionalizzante in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In tal caso,
ai sensi dell’art. 21, comma 6, della Legge n. 56/87, al datore di lavoro é
comunque riconosciuto il diritto di usufruire dei benefici contributivi (contribuzione
pari al 10% della retribuzione imponibile) per l’anno successivo alla
trasformazione del rapporto, poiché - come a suo tempo già precisato dal
dicastero - lo specifico regime contributivo è connesso al momento fattuale
della trasformazione, ancorché anticipata.
Resta ferma,
comunque, in tali ipotesi, la facoltà del personale ispettivo di verificare, in
relazione al piano formativo individuale e alla durata del rapporto,
l’effettivo svolgimento dell’attività formativa.
Con
riferimento alle nuove previsioni introdotte dal citato Decreto Legge n.
112/2008, il Ministero rammenta quanto anticipato nel recente interpello del 7
ottobre scorso, ossia che a fronte di quanto stabilito nell’art. 49, commi 5 e
5-bis, del D.lgs. n. 276/03 riguardo alla regolamentazione dei profili
formativi da parte delle regioni ovvero da parte dei contratti collettivi in
carenza della legge regionale o qualora questa risulti lacunosa, ora, in base
al nuovo comma 5-ter, l’impresa può optare per la formazione esclusivamente aziendale
ed i relativi profili formativi, nonché le specifiche modalità di erogazione,
sono rimessi integralmente alla disciplina individuata dai contratti collettivi
di ogni livello (nazionale, territoriale o aziendale) o dagli enti bilaterali.
In
particolare, la nota ministeriale chiarisce che, poiché l’istituto
dell’apprendistato professionalizzante é volto all’acquisizione di una
qualifica professionale “ai fini contrattuali” e al conseguimento di
“competenze di base e tecnico-professionali”, la durata e le modalità della
formazione aziendale - disciplinabili anche a livello territoriale o aziendale
- dovranno essere coerenti con le declaratorie e qualifiche previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro a cui è finalizzato il rapporto.
Il
Ministero, nel confermare che la formazione aziendale può essere svolta anche
“fisicamente” fuori dall’azienda, purché sia gestita da quest’ultima e non
siano impiegate risorse finanziarie pubbliche, precisa, inoltre, che le singole
regioni possono comunque riservare forme di finanziamento o altre agevolazioni
alle imprese che intendano attuare formazione esclusivamente interna.
Per quanto
concerne l’inadempimento nell’erogazione della formazione, viene chiarito che
il datore di lavoro é responsabile e sanzionabile ai sensi dell’art. 53, comma
3, del D.lgs. n.276/2003 solo qualora si avvalga della previsione di cui al
comma 5-ter optando per la formazione esclusivamente aziendale, mentre non può
ritenersi tale nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato sia attivato
sulla base della disciplina regionale e la formazione dell’apprendista non
possa realizzarsi per carenza dell’offerta formativa pubblica.
Un’ulteriore
tematica affrontata dal Ministero é quella dell’inquadramento e della
retribuzione dell’apprendista. Dall’analisi congiunta dell’art. 13, comma 1,
della Legge n. 25/1955, che stabilisce la gradualità della retribuzione anche
in rapporto all’anzianità di servizio e dell’art. 53, comma 1, del D.lgs. n.
276/2003, che sancisce il principio del sottoinquadramento dell’apprendista, si
perviene alla conclusione che resta ferma la possibilità di combinare il
sistema della percentualizzazione con il livello di sottoinquadramento. Vale a
dire che tale livello potrà essere preso a riferimento quale livello finale oppure
iniziale della progressione percentuale. Pertanto, al lavoratore apprendista
potrà essere erogata, nel corso del rapporto, una retribuzione inferiore in
percentuale rispetto al livello di sottoinquadramento, purché tale livello sia
garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva.
Viene quindi
ribadito che, essendo ancora in vigore le disposizioni della Legge n. 25/55
compatibili con il nuovo impianto normativo dell’apprendistato
professionalizzante previsto dal D.lgs. n. 276/03, é consentito, al fine di
completare il percorso formativo, il cumulo dei periodi di apprendistato svolti
presso più datori di lavoro (art. 8), mentre non é possibile la trasformazione
di un rapporto apprendistato avviato ai sensi della predetta Legge n. 25/55 in
un rapporto di apprendistato professionalizzante, poiché in tal caso si
determinerebbe un “indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina”.
Si precisa,
altresì, che il contratto di apprendistato può essere stipulato anche da
società consortili che durino un periodo inferiore a quello stabilito dal
contratto per la completa formazione dell’apprendista. Il percorso formativo
potrà, infatti, essere completato nell’ambito di una nuova assunzione del
lavoratore presso una delle società del consorzio.
In ultimo, si rammentano le
abrogazioni previste dal Decreto Legge n. 112/2008, richiamate dalla circolare,
delle disposizioni legislative inerenti la comunicazione all’amministrazione
competente dei dati dell’apprendista e del tutor aziendale entro 30 giorni
dall’assunzione del lavoratore, la tempistica sulle informative alla famiglia
dell’apprendista e la comunicazione agli uffici di collocamento dei nominativi
degli apprendisti che avessero o meno conseguito la qualifica, la visita
sanitaria preassuntiva dell’apprendista.
- Circolare del Ministero del lavoro 10
novembre 2008 n. 27/2008
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