Aggiornamento 17 ottobre 2008
|
COMUNE DI ________________
(provincia di ______________
)
Adottato con deliberazione del Consiglio/della
Giunta comunale ([1])
n. __ del
_________
Approvato
con deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale ([2])
n. ___
del _______
CONVENZIONE
URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO
L'anno duemila________ ,
addì ____________________ del mese di _______________ (___/___/200__), avanti
al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, notaio in
_________________
(oppure) ([3])
avanti al sottoscritto
ufficiale rogante dottor __________________________, segretario comunale del
Comune di ____________________, competente ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
si sono costituiti i
Signori:
|
|
nat__ a __________ |
il ___________ |
cod. fisc. ____________ |
|
|
nat__ a __________ |
il ___________ |
cod. fisc. ____________ |
resident__ in
_______________ (__________), via _______________, ____, in qualità di
titolar__ della proprietà ______________([4])
dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di ______________
(provincia di ________), individuata a__ mappal__ n. ___________ del foglio n.
____ N.C.T.R., di mq ______;
|
|
nat__ a __________ |
il ___________ |
cod. fisc. ____________ |
|
|
nat__ a __________ |
il ___________ |
cod. fisc. ____________ |
resident__ in
_______________ (__________), via _______________, ____, in qualità di
titolar__ della proprietà ______________ dell’area situata nel Comune censuario
e amministrativo di ______________ (provincia di ______), individuata a__
mappal__ n. ___________ del foglio n. ____ N.C.T.R., di mq ______;
([5]) |
|
nat__ a __________ |
il ___________ |
in qualità di _________ |
([6]) |
della società/ditta |
|
|
cod. fisc. ____________ |
con sede__ in _______________
(__________), via _______________, ____, quest’ultima titolare della proprietà
esclusiva dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di
______________ (provincia di ________), individuata a__ mappal__ n. ___________
del foglio n. ____ N.C.T.R., di mq ______;
tutti soggetti nel seguito
del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte;
e il sig.
______________________________, nato a ______________ il ______________ in
qualità di responsabile del ________________________ ([7])
pro tempore del Comune di _________________, che qui interviene in nome e
per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
allo scopo autorizzato con la deliberazione del__ _____________ comunale
n. ____ in data __________
(oppure) ([8])
con atto del Sindaco n.
_____ in data __________ ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato
semplicemente «Comune», dall'altra parte,
PREMESSO
a) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
b) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq _____ e nel vigente Piano Regolatore generale/Piano di Governo del Territorio ([9]) approvato con deliberazione della Giunta Regionale/del Consiglio comunale ([10]) n. _______ in data ___________,
(se del caso; solo
nel periodo transitorio, fino all’entrata in vigore del P.G.T.)
e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio
comunale n. ___ in data ___________ ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge
regionale 23 giugno 1997, n. 23, divenuta efficace con la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. ___ in data _____________,
(oppure, in caso di
piano attuativo in variante diretta al P.R.G. solo nel periodo transitorio,
fino all’entrata in vigore del P.G.T.)
e successiva variante approvata contestualmente con la stessa
deliberazione di approvazione del piano attuativo ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, divenuta efficace con la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. ___ in data
_____________,
(in ogni caso)
sono classificate come segue:
- zona omogenea «____ - _______________________________» per una
superficie di mq ______,
- zona omogenea «____ - _______________________________» per una
superficie di mq ______,
- zona omogenea «____ - _______________________________» per una
superficie di mq ______,
- zona bianca con destinazione a nuova viabilità generale per una
superficie di mq ______, ([11])
(qualora esista uno
strumento urbanistico adottato e in itinere)
e, inoltre, che nel Piano di Governo del Territorio in salvaguardia, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. _______ in data ___________, sono classificate come segue:
- come zona omogenea «____ - _______________________________» per
una superficie di mq ______,
- come zona omogenea «____ - _______________________________» per
una superficie di mq ______,
- come zona omogenea «____ - _______________________________» per
una superficie di mq ______,
- come zona bianca con destinazione a nuova strada di piano per una
superficie di mq ______,
c) che lo strumento urbanistico di cui alla precedente lettera b), ha
previsto l’imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale
l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo
convenzionato, qui denominato «Piano di ________________________________»;
d) che quanto dichiarato alle precedenti lettere b) e c), con la
sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune,
costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai
sensi dell’articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
e) che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale,
paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli
previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o
che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;
(oppure in alternativa) ([12])
e) che sull’area gravano i seguenti vincoli:
e.1) che tutto l’immobile / parte dell’immobile per circa mq ______ in
posizione ______ ([13]),
è gravato da vincolo storico-architettonico imposto ai sensi della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e.2) che tutto l’immobile / parte dell’immobile per circa mq ______ in
posizione ______ ([14]),
è gravato da vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi della parte terza
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e.3) che sull’area grava il vincolo idrogeologico di cui all’articolo 1
del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e all’articolo 57 della legge regionale n.
12 del 2005; ([15])
e.4) che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull’area non
gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico
architettonica, idrogeologica, ([16])
o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del
piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;
VISTI
f) la richiesta di adozione e approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. _____ del ___________ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. _______;
g) la deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale ([17])
n. ____ in data ____________, esecutiva, con la quale veniva adottato il
piano attuativo;
(in caso di piano attuativo
in variante diretta al P.R.G., solo nel periodo transitorio, fino all’entrata
in vigore del P.G.T., aggiungere)
adottando altresì, contestualmente, la variante al Piano
Regolatore generale vigente ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e
6, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1997;
h) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del
piano attuativo, nelle forme di legge, dal _______________ al
____________________, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
(oppure, in
presenza di osservazioni)
in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni;
i) la deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale ([18])
n. ____ in data ____________, esecutiva, con
la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo;
(oppure, in
presenza di osservazioni)
con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano attuativo;
(in caso di piano attuativo
in variante diretta al P.R.G., solo nel periodo transitorio, fino all’entrata
in vigore del P.G.T., aggiungere)
approvando altresì, contestualmente, la variante al Piano Regolatore generale vigente ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1997;
l) la nota prot. ______ in data ____________ con la quale il Comune
ha comunicato ai proponenti l’avvenuta efficacia dei provvedimento di
approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla
stipula della presente convenzione;
m) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato
dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n.
n) il combinato disposto dell’'articolo 32, comma 1, lettera g), e
dell’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
2. E’ esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest’ultimo, fatti salvi il caso di cui all’articolo 21, comma 2, o il ricorso ai procedimenti di cui all’articolo 24.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi
causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma
3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale,
delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con
la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò
indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le
quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle
richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma
3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti
non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i
successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee
garanzie a sostituzione o integrazione.
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula della presente convenzione.
2. Nel calcolo
dei termini di cui ai comma 3, 4 e 7, non sono considerati i ritardi imputabili
al Comune.
3. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il
termine massimo di ____ (__________)
([19])
mesi almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in
assenza della loro pavimentazione.
(se del caso, in
presenza di esigenze particolari)
Sono fatte salve le opere relative alla viabilità per il solo
tratto ___________________________________ ([20])
che devono essere eseguite entro il termine massimo di ____ (__________) ([21])
mesi,
almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche
in assenza della loro pavimentazione.
(oppure)
complete della pavimentazione bituminosa strutturale.
(se
del caso) ([22])
La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all’ultimazione degli edifici previsti all’interno del piano attuativo, fermo restando il termine ultimo e inderogabile di cui al comma 7.
4. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte,
devono essere ultimate entro il termine massimo di ____ (__________) ([23])
mesi.
(se
del caso, in presenza di esigenze particolari) ([24])
Sono fatte salve le opere relative alla _______________________________________
per il solo tratto _______________________ che devono essere
eseguite entro il termine massimo di ____ (__________) mesi.
5. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui
all’articolo 4 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto di
assenso o della presentazione della denuncia di inizio attività, relativi agli
interventi previsti dal piano attuativo, almeno per il tratto al servizio del
singolo intervento. La realizzazione delle predette opere di urbanizzazione
primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o
contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. Nessun
atto di assenso può essere rilasciato e nessuna denuncia di inizio attività può
avere efficacia se non sia iniziata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione
descritte al servizio dell’intervento richiesto.
6. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria di
cui all’articolo 4 e delle opere di allacciamento della zona ai pubblici
servizi di cui all’articolo 6, deve avvenire in modo da assicurare la piena
funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun
edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più
d’uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere di urbanizzazione primaria di
cui all’articolo.
7. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti
dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non
altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine
massimo di ____ (__________) ([25]) anni. Entro lo stesso termine i proponenti
devono aver conseguito l’ottenimento degli atti di assenso o presentato le denunce
di inizio attività per la completa edificazione degli interventi previsti dal
piano attuativo.
(opzione 1: cessione immediata delle aree al Comune contemporaneamente alla stipula della convenzione)
8. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente convenzione, come previsto all’articolo 22. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti è pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest’ultimo.
(opzione 2: cessione differite delle aree al Comune a richiesta di quest’ultimo)
8. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest’ultimo, comunque non oltre quattro mesi dall’ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma 7. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti, in forma gratuita al Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.
9. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 8 di applicano alle aree per le
urbanizzazioni e alle aree per attrezzature e servizi pubblici per le quali non
è prevista la cessione al Comune bensì l’assoggettamento alla servitù
permanente all’uso pubblico, come previsto dall’articolo 22. ([26])
ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la
esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli
elaborati del progetto di piano attuativo, che saranno meglio precisate nel progetto
di cui all’articolo 10, comma 2, e di seguito descritte: ([27])
A.1. strade veicolari, sia quelle previste dallo strumento
urbanistico generale che quelle previste dal piano attuativo;
A.2. percorsi pedonali e marciapiedi;
A.3. pista ciclabile;
B.1. spazi di sosta e di parcheggio;
C.1. fognature per acque nere;
C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali; (solo per
insediamenti produttivi aggiungere) nonché vasche di accumulo e
dispositivi di misurazione ed evacuazione delle acque di prima pioggia ai sensi
degli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4
C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1 e C.2
nelle reti di fognatura pubblica esistente;
D.1. rete idrica per l'acqua potabile;
D.2. rete idrica per l’acqua meno pregiata per usi
compatibili senza il requisito della purezza potabile; ([28])
D.3. almeno n. ___ ([29])
idranti antincendio stradale del tipo a colonna;
E.1. rete di distribuzione del gas metano;
E.2. almeno n. ___ cabina/e di
decompressione / depressurizzazione / controllo per il gas metano;
F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce adeguatamente
alimentati mediante pannelli solari a cellule fotovoltaiche; ([30])
F.3. almeno n. ___ cabina/e di trasformazione da media
tensione a bassa tensione con capacità ______ Kw;
G.1. rete telefonica fissa;
G.2. siti per l’installazione delle antenne per la rete di
telefonia mobile ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259;
G.3. cavedi multiservizi e
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni predisposti anche per
rete di cablatura telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 7-bis, del d.P.R.
n. 380 del 2001;
H. spazi di verde
__________________________________________________________ . ([31])
2. La potenzialità minima dei servizi, per l’intero Piano attuativo, è
la seguente:
a) di _____ Kw per l’energia elettrica;
b) di Kw per il gas metano;
c) di n. ____ utenze per la rete telefonica fissa;
d) di n. ____ utenze servite per la rete trasmissione dati;
e) di n. ____ abitanti serviti per l’acqua potabile ad usi civile o
assimilato;
f) di litri/ora _______ di acqua per attività diverse da quelle
civile.
3. Le potenzialità minime di
cui al comma 2, devono essere distribuite razionalmente; in ogni caso, la loro
distribuzione tra le diverse unità immobiliari è esclusiva responsabilità dei proponenti
e il Comune è esonerato da ogni responsabilità o competenza al riguardo. Ogni
maggiore richiesta di potenze o capacità che si rendesse necessaria nel futuro,
rispetto a quanto previsto al comma 2, è sempre a carico dei proponenti o dei
singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
4. Le opere di
urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore
e, in ogni caso:
a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite
nel rispetto della normativa tecnica di settore;
b) le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche,
sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere conformi alle norme
vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell’A.R.P.A o
ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o
ambientale;
c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento
idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere,
devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e
agli allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché
delle altre norme attuative da questo richiamate.
5. I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per
la esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di
urbanizzazione primaria di cui al presente articolo: ([32])
a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento
predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e
alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete,
dimensionato adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun
lotto e predisposto per l’installazione di un contatore per ogni servizio
pubblico ogni ______ ([33])
metri quadrati di superficie lorda di pavimento potenzialmente
realizzabile in base alle previsioni del piano attuativo;
b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale
segnaletica luminosa;
c) impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per
l’irrigazione delle aiuole, degli spartitraffico e delle altre aree verdi o
comunque piantumate;
d) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica
illuminazione in modo da rendere possibile l’erogazione del servizio a soggetti
diversi;
e) ________________________________________________________________________.
6. E’ parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a
completamento della viabilità e pertanto
deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del
cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente
sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla cessione al Comune
o all’uso pubblico. Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni
caso con larghezza non inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota
prevista della pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello
spazio destinato alla cessione al Comune o all’uso pubblico. Tale muretto, che
resta di proprietà dei proponenti e può essere sopralzato per la realizzazione
delle recinzioni in conformità alle norme locali, deve essere previsto e
realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(opzione 1: assenza di opere di urbanizzazione secondaria)
1. Lo strumento
urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di
urbanizzazione secondaria.
(opzione 2: in caso di previsione di opere di urbanizzazione
secondaria)
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la
esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, così come evidenziate
sugli elaborati del piano attuativo, che saranno meglio precisate nel progetto
di cui all’articolo 10, coma 2, e di seguito descritte: ([34])
A. __________________________________________________________________________;
B. __________________________________________________________________________;
C. piazzuole per la localizzazione dei contenitori per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti differenziati secondo il regolamento
comunale che disciplina la raccolta del rifiuti e l’igiene urbana; ([35])
C. verde di quartiere costituite da ______________________________________________________
; ([36])
D. __________________________________________________________________________.
(eventualmente, se del caso)
2. Il Comune concorrere parzialmente alla realizzazione o al
potenziamento delle opere di urbanizzazione secondaria di cui al comma 1,
lettere _________, avendo accertato anche sotto il profilo tecnico e
finanziario, con apposita relazione a comprova approvata unitamente al piano
attuativo convenzionato:
a) che tali opere sono a beneficio immediato di insediamenti già
esistenti;
b) che il concorso del Comune è in misura inferiore a quella
proporzionale al predetto beneficio;
c) che l’interesse pubblico e il beneficio pubblico alla realizzazione
di tali opere debbano essere realizzate è tale da giustificare il predetto
concorso.
ART. 6 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI ([37])
(opzione 1: in assenza di potenziamenti o estensioni per allacciamenti
ai servizi pubblici)
1. Il piano dei
servizi e alcun altro strumento di pianificazione o programmazione del Comune non
prevedono la realizzazione, il potenziamento o l’estensione di servizi pubblici
a rete, comprese opere di viabilità, diversi da quelle di cui all’articolo 4,
funzionali all’allacciamento del comparto ai pubblici servizi. Le reti dei
pubblici servizi, come comprovato da apposta relazione tecnica approvata unitamente al
piano attuativo convenzionato, non necessitano di estensioni, ampliamenti o
potenziamenti funzionali all’allacciamento del comparto.
2. Qualora
durante il periodo di validità della presente convenzione si rendano necessari
gli interventi di cui al comma 1, per ragioni non imputabili al Comune, trova
applicazione l’articolo 4, comma 3, secondo periodo.
(opzione 2: qualora siano previsti potenziamenti o estensioni
per allacciamenti ai servizi pubblici)
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la
esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi, ivi
compresi la realizzazione, il potenziamento o l’estensione delle dorsali, delle
connessioni e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, cabine
di depressurizzazione, stazioni di pompaggio ecc.) delle infrastrutture a rete
di cui all’articolo 4, così come evidenziate sugli elaborati del piano
attuativo, che saranno meglio precisate nei progetti di cui all’articolo 10,
comma 2, di seguito descritte: ([38])
A.1. strada veicolare di interesse prevalentemente superiore
al comparto oggetto del piano attuativo, come prevista dallo strumento
urbanistico generale, al servizio di un territorio più vasto;
A.2. percorsi pedonali e marciapiedi accessori alla strada di
cui al punto A.1;
A.3. pista ciclabile di
interesse prevalentemente superiore al comparto oggetto del piano attuativo,
come prevista dallo strumento urbanistico generale, al servizio di un territorio
più vasto;
B. potenziamento/realizzazione della condotta dell’acquedotto di via
____________________ fino alla rete di distribuzione dell’acqua potabile
interna al piano attuativo;
C. potenziamento/realizzazione del collettore fognario delle acque
nere di via ____________________ fino alla rete di fognatura interna al piano
attuativo;
D. potenziamento/realizzazione del collettore fognario delle acque
bianche di via ____________________ fino alla rete di fognatura interna al
piano attuativo;
E. potenziamento/realizzazione del
____________________________________________________;
F. potenziamento/realizzazione del ____________________________________________________;
G. potenziamento/realizzazione del
____________________________________________________.
2. Le opere di
cui al comma 1 devono garantire la disponibilità e la potenzialità dei servizi
nella misura minima di cui all’articolo 4, comma 2. Qualora durante il periodo
di validità della presente convenzione si rendano necessari ulteriori
interventi rispetto a quelli di cui al comma 1, per ragioni non imputabili al
Comune, trova applicazione l’articolo 4, comma 3, secondo periodo.
(eventualmente, se del caso, qualora ricorra l’opzione 2)
3. Il Comune concorrere parzialmente alla realizzazione o al
potenziamento dei pubblici servizi di cui al comma 1, lettere _________, avendo
accertato anche sotto il profilo tecnico e finanziario, con apposita relazione
a comprova approvata unitamente al piano attuativo convenzionato:
a) che tali opere sono a beneficio immediato di insediamenti già
esistenti;
b) che il concorso del Comune è in misura inferiore a quella
proporzionale al predetto beneficio;
c) che l’interesse pubblico e il beneficio pubblico alla realizzazione
di tali opere debbano essere realizzate è tale da giustificare il predetto
concorso.
ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
IN REGIME DI ESCLUSIVA
1. Le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4, comma 1, lettere ___, ___ e ___ ([39]), nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6 comma 1, lettere ___, ___, e ___ ([40]), sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all’articolo 11, comma 5, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale.
2. La progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. Qualora per le opere di cui al comma 1, il regime di esclusiva di cui ai commi 3 e 4 preveda che sia eseguito il collaudo tecnico o specifica certificazione a cura degli stessi soggetti esecutori, i relativi oneri sono a carico dei proponenti.
3. Per quanto
attiene le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere ___, ___ e ___ ([41]),
nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui
all’articolo 6 comma 1, lettere ___,
___, e ___ ([42]), i proponenti
provvedono tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione
della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti
in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa
di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei
requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto del piano attuativo,
unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per
l’esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I proponenti provvedono al
pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti
esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i
termini prescritti dalla presente convenzione.
4. Per quanto
attiene le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere ___, ___ e ___ ([43]),
nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo
6 comma 1, lettere ___, ___ e ___ ([44]),
il Comune provvede tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione
della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti
in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa
di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei
requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto del piano attuativo,
unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per
l’esecuzione delle opere murarie di predisposizione. Entro trenta giorni dalla
data di recapito al Comune della nota di conferma o di aggiornamento dei
preventivi di spesa, questi vengono comunicati ai proponenti i quali
provvedono, entro i successivi trenta giorni, al deposito presso
5. Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di cui ai
commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative obbligazioni
assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno dei servizi a rete di
competenza di soggetti operanti in regime di esclusiva, e ne sia stata fornita
prova mediante fattura o altro documento di spesa debitamente quietanzato, le
garanzie di cui all'articolo 17 sono ridotte di conseguenza.
6. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
7. Restano in ogni caso a carico dei proponenti, che ne devono
tempestivamente corrispondere l’onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti
dei preventivi di spesa di cui ai commi 3 e 4, causati da ritardi imputabili ad
inadempimento o negligenza degli stessi proponenti o causati da maggiori e più
onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto, ovvero da provvedimenti
delle autorità competenti emessi in forza di legge.
ART. 8 - OPERE DA ESEGUIRE QUALI
OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI
(opzione 1: in assenza di obbligazioni convenzionali
addizionali)
1. Non sono
previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali a carico
dei proponenti.
(opzione 2: qualora siano previste obbligazioni convenzionali
addizionali)
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la progettazione
ed esecuzione delle opere addizionali, come evidenziate sugli elaborati del
piano attuativo, che saranno meglio precisate nei progetti di cui all’articolo
10, commi 2 e 3, di seguito descritte: ([45])
A. ___________________________________________________________________________;
B. ___________________________________________________________________________;
C. ___________________________________________________________________________.
(eventualmente, se del caso, qualora ricorra l’opzione 2)
2. Il Comune concorrere parzialmente alla realizzazione delle opere di
cui al comma 1, lettere ________, avendo accertato anche sotto il profilo
tecnico e finanziario, con apposita relazione a comprova approvata unitamente
al piano attuativo convenzionato:
a) che tali opere sono a beneficio immediato di insediamenti già
esistenti;
b) che il concorso del Comune è in misura inferiore a quella
proporzionale al predetto beneficio;
c) che l’interesse pubblico e il beneficio pubblico alla realizzazione
di tali opere debbano essere realizzate è tale da giustificare il predetto
concorso.
ART. 9 - OPERE ESTRANEE AL
REGIME CONVENZIONALE
1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi
a cura e spese esclusive dei proponenti a prescindere dalle obbligazioni
derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire all’uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell’immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle
vigenti disposizioni;
d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché
obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o
meccanica degli stessi;
f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre
apparecchiature inerenti le utenze private.
2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite
contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione
di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.
ART. 10 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune
danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del
progetto preliminare delle opere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, ([46])
integrante il piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare
riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere (opzione 1 - qualora i prezzi siano ancora attuali) redatto
utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione degli articoli 89, comma 2
e 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e relativo regolamento
di attuazione. (opzione 2 - qualora sia trascorso troppo tempo
dall’approvazione e i prezzi debbano essere aggiornati, aggiungere il seguente
periodo)
come aggiornato utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione degli
articoli 89, comma 2 e 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
relativo regolamento di attuazione, e approvato con determina dell’Ufficio
tecnico n. ____ in data _______________.
(opzione 1. Opere di urbanizzazione primaria affidate o
appaltate dai PROPONENTI)
2. Qualora per l’appalto delle
opere di urbanizzazione primaria o secondaria ([47]) i proponenti intendano porre a base di procedura la
progettazione definitiva oppure la progettazione esecutiva, i predetti livelli
di progettazione sono redatti da un progettista abilitato individuato dagli
stessi proponenti e a spese di questi ultimi.
3. Qualora per l’appalto delle
opere di urbanizzazione primaria o secondaria ([48]) i proponenti intendano porre in capo ai concorrenti
l’obbligo della progettazione definitiva oppure in capo agli affidatari o
aggiudicatari la progettazione esecutiva, i predetti livelli di progettazione
sono redatti da tecnici progettisti abilitati e in possesso dei necessari requisiti,
individuati dai concorrenti ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e i relativi oneri sono a carico dei proponenti
nell’ambito del contratto d’appalto.
(opzione 2. Opere di urbanizzazione primaria di importo che,
sommato all’importo delle opere di urbanizzazione secondaria, è pari o
superiore a 5.150.000 euro, appaltate dal COMUNE)
2. La progettazione definitiva delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria ([49]), in coerenza con la
progettazione preliminare di cui al comma 1, è redatta dai concorrenti
nell’ambito della procedura di affidamento di cui all’articolo 11, comma 2 e
all’articolo 12, comma 2.
3. La progettazione esecutiva è un’obbligazione contrattuale
dell’aggiudicatario. Ambedue i livelli di progettazione sono redatti da
tecnici progettisti abilitati e in possesso dei necessari requisiti,
individuati dai concorrenti ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e i relativi oneri sono a carico dei proponenti
nell’ambito del contratto d’appalto di cui all’articolo 11, comma 5 e
all’articolo 12, comma 5.
(in ogni caso, sia
per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
4. In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al Comune per l’ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005 o, in alternativa, con la procedura di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001. La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all’articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune e a spese dei proponenti.
5. Gli elaborati
costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti
al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un
formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo
dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
6. La
progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura
di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei
settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per
legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento
amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuate all’articolo 7, può
essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o
regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il
relativo onere è a completo carico dei proponenti; esse sono individuate e
disciplinate all’articolo 7. In tal caso la progettazione esecutiva di cui al
comma 4 deve tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di
localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione,
costi preventivati da sostenere.
7. La disciplina della progettazione di cui al presente articolo può essere applicata separatamente alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 e alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 5. A tal fine le opere di allacciamento di cui all’articolo 6 sono cumulate e affidate unitamente alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4. Le opere addizionali di cui all’articolo 8 sono cumulate e affidate unitamente:
a) alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4, qualora riguardino servizi riconducibili all’urbanizzazione primaria;
b) alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 5 in ogni altro caso.
8. Le spese
tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i
frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee
alla presente convenzione.
ART. 11 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA
(opzione 1. Opere di urbanizzazione primaria appaltate dai PROPONENTI)
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite da un operatore economico individuato dai proponenti con le modalità di cui al comma 2.
(nell’ambito dell’opzione 1 scegliere una delle seguenti due
sub-opzioni)
(sub-opzione 1.a. Opere di urbanizzazione primaria di importo
che, sommato all’importo delle opere di urbanizzazione secondaria, è inferiore
a 5.150.000 euro)
2. I proponenti, ai fini del comma 1, affidano le
opere di urbanizzazione primaria mediante procedura negoziata, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 57, comma 6, e 122, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, con le
seguenti precisazioni:
a) nella
procedura negoziata sono consultati non meno di 5 (cinque) operatori economici,
adeguatamente qualificati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n.
163 del 2006 e del relativo regolamento di attuazione;
b) gli
operatori economici invitati sono selezionati sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione;
c) gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto del negoziato, con lettera contenente gli
elementi essenziali del lavoro da eseguire;
d) il
termine per la ricezione delle offerte non può mai essere inferiore a 10
(dieci) giorni in caso di affidamento della sola esecuzione; restano fermi i
maggiori termini nei casi di cui all’articolo 122, comma 6, lettera e);
e) i
proponenti scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
f) a
base di gara sono posti i pertinenti atti progettuali di cui all’articolo 10.
(sub-opzione 1.b. Opere di urbanizzazione primaria di importo
che, sommato all’importo delle opere di urbanizzazione secondaria, è pari o
superiore a 5.150.000 euro)
2. I proponenti, ai fini del comma 1, affidano le opere di urbanizzazione primaria mediante procedura di evidenza pubblica scelta tra quelle di cui all’articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo, con le seguenti precisazioni:
a) i proponenti devono redigere e pubblicare apposito bando di gara, osservando le modalità di cui agli articoli 66 e 67 e i termini di cui agli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 163 del 2006; nel procedimento di gara devono comunque osservare la disciplina stabilita per gli appalti delle pubbliche amministrazioni;
b) essi possono utilizzare liberamente una delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 53, comma 2, lettere a), b) o c), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) essi possono altresì ricorrere ad un contratto d’appalto con corrispettivo parzialmente o totalmente costituito da cessione di beni o diritti reali, ivi comprese cose future ai sensi dell’articolo 1472 del codice civile, in applicazione analogica dell’articolo 53, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) il Comune, tramite i suoi funzionari tecnici competenti per materia, può vigilare sulla correttezza delle procedure di cui al presente comma;
e) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
f) a
base di gara sono posti i pertinenti atti progettuali di cui all’articolo 10.
(in ogni caso, sia per la sub-opzione 1.a che per la
sub-opzione 1.b)
3. Il contenuto del contratto d’appalto e del capitolato speciale d’appalto sono liberamente determinati dai proponenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico civilistico, compatibilmente con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente convenzione.
4. Le generalità degli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicate al Comune in sede di richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione o di presentazione della denuncia di inizio attività.
5. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico dei proponenti.
(opzione 2. Opere di urbanizzazione primaria appaltate dal COMUNE,
per qualunque importo)
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite da un operatore economico individuato dal Comune con le modalità di cui al comma 2.
2. Il Comune, ai fini del comma 1, aggiudica le
opere di urbanizzazione primaria mediante procedura di evidenza pubblica, ai
sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
a) a
base della procedura di gara è posto il progetto preliminare delle opere
di urbanizzazione primaria di cui
all’articolo 10, comma 1, approvato unitamente al piano attuativo / approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. ___ in data ____________; ([50])
b) alla
procedura di gara si applicano tutte le pertinenti disposizioni del decreto
legislativo n. 163 del 2006, con particolare riguardo alla pubblicità e ai
termini, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del d.P.R. n. 554 del
1999 e del d.P.R. n. 34 del 2000; ([51])
c) i
concorrenti, in possesso delle necessarie qualificazioni in materia di
progettazione ed esecuzione, presentano il progetto definitivo delle opere in
sede di gara, bandita con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) il
progetto definitivo non può introdurre varianti al progetto preliminare di cui
alla precedente lettera a) /
(oppure)
il
progetto definitivo può introdurre varianti al progetto preliminare di cui alla
precedente lettera a),
ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nei limiti
di cui alle linee guida e ai requisiti minimi di cui al Capitolato
prestazionale integrante lo stesso progetto preliminare; ([52])
e) il
Comune seleziona l'operatore economico aggiudicatario che ha offerto le
condizioni più vantaggiose;
f) il
progetto esecutivo, a cura dei progettisti, è presentato dall’aggiudicatario al
Comune, per la competente approvazione, entro i termini prescritti dagli atti
di gara o dalla documentazione allegata a questi.
3. Il contenuto del contratto
d’appalto e del capitolato prestazionale, nonché il cronoprogramma dei lavori
sono liberamente determinati dai proponenti, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, compatibilmente con quanto disposto dagli articoli
3 e 4 della presente convenzione; tale documentazione è proposta al Comune
unitamente agli atti di cui al comma 2, lettera a), oppure, in caso diverso,
entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione; in assenza
di presentazione nei termini il Comune può provvedere autonomamente.
4. Il Comune, in assenza di determinazioni contrarie adotta le condizioni di cui al comma 3, come proposte dai proponenti, inserendole negli atti di gara di cui al comma 2; qualora le condizioni proposte non siano ritenute accettabili, è instaurato un contraddittorio tra le parti al fine di concordare condizioni condivise. Nel silenzio del Comune nei 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione, le condizioni proposte si intendono comunque condivise.
(nell’ambito dell’opzione 2 scegliere una delle seguenti due
sub-opzioni)
(sub-opzione 2.a. Contratto stipulato tra il Comune e
l’aggiudicatario)
5. Il contratto d’appalto è
stipulato tra il Comune e l’aggiudicatario nei termini di cui agli articoli 11
e 12 del decreto legislativo n. 163 del 2006. I rapporti economici tra il
Comune e l’aggiudicatario sono regolati esclusivamente dal contratto d’appalto
e dagli atti da questo richiamati. I rapporti economici tra i proponenti e il
Comune sono regolati come segue:
a) i
proponenti devono corrispondere al Comune, entro 15 (quindici) giorni da ogni
specifica richiesta, quanto determinato da quest’ultimo in relazione ai singoli
stati di avanzamento e alle singole spese sostenute e documentate in atti
ufficialmente approvati e facenti fede fino a querela di falso;
b) in
caso di mancato o anche solo ritardato pagamento, il Comune può avvalersi senza
riserve dell’escussione della garanzia di cui all’articolo 17;
c) in
ogni caso l’importo complessivo imputabile ai proponenti non può essere
superiore all’importo del quadro economico di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) ed eventualmente lettera c). ([53])
6. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati individuati dal Comune in applicazione delle vigenti norme in materia di lavori pubblici. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è previsto all’interno del quadro economico di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e soggetto a ripetizione ai sensi del precedente comma 5.
(se del caso, per
la sola sub-opzione 2.a. aggiungere i seguenti commi 7 e 8)
7. I proponenti, a condizione di
essere in regola con gli adempimenti di cui al comma 5, possono subentrare al
Comune nel contratto con l’aggiudicatario, in ogni momento, mediante richiesta
scritta alla quale il Comune risponde entro 30 (trenta) giorni; il silenzio del
Comune equivale a rigetto della richiesta. In caso di subentro il Comune, fermo
restando il regolamento dei rapporti economici pregressi con l’aggiudicatario e
con i proponenti ai sensi del comma 5, è sollevato da ogni responsabilità in
ordine ai rapporti economici tra i proponenti subentranti nel contratto e
l’aggiudicatario, nonché in ordine alla regolare conduzione del cantiere e alla
regolare esecuzione dei lavori dal momento del subentro; dal momento del
subentro la figura del committente è assunta dai proponenti, anche ai fini
dell’articolo 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008. La possibilità di
subentro deve essere resa nota ai concorrenti in sede di gara. Nulla è innovato
in materia di garanzie ai sensi dell’articolo 17.
8. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati già individuati ai sensi del comma 6, ferme restando le possibilità di sostituzione ai sensi dell’articolo 2237 del codice civile e dell’articolo 80, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008; in caso di sostituzione i nominativi dei subentranti sono tempestivamente comunicati al Comune. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è in ogni caso a carico dei proponenti.
(sub-opzione 2.b. Contratto stipulato tra il proponente e
l’aggiudicatario)
5. Il contratto è stipulato tra i
proponenti e l’aggiudicatario, nei termini di cui agli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo n. 163 del 2006. Il Comune è sollevato da ogni
responsabilità in ordine ai rapporti economici tra i contraenti nonché in
ordine alla regolare conduzione del cantiere e alla regolare esecuzione dei
lavori.
6. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico dei proponenti.
(in ogni caso, sia
per l’opzione 1 che per l’opzione 2) ([54])
X. Fanno eccezione le opere di cui all’articolo 7, realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti.
ART. 12 - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA
(opzione 1. Opere di urbanizzazione primaria appaltate dai PROPONENTI)
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite da un operatore economico individuato dai proponenti con le modalità di cui al comma 2.
(nell’ambito dell’opzione 1 scegliere una delle seguenti due
sub-opzioni)
(sub-opzione 1.a. Opere di urbanizzazione primaria di importo
che, sommato all’importo delle opere di urbanizzazione secondaria, è inferiore
a 5.150.000 euro)
2. I proponenti, ai fini del comma 1, affidano le
opere di urbanizzazione primaria mediante procedura negoziata, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 57, comma 6, e 122, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, con le
seguenti precisazioni:
a) nella
procedura negoziata sono consultati non meno di 5 (cinque) operatori economici,
adeguatamente qualificati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n.
163 del 2006 e del relativo regolamento di attuazione;
b) gli
operatori economici invitati sono selezionati sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione;
c) gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto del negoziato, con lettera contenente gli
elementi essenziali del lavoro da eseguire;
d) il
termine per la ricezione delle offerte non può mai essere inferiore a 10
(dieci) giorni in caso di affidamento della sola esecuzione; restano fermi i
maggiori termini nei casi di cui all’articolo 122, comma 6, lettera e);
e) i
proponenti scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
f) a
base di gara sono posti i pertinenti atti progettuali di cui all’articolo 10.
(sub-opzione 1.b. Opere di urbanizzazione primaria di importo
che, sommato all’importo delle opere di urbanizzazione secondaria, è pari o
superiore a 5.150.000 euro)
2. I proponenti, ai fini del comma 1, affidano le opere di urbanizzazione primaria mediante procedura di evidenza pubblica scelta tra quelle di cui all’articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo, con le seguenti precisazioni:
a) i proponenti devono redigere e pubblicare apposito bando di gara, osservando le modalità di cui agli articoli 66 e 67 e i termini di cui agli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 163 del 2006; nel procedimento di gara devono comunque osservare la disciplina stabilita per gli appalti delle pubbliche amministrazioni;
b) essi possono utilizzare liberamente una delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 53, comma 2, lettere a), b) o c), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) essi possono altresì ricorrere ad un contratto d’appalto con corrispettivo parzialmente o totalmente costituito da cessione di beni o diritti reali, ivi comprese cose future ai sensi dell’articolo 1472 del codice civile, in applicazione analogica dell’articolo 53, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) il Comune, tramite i suoi funzionari tecnici competenti per materia, può vigilare sulla correttezza delle procedure di cui al presente comma;
e) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
f) a
base di gara sono posti i pertinenti atti progettuali di cui all’articolo 10.
(in ogni caso, sia
per la sub-opzione 1.a che per la sub-opzione 1.b)
3. Il contenuto del contratto d’appalto e del capitolato speciale d’appalto sono liberamente determinati dai proponenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico civilistico, compatibilmente con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente convenzione.
4. Le generalità degli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicate al Comune in sede di richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione o di presentazione della denuncia di inizio attività.
5. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico dei proponenti.
(opzione 2. Opere di urbanizzazione primaria appaltate dal COMUNE,
per qualunque importo)
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite da un operatore economico individuato dal Comune con le modalità di cui al comma 2.
2. Il Comune, ai fini del comma 1, aggiudica le
opere di urbanizzazione primaria mediante procedura di evidenza pubblica, ai
sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
a) a
base della procedura di gara è posto il progetto preliminare delle opere
di urbanizzazione primaria di cui
all’articolo 10, comma 1, approvato unitamente al piano attuativo, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. ___ in data ____________; ([55])
b) alla
procedura di gara si applicano tutte le pertinenti disposizioni del decreto
legislativo n. 163 del 2006, con particolare riguardo alla pubblicità e ai
termini, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del d.P.R. n. 554 del
1999 e del d.P.R. n. 34 del 2000; ([56])
c) i
concorrenti, in possesso delle necessarie qualificazioni in materia di
progettazione ed esecuzione, presentano il progetto definitivo delle opere in
sede di gara, bandita con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) il
progetto definitivo non può introdurre varianti al progetto preliminare di cui
alla precedente lettera a)
(oppure)
il progetto definitivo può introdurre
varianti al progetto preliminare di cui alla precedente lettera a),
ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nei limiti
di cui alle linee guida e ai requisiti minimi di cui al Capitolato
prestazionale integrante lo stesso progetto preliminare; ([57])
e) il
Comune seleziona l'operatore economico aggiudicatario che ha offerto le
condizioni più vantaggiose;
f) il
progetto esecutivo, a cura dei progettisti, è presentato dall’aggiudicatario al
Comune, per la competente approvazione, entro i termini prescritti dagli atti
di gara o dalla documentazione allegata a questi.
3. Il contenuto del contratto
d’appalto e del capitolato prestazionale, nonché il cronoprogramma dei lavori
sono liberamente determinati dai proponenti, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, compatibilmente con quanto disposto dagli articoli
3 e 4 della presente convenzione; tale documentazione è proposta al Comune
unitamente agli atti di cui al comma 2, lettera a), oppure, in caso diverso,
entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione; in assenza
di presentazione nei termini il Comune può provvedere autonomamente.
4. Il Comune, in assenza di determinazioni contrarie adotta le condizioni di cui al comma 3, come proposte dai proponenti, inserendole negli atti di gara di cui al comma 2; qualora le condizioni proposte non siano ritenute accettabili, è instaurato un contraddittorio tra le parti al fine di concordare condizioni condivise. Nel silenzio del Comune nei 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione, le condizioni proposte si intendono comunque condivise.
(nell’ambito dell’opzione 2 scegliere una delle seguenti due
sub-opzioni)
(sub-opzione 2.a. Contratto stipulato tra il Comune e
l’aggiudicatario)
5. Il contratto d’appalto è
stipulato tra il Comune e l’aggiudicatario nei termini di cui agli articoli 11
e 12 del decreto legislativo n. 163 del 2006. I rapporti economici tra il
Comune e l’aggiudicatario sono regolati esclusivamente dal contratto d’appalto
e dagli atti da questo richiamati. I rapporti economici tra i proponenti e il
Comune sono regolati come segue:
a) i
proponenti devono corrispondere al Comune, entro 15 (quindici) giorni da ogni
specifica richiesta, quanto determinato da quest’ultimo in relazione ai singoli
stati di avanzamento e alle singole spese sostenute e documentate in atti
ufficialmente approvati e facenti fede fino a querela di falso;
b) in
caso di mancato o anche solo ritardato pagamento, il Comune può avvalersi senza
riserve dell’escussione della garanzia di cui all’articolo 17;
c) in
ogni caso l’importo complessivo imputabile ai proponenti non può essere
superiore all’importo del quadro economico di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera b) ed eventualmente lettera d). ([58])
6. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati individuati dal Comune in applicazione delle vigenti norme in materia di lavori pubblici. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è previsto all’interno del quadro economico di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), e soggetto a ripetizione ai sensi del precedente comma 5.
(se del caso, per
la sola sub-opzione 2.a. aggiungere i seguenti commi 7 e 8)
7. I proponenti, a condizione di
essere in regola con gli adempimenti di cui al comma 5, possono subentrare al
Comune nel contratto con l’aggiudicatario, in ogni momento, mediante richiesta
scritta alla quale il Comune risponde entro 30 (trenta) giorni; il silenzio del
Comune equivale a rigetto della richiesta. In caso di subentro il Comune, fermo
restando il regolamento dei rapporti economici pregressi con l’aggiudicatario e
con i proponenti ai sensi del comma 5, è sollevato da ogni responsabilità in
ordine ai rapporti economici tra i proponenti subentranti nel contratto e
l’aggiudicatario, nonché in ordine alla regolare conduzione del cantiere e alla
regolare esecuzione dei lavori dal momento del subentro; dal momento del
subentro la figura del committente è assunta dai proponenti, anche ai fini
dell’articolo 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008. La possibilità di
subentro deve essere resa nota ai concorrenti in sede di gara. Nulla è innovato
in materia di garanzie ai sensi dell’articolo 17.
8. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati già individuati ai sensi del comma 6, ferme restando le possibilità di sostituzione ai sensi dell’articolo 2237 del codice civile e dell’articolo 80, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008; in caso di sostituzione i nominativi dei subentranti sono tempestivamente comunicati al Comune. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è in ogni caso a carico dei proponenti.
(sub-opzione 2.b. Contratto stipulato tra il proponente e
l’aggiudicatario)
5. Il contratto è stipulato tra i
proponenti e l’aggiudicatario, nei termini di cui agli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo n. 163 del 2006. Il Comune è sollevato da ogni
responsabilità in ordine ai rapporti economici tra i contraenti nonché in
ordine alla regolare conduzione del cantiere e alla regolare esecuzione dei
lavori.
6. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico dei proponenti.
ART. 13 -
ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI
OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI
(opzione 1: in assenza di obbligazioni convenzionali
addizionali)
1. Non sono
previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali carico
dei proponenti.
(opzione 2: qualora siano previste obbligazioni convenzionali
addizionali)
1. Le opere
oggetto di obbligazioni addizionali di cui all’articolo 8 sono progettate, affidate ed eseguite in
applicazione delle condizioni previste dall’articolo 10, comma 7.
1. Ai sensi del
Piano dei Servizi integrante il vigente strumento urbanistico generale le aree per
attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo, sono così
quantificate: ([59])
Destinazione residenziale |
Superficie territoriale (S.t.) |
mq |
|
|
|
Volume edificabile |
mc |
|
|
|
Abitanti teorici (Volumi / _____) |
n. |
|
|
|
S1. Aree per servizi
pubblici ( _____ mq/abit.) |
mq |
|
|
Destinazione secondaria ([60]) |
Superficie territoriale
(S.t.) |
mq |
|
|
|
Superficie edificabile |
mq |
|
|
|
S2. Aree per servizi
pubblici ( ___ % della S.t.) |
mq |
|
|
Destinazione terziaria ([61]) |
Superficie territoriale
(S.t.) |
mq |
|
|
|
Volume edificabile |
mc |
|
|
|
Superficie lorda di
pavimento (S.l.p.) |
mq |
|
|
|
S3. Aree per servizi
pubblici ( ____ % di S.l.p.) |
mq |
|
|
TOTALE S1 + S2 + S3 |
Aree per servizi pubblici
totali |
|
mq |
([62]) |
2. In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze
manifestate con l’adozione e l’approvazione del piano attuativo, all’interno/all’esterno
([63]), di quest’ultimo sono
reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del
comma 1, per una superficie netta di mq
_____. ([64])
3. Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, lettera c), del d.m. 2
aprile 1968, n. 1444 e del Piano dei Servizi integrante il vigente strumento urbanistico generale, non costituiscono aree per
attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come
tali:
a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per l’accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;
b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico,
delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde
assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a
parco, gioco o sport;
c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che,
compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione oggettiva, siano
destinate a parcheggi o ad ampliamento in continuità ad ambiti di verde
pubblico preesistenti.
ART. 15 -
MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE
(opzione 1: aree cedute in misura inferiore a quella legale
con previsione di monetizzazione)
1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del
2005, e visto l'articolo 14 della presente convenzione, le aree per
attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo e che non sono
reperite direttamente assommano a mq (_______([65])
- _______ ([66])
) = mq ________. ([67])
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro _______ (euro
_________________) ([68])
al metro quadrato, per cui l’importo totale della monetizzazione risulta
come segue:
mq ________ ([69])
x euro/mq _______ = euro ___________ (euro ____________________________).
([70])
3. L’importo totale della monetizzazione è versato dai proponenti alla
Tesoreria del Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione,
riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita
dai proponenti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non
inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili.
(opzione 2: aree cedute in misura pari o superiore a quella
legale senza previsione di monetizzazione)
1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e
visto l'articolo 14 della presente convenzione, le aree per attrezzature e
servizi pubblici che competono al piano attuativo sono reperite direttamente nella
misura di mq ________. Tale misura è pari / superiore ([71])
a quella prevista dallo strumento urbanistico generale per cui non vi è alcuna
monetizzazione o altra forma di conguaglio.
ART. 16 - OBBLIGHI PARTICOLARI ([72])
1. I proponenti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano attuativo.
(se del caso, aggiungere)
2. I proponenti si impegnano a cedere, con le modalità di cui all’articolo 22, le superfici edificabili individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue: ([73])
a) gratuitamente al Comune a titolo di ________________________________________, ([74]) individuate con il colore ___________, di mq _______ , foglio ____ mappale/i __________________________;
b) al prezzo di euro _________ al mq, al Comune o a soggetti da questo indicati entro il termine di mesi ______ (_______________) dalla stipula della presente convenzione, per interventi convenzionati separatamente dal Comune medesimo, individuate con il colore ___________, di mq _______, foglio ______ mappale/i ____________________; trascorso il termine dianzi indicato l’obbligo di cui alla presente clausola decade per le superfici edificabili per le quali il Comune o i soggetti da questo indicati non abbiano versato ai proponenti il corrispettivo sopra stabilito.
(opzione 1: qualora aree od opere di competenza dei proponenti
siano state anticipate da terzi)
3. I proponenti si impegnano a corrispondere a ____________________________________, entro il termine di mesi ______ (_______________) dalla stipula della presente convenzione, la somma di euro ____________ (______________________________), a titolo di contribuzione per l’avvenuta realizzazione de _________ ________________________________________ pari alla quota del _____ % del costo complessivo di tale intervento, corrispondente all’utilità di competenza del comparto oggetto del piano attuativo.
(opzione 2: qualora aree od opere di competenza di terzi
siano anticipate dai proponenti)
3. Qualora entro il periodo di validità della presente convenzione sia approvato l’intervento relativo agli immobili di cui al foglio ______ mappale/i _____________________, il Comune si impegna a prescrivere che la relativa convenzione urbanistica preveda, a carico dei relativi proponenti del predetto comparto e a favore degli odierni proponenti, il contributo di euro ___________ (__________________________) per l’avvenuta realizzazione, a cura di questi ultimi, de ____ ________________________________________, pari alla quota del _____ % del costo complessivo di tale intervento, corrispondente all’utilità di competenza del comparto di futuro intervento.
ART. 17 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI
CONVENZIONALI
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti,
comprensive degli oneri accessori, ammonta a euro ___________( _____________________________________
), come risulta dal quadro economico integrante il progetto di cui all’articolo
10, comma 1, e approvato unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi
di costruzione da computo metrico estimativo (separatamente per i lavori e per
gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008), I.V.A., spese tecniche per direzione
lavori e collaudo, nonché ogni altra obbligazione avente contenuto economico
patrimoniale, così ripartito: ([75])
a) opere di urbanizzazione primaria di cui agli articoli 4 e 11: euro ______________;
b) opere di urbanizzazione secondaria di cui agli articoli 5 e 12: euro ______________;
c) opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo
6: euro ______________;
d) opere oggetto di obbligazioni addizionali di cui all’articolo 8: euro ______________;
e) obbligazioni particolari di cui all’articolo 16, commi ____ e ____: ([76]) euro ______________.
2. A garanzia degli obblighi
assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria
per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al
comma 1, mediante garanzia fideiussoria bancaria / polizza assicurativa ([77]) n. _____________ in data __________
emessa da ___________________________________________([78])
per euro _______________ ([79])
con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di
equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto
previsto al comma 7.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole
collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento
connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su
richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia
stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il
Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 21,
comma 4 oppure comma 6.
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei proponenti, quando essi abbiano assolto uno o più d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all’articolo 7 ovvero una o più d’una delle obbligazioni particolari di cui all’articolo 16 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l’esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione
l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia
espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice
civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che
con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a
semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in
mora, col solo rilievo dell’inadempimento. ([80])
6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui all’articolo 23, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
7. La garanzia si estingue per il _____ % ( ______________ per cento) ([81]) del suo importo all’approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell’articolo 21, comma 2; si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti dei proponenti o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi __ ( ____ ) ([82]) anni dal predetto collaudo favorevole, ai sensi dell’articolo 21, comma 4.
(Scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: opere di urbanizzazione affidate dai PROPONENTI ai sensi della
opzione 1 agli articoli 11 e 12, oppure affidate dal Comune ma con contratto
stipulato tra i PROPONENTI e l’aggiudicatario)
8. Gli importi
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ([83]) devono
essere adeguatamente documentati prima del collaudo; la documentazione deve
avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante
fatturazione e tracciabilità bancaria dei pagamenti, nonché mediante esibizione
dei documenti attestanti la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati
nella realizzazione delle opere. Qualora sia documentato un costo inferiore,
anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo
scomputo dagli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 18, comma 3, sarà
limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora tale costo documentato sia inferiore
a quello determinato con deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 44 della
legge regionale n. 12 del 2005, entro la data del collaudo devono essere
corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le
edificazioni già autorizzate o comunque assentite. L’importo di cui al comma 1,
lettera d) non è soggetto ad alcuna verifica o sindacato da parte del Comune,
che ne accerta esclusivamente la conformità al progetto e l’adeguatezza del
risultato mediante il collaudo ai sensi dell’articolo 21. ([84])
(opzione 2: opere di urbanizzazione affidate dal COMUNE ai sensi della
opzione 2 agli articoli 11 e 12, e con contratto stipulato tra il COMUNE
e l’aggiudicatario)
8. Gli importi a carico dei proponenti e oggetto della ripetizione ai sensi dell’articolo 11, comma 5, lettera a), e dell’articolo 12, comma 5, lettera a), non possono essere superiori ai rispettivi importi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). ([85])
ART. 18 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti
possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o le denunce
di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti
urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di
attuazione di quest’ultimo.
2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla normativa comunale e nella misura in vigore al momento:
a) dell’approvazione del Piano attuativo, per i permessi di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il _____________, ([86]) che costituisce il termine di 36 (trentasei mesi) dalla predetta approvazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 7-bis, della legge regionale n. 12 del 2005;
b) della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente, dopo la scadenza del termine di cui alla lettera a).
(opzione 1: qualora il costo delle opere a scomputo sia
superiore agli oneri di urbanizzazione)
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del
termine di cui all’articolo 3, comma 7, gli oneri di urbanizzazione determinati
con deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n. 12
del 2005, non sono dovuti in quanto già assolti con la realizzazione delle
opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 12. ([87])
(opzione 2: qualora il costo delle opere a scomputo sia inferiore
agli oneri di urbanizzazione)
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del
termine di cui all’articolo 3, comma 7, gli oneri di urbanizzazione determinati
con deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n.
12 del 2005, nella misura in vigore al momento dell’efficacia dell’atto di
assenso, sono dovuti in misura ridotta, deducendo la quota già assolta con la realizzazione
delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 11e dell’articolo 12 ([88])
in proporzione agli spazi da
edificare oggetto del singolo atto di assenso.
4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all’articolo
21 la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione
di cui al comma 3, è sempre effettuata con la condizione “salvo conguaglio”
essendo subordinata all’accertamento della regolare esecuzione delle opere di
urbanizzazione eseguite a scomputo (in caso di opere di urbanizzazione primaria eseguite
direttamente dai proponenti, aggiungere) nonché all’accertamento del
costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria ai sensi dell’articolo 17, comma 8.
(eventualmente) ([89])
5. Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera b), della legge
regionale n. 12 del 2005, gli scomputi di cui al comma 3 e gli eventuali
conguagli di cui al comma 4, sono determinati distintamente e separatamente per
gli oneri di urbanizzazione primaria in relazione agli obblighi di esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 11 e per gli oneri di urbanizzazione secondaria in
relazione agli obblighi di esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria
di cui all’articolo 12.
ART. 19 - VARIANTI
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12
del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di
approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non
alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli
elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano
sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione
di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione
pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse,
purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di
attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto,
anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del
piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e
del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti
gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di
manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o
più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta
salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e
dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti
le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto
di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente
articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai
sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una
quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella
determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta
per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono
comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione
della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da
comportamenti del Comune.
ART. 20 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA
1. Qualora su parte dell'area inclusa nel piano attuativo siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente a quel momento, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il dimensionamento del piano attuativo.
(opzione 1: aree cedute in misura inferiore a quella legale
con previsione di monetizzazione)
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga
monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge
regionale n. 12 del 2005, purché l'importo unitario non sia inferiore alla
monetizzazione iniziale di cui all’articolo 15, comma 2, della presente convenzione, rivalutata in base
al più alto tra l’indice F.O.I. (famiglie di operai e impiegati) e l’indice
I.P.C.A. (indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi
dell’Unione europea, calcolato per l’Italia) come rilevati dall'I.S.T.A.T. In
tal caso l’importo del conguaglio della monetizzazione è versato prima del
rilascio dell’atto di assenso o prima del trentesimo giorno dalla presentazione
della denuncia di inizio attività.
(opzione 2: aree cedute in misura pari o superiore a quella
legale senza previsione di monetizzazione)
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga
monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge
regionale n. 12 del 2005. L’importo della monetizzazione è versato prima del
rilascio dell’atto di assenso o prima del trentesimo giorno dalla presentazione
della denuncia di inizio attività.
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del
comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici in eccedenza, con
conguaglio a favore dei proponenti, non si procede ad alcuna restituzione da
parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di
monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione
che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in
ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività
rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
mutamenti di destinazione d’uso, anche senza opere di modificazione o
aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad
edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o
comunque effettuati nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori
assentiti.
ART. 21 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO
1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora
il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di
avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i
successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si
intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un
provvedimento motivato di diniego.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della
presenza e dell’idoneità della documentazione di cui al comma 6 del presente
articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali o
delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2. In difetto il Comune,
previa diffida ai proponenti, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto
mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; tale
adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del
collaudo.
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un
complesso unitario di opere o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a
richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal caso per
ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo
restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze
proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la
procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al
comma 2.
(opzione 1: collaudo delle opere separato dal collaudo del
piano attuativo)
5. Il collaudo
di cui al presente articolo è autonomo rispetto al collaudo delle opere di cui
all’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo
all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 11, 12 e 13 ([90]) della presente convenzione.
(opzione 2: collaudo delle opere unificato con il collaudo
del piano attuativo)
5. Il collaudo
di cui al presente articolo può essere assorbito e unificato con il collaudo
delle opere di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
relativo all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 11, 12 e 13 ([91]) della presente convenzione, a
condizione che siano prese in considerazione e siano verificate tutte le
obbligazioni convenzionali.
6. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi.
7. La disciplina
di cui ai commi precedenti è applicabile anche separatamente alle opere di cui
agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 ([92]) .
(eventualmente)
8. Le opere di
cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 ([93]) sono soggette al collaudo in corso
d’opera; le relazioni e i verbali di sopralluogo del collaudo in corso d’opera
confluiscono nel collaudo finale di cu al comma 1.
ART. 22 - CESSIONI E
ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE
(opzione 1: cessione immediata delle aree al Comune contemporaneamente alla stipula della convenzione)
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui agli articoli 4, 5 e 8, ([94]) sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d’ora con la firma della convenzione.
(opzione 2: cessione differite delle aree al Comune a richiesta di quest’ultimo)
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui agli articoli 4, 5 e 8, ([95]) saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice richiesta di quest’ultimo, comunque non oltre i termini già previsti dall’articolo 3.
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue: ([96])
a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore ___________, per mq _______;
b) cedute gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione primaria, con il colore ___________, per mq _____;
c) asservite gratuitamente all’uso pubblico titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore ___________, per mq _______;
d) asservite gratuitamente all’uso pubblico per l’urbanizzazione primaria, con il colore ______, per mq ____.
(qualora il frazionamento catastale sia già disponibile,
aggiungere)
2-bis. Le stesse aree di cui al comma 2, sono identificate nel frazionamento catastale, redatto dal _____________________ e approvato dall’Agenzia del Territorio di ____________ in data ____________ al numero ________, come segue:
a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, mappal__ ____, ____,____ (foglio n. __);
b) cedute gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione primaria, mappal__ ____, ____,____ (foglio n. __);
c) asservite gratuitamente all’uso pubblico titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, mappal__ ____, ____,____ (foglio n. __);
d) asservite gratuitamente all’uso pubblico per l’urbanizzazione primaria, mappal__ ___, ___, (foglio n. __);
3. Le aree sono cedute (ed eventualmente
aggiungere «e asservite all’uso pubblico») libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni
e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da
usufrutti ed usi, da oneri e gravami,
vincoli di ogni specie.
4. La cessione delle aree (ed eventualmente
aggiungere «e l’asservimento all’uso pubblico») è fatta senza alcuna riserva per cui sulle
stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e
della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la
convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà
nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse
patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre alcun diritto o altre
pretese di sorta.
5. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere
conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da
cedere al Comune (ed eventualmente aggiungere
«e da asservire all’uso pubblico»),
qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di
approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono
ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
(nel caso si sia
optato per la cessione immediata delle aree e il frazionamento catastale non
sia ancora approvato, aggiungere il seguente comma)
6. I proponenti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentate del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l’approvazione del frazionamento.
ART. 23 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere,
ancorché già cedute formalmente al Comune (ed
eventualmente aggiungere «o già asservite all’uso pubblico»), resta a carico dei proponenti fino
all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per
inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 21,
comma 2.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo
parziale di cui all’articolo 21, comma 4, l’onere della manutenzione e della
conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli
interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla
manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo
manomesse dai proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in
conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali
interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere
effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a
difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può
avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo 17.
4. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che non sia
stato ultimato almeno il ____ % ([97])
degli spazi edificabili assegnati al piano attuativo. Il canone e i
consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla pubblica
illuminazione quando attivata, sono a carico di tutti i proponenti,
indistintamente, fino alla ultimazione di almeno il _____ % ([98])
degli spazi edificabili assegnati al piano attuativo o da questo
previsti.
5. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del
collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui
all’articolo 21, comma 2, i proponenti devono curare l’uso delle opere realizzate
o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle
opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere
provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i
provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del
collaudo finale o fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 21, comma 2,
resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall’uso delle
predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative
aree siano già state trasferite al Comune.
(qualora per alcune delle opere
di urbanizzazione gli oneri di manutenzione siano posti a carico dei proponenti
in via permanente, aggiungere il seguente comma)
6. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, gli oneri ivi previsti,
con riferimento alle aree e alle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 22,
comma _____, lettera ____), e più precisamente
________________________________________________________________________________________________________,
restano a carico dei proponenti o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, in
via permanente anche dopo il collaudo e la consegna.
ART. 24 - CONTROVERSIE
1. La risoluzione delle controversie tra il Comune e i proponenti relative
alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale
Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di ________________. ([99])
2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che
dovessero eventualmente sorgere tra gli operatori economici esecutori delle
opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 11e dell’articolo 12 ([100]), è disciplinata dal relativo capitolato speciale d’appalto.
(eventualmente aggiungere)
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la controversia
attenga a diritti soggettivi, la competenza è devoluta ad un collegio
arbitrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n.
205.
ART. 25 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di piano attuativo è composto da:
a) relazione illustrativa;
b) norme tecniche di attuazione;
c) elaborati grafici urbanistici in n. ____ tavole;
d) progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
e) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
f) quadro economico indicante tutti gli oneri accessori e connessi alle
obbligazioni convenzionali;
g) elaborato planimetrico per l’individuazione delle aree delle quali è
prevista la cessione gratuita al Comune (ed
eventualmente aggiungere) nonché di quelle delle quali è previsto
l’asservimento all’uso pubblico.
(aggiungere, se disponibile)
h) frazionamento catastale per l’individuazione delle aree delle quali
è prevista la cessione gratuita al Comune
(ed eventualmente aggiungere) nonché
di quelle delle quali è previsto l’asservimento all’uso pubblico.
2. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale
della presente convenzione; il Comune e i proponenti, in pieno accordo,
stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f),
quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e
per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente
e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di ______ copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.
ART. 26 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.
ART. 27 - TRASCRIZIONE E
BENEFICI FISCALI
1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri
Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli
obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione
dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le
cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione
del Piano Regolatore Generale; trova
altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre
2000, n. 342 (Non è da intendere
rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle
limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni
di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di
urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per cui le
cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente
convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Letto, confermato e
sottoscritto, lì __________
I Proponenti per
il Comune
RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA
1. INQUADRAMENTO
DELL’INTERVENTO
1.1 INQUADRAMENTO
URBANISTICO
1.2 INQUADRAMENTO AMBIENTALE
1.3 DESCRIZIONE SOMMARIA
DELL’INTERVENTO
2. URBANIZZAZIONI
E ATTREZZATURE
2.1 OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA
2.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA
2.3 CALCOLO DELLE AREE PER
ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
3. CONFORMITA’
ALLE NORME SPECIALI
3.1 APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO E SCARICHI FOGNATURE
3.2 ACCESSIBILITA’
(SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE)
3.3 DISCIPLINA DEGLI ACCESSI
E DELLA CIRCOLAZIONE
3.4 DISTACCHI E DISTANZE
3.5 (altro)
________________________________________________________
4. SPECIFICAZIONI
TECNICHE
4.1 PROPOSTA DI SUDDIVISIONE
DEI LOTTI
4.2. CAPITOLATO DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE
4.3. QUADRO ECONOMICO
DELL’INTERVENTO
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 2. ELEMENTI E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI VISIBILI
Art. 3. DISCIPLINA DEL COLORE
Art. 4. SISTEMAZIONI ESTERNE E DEL
VERDE
Art. 5. RECINZIONI E ACCESSI
[1] cancellare la dicitura che non interessa; la competenza della Giunta è limitata ai piani attuativi conformi allo strumento urbanistico e nel solo periodo transitorio (in presenza di P.R.G.) nelle more dell’approvazione del P.G.T.
[2] cancellare la dicitura che non interessa; la competenza della Giunta è limitata ai piani attuativi conformi allo strumento urbanistico e nel solo periodo transitorio (in presenza di P.R.G.) nelle more dell’approvazione del P.G.T.
[3] sopprimere la parte che non interessa;
[4] completare con «esclusiva» oppure «indivisa» o altra condizione giuridica della proprietà;
[5] in caso di proprietà di persona giuridica;
[6] completare con la carica (rappresentante legale, amministratore unico, altro) del soggetto che firma;
[7] completare con la qualifica del rappresentante del Comune (esempio: responsabile del servizio tecnico);
[8] sopprimere la parte che non interessa;
[9] cancellare la dicitura che non interessa; mantenere le parole «Piano Regolatore generale» se si tratta di P.R.G. vigente; mantenere le parole «Piano di Governo del Territorio» se si tratta di P.G.T. vigente;
[10] Cancellare la dicitura che non interessa; mantenere le parole «Giunta Regionale» se si tratta di P.R.G. approvato a suo tempo dalla Giunte Regionale; mantenere le parole «Consiglio comunale» se si tratta di P.R.G. approvato a suo tempo dal Consiglio comunale o se si tratta di P.G.T.;
[11] cancellare o modifica a seconda del caso specifico;
[12] sopprimere la parte che non interessa, la lettera e) è alternativa ad una o più d’una delle ipotesi subalterne indicate ai successivi punti da e.1) a e.4);
[13] in caso di presenza di vincolo storico-architettonico;
[14] in caso di presenza di vincolo paesistico;
[15] in caso di presenza di vincolo idrogeologico;
[16] adeguare a seconda del caso specifico;
[17] cancellare la dicitura che non interessa; la competenza della Giunta è limitata ai piani attuativi conformi allo strumento urbanistico e nel solo periodo transitorio (in presenza di P.R.G.) nelle more dell’approvazione del P.G.T.
[18] cancellare la dicitura che non interessa; la competenza della Giunta è limitata ai piani attuativi conformi allo strumento urbanistico e nel solo periodo transitorio (in presenza di P.R.G.) nelle more dell’approvazione del P.G.T.
[19] in cifre ed in lettere il
numero dei mesi (consigliabile da un minimo di 6 ad un massimo di
[20] disposizione derogatoria, relativa ad uno o più tratti di strada la cui realizzazione sia urgente o, al contrario, sia da differire per prevedibili difficoltà oggettive;
[21] in cifre ed in lettere il numero dei mesi, inferiore al termine che precede se la realizzazione del tratto o dei tratti indicati sia urgente, superiore se la realizzazione del tratto o dei tratti indicati possa essere differita per prevedibili difficoltà oggettive;
[22] disposizione derogatoria, relativa ad uno o più tratti di una o più tipologie di reti tecnologiche la cui realizzazione sia urgente o, al contrario, sia da differire per prevedibili difficoltà oggettive;
[23] in cifre ed in lettere il
numero dei mesi (in ogni caso mai superiore a 120, consigliabile da
[24] disposizione derogatoria, relativa ad uno o più tratti di una o più tipologie di reti tecnologiche la cui realizzazione sia urgente o, al contrario, sia da differire per prevedibili difficoltà oggettive;
[25] norma di chiusura; in cifre ed in lettere il numero degli anni (in ogni caso mai superiore a 10, consigliabile 5);
[26] sopprimere il comma qualora non ricorra la relativa fattispecie;
[27] adattare l’elenco al caso specifico;
[28] la realizzazione di una rete duale è obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 36 del 1994, come introdotto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999;
[29] completare col numero degli idranti risultanti dal progetto;
[30] eventualmente sostituire le parole «mediante pannelli solari a cellule fotovoltaiche» con le parole «alimentati a mezzo della linea fornita dal gestore del servizio di pubblica illuminazione»;
[31] completare a seconda delle circostanze: verde attrezzato, verde a parco pubblico, verde per giochi, completo o meno di piantumazione ecc.; trattasi degli spazi di verde rientranti nelle opere di urbanizzazione primaria, da non confondere col verde di quartiere da computare tra le attrezzature e i servizi pubblici;
[32] adattare l’elenco al caso specifico;
[33] consigliati da
[34] adattare l’elenco al caso specifico;
[35] ai sensi dell’articolo 266, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
[36] completare a seconda delle circostanze con una breve descrizione dell’area attrezzata di interesse collettivo superiore al comparto;
[37] Corte di Cassazione, Sez. II civile, sent. n. 2458 del 16-04-1984: «A norma dell'art. 8, n. 2, della legge 6 agosto 1967 n. 765 l'autorizzazione comunale alla lottizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione (da trascriversi a cura del proprietario istante) la quale prevede l'assunzione a carico del proprietario stesso degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione ovvero di quelle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. Tali opere necessarie ai detti allacciamenti a tronchi principali di reti pubbliche di distribuzione, non sono opere di urbanizzazione primaria o secondaria, ma sono a queste ultime equiparate ai fini dell'attribuzione al proprietario proponente di una quota di spese da corrispondere al Comune indipendentemente da ogni trasferimento di lotti a terzi o dall'utilizzazione da parte di costoro dei lotti stessi per edificarvi, con la conseguenza che il relativo importo può essere recuperato dal proprietario ripartendolo fra gli acquirenti dei lotti, ove ciò non sia escluso dai singoli contratti di vendita dei lotti del comprensorio»;
[38] adattare l’elenco al caso specifico;
[39] completare con i riferimenti alle opere di cui all’articolo 4 (in genere si tratta della rete gas metano e della rete di distribuzione dell’energia elettrica; in molti casi anche della rete di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’acqua, in alcuni casi della rete telefonica e della rete fognaria), per le quali i proponenti possono avere rapporti economici diretti con i soggetti esecutori;
[40] completare con i riferimenti alle opere di cui all’articolo 6 (in genere si tratta della rete gas metano e della rete di distribuzione dell’energia elettrica; in molti casi anche della rete di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’acqua, in alcuni casi della rete telefonica e della rete fognaria), per le quali i proponenti possono avere rapporti economici diretti con i soggetti esecutori;
[41] completare con i riferimenti alle opere di cui all’articolo 4 (in genere si tratta della rete gas metano e della rete di distribuzione dell’energia elettrica; in molti casi anche della rete di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’acqua, in alcuni casi della rete telefonica e della rete fognaria), per le quali i proponenti possono avere rapporti economici diretti con i soggetti esecutori;
[42] completare con i riferimenti alle opere di cui all’articolo 6 (in genere si tratta della rete gas metano e della rete di distribuzione dell’energia elettrica; in molti casi anche della rete di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’acqua, in alcuni casi della rete telefonica e della rete fognaria), per le quali i proponenti possono avere rapporti economici diretti con i soggetti esecutori;
[43] completare con i riferimenti alle opere di cui all’articolo 4 (in genere si tratta della rete gas metano e della rete di distribuzione dell’energia elettrica; in molti casi anche della rete di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’acqua, in alcuni casi della rete telefonica e della rete fognaria), per le quali i proponenti possono avere rapporti economici diretti con i soggetti esecutori;
[44] completare con i riferimenti alle opere di cui all’articolo 6 (in genere si tratta della rete gas metano e della rete di distribuzione dell’energia elettrica; in molti casi anche della rete di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’acqua, in alcuni casi della rete telefonica e della rete fognaria), per le quali i proponenti possono avere rapporti economici diretti con i soggetti esecutori;
[45] adattare l’elenco al caso specifico;
[46] sopprimere i riferimenti agli articoli che non interessano;
[47] sopprimere, se del caso, il riferimento alle opere di urbanizzazione primaria qualora eseguite direttamente in seguito alla scelta dell’opzione 1; sopprimere, se del caso, il riferimento alle opere di urbanizzazione secondaria, qualora non siano previste nel piano attuativo;
[48] sopprimere, se del caso, il riferimento alle opere di urbanizzazione primaria qualora eseguite direttamente in seguito alla scelta dell’opzione 1; sopprimere, se del caso, il riferimento alle opere di urbanizzazione secondaria, qualora non siano previste nel piano attuativo;
[49] sopprimere, se del caso, il riferimento alle opere di urbanizzazione primaria qualora eseguite direttamente in seguito alla scelta dell’opzione 1; sopprimere, se del caso, il riferimento alle opere di urbanizzazione secondaria, qualora non siano previste nel piano attuativo;
[50] cancellare la parte che non interessa;
[51] a regime, sostituire il riferimento con il rinvio al nuovo regolamento generale.
[52] cancellare la parte che non interessa.
[53] cancellare parole «ed eventualmente lettera c)» in assenza di opere di allacciamento ai pubblici servizi di cui all’articolo 6.
[54] numerare il comma in progressione, sulla base delle opzioni e sub-opzioni selezionate ai commi precedenti.
[55] cancellare la parte che non interessa.
[56] a regime, sostituire il riferimento con il rinvio al nuovo regolamento generale;
[57] cancellare la parte che non interessa;
[58] cancellare parole «ed eventualmente lettera d)» in assenza di opere addizionali di cui all’articolo 8;
[59] la tabella deve essere adattata al singolo piano attuativo, sia in funzione delle diverse destinazioni, si in funzione della compresenza di più destinazioni, sia in funzione della previsione da parte della norma locale di aree per attrezzature e servizi pubblici; qualora si tratti di piano attuativo che coinvolge edifici preesistenti, che abbiano già scontato aree a standard in origine, la tabella dovrà essere adeguata nel senso che dalle aree dovute potranno essere detratte le aree a standard di pertinenza degli edifici preesistenti (T.A.R. Lombardia, Brescia, 23 maggio 1996, n. 642)
[60] eventualmente precisare: industriale, artigianale, produttiva generica;
[61] eventualmente precisare: commerciale, direzionale, turistico-alberghiera, turistico-sportiva, ecc.;
[62] aree per attrezzature e servizi pubblici che competono legalmente al piano attuativo (quantità A);
[63] cancellare la dicitura che non interessa;
[64] aree per attrezzature e servizi pubblici che vengono cedute direttamente (quantità B);
[65] totale articolo 14, comma 1;
[66] quantità articolo 14, comma 2;
[67] aree per attrezzature e servizi pubblici che non vengono cedute ma vengono monetizzate (totale articolo 14, comma 1 - quantità articolo 14, comma 2);
[68] in cifre e in lettere l’importo unitario al mq della monetizzazione;
[69] quantità netta articolo 15, comma 1;
[70] in cifre e in lettere l’importo totale della monetizzazione;
[71] sopprimere la fattispecie che non interessa);
[72] adattare alle circostanze specifiche;
[73] è utile predisporre una planimetria in formato A3 con l’indicazione, anche cromatica, delle aree da cedere; tale unico allegato tecnico (oltre all’eventuale frazionamento catastale), consente una semplificazione degli allegati con minori spese di atto e agevolazioni in sede di rilascio di copie;
[74] aree per attrezzature e servizi pubblici di qualità, edilizia convenzionata, opere pubbliche specifiche ecc.;
[75] adattare al caso specifico;
[76] solo se presenti e limitatamente alle obbligazioni non ancora assolte all’atto della stipula della convenzione;
[77] sopprimere la fattispecie che non ricorre;
[78] possono essere presentate anche più polizze singole, in tal caso indicare gli estremi di ciascuna di esse;
[79] importo delle opere di cui
al comma 1, per la percentuale di cui al comma
[80] è opportuno che le clausole descritte nel comma 5 siano trascritte preventivamente sulla polizza;
[81] consigliato tra dall’80% al 90%;
[82] consigliati da
[83] cancellare i riferimenti non pertinenti;
[84] cancellare l’ultimo periodo del comma qualora non vi siano opere addizionali;
[85] cancellare i riferimenti non pertinenti;
[86] completare con la data corrispondente al termine di 36 mesi successivi alla data di approvazione del piano attuativo;
[87] in assenza di opere di urbanizzazione secondaria, sopprimere le parole «e dell’articolo 12»;
[88] in assenza di opere di urbanizzazione secondaria, sopprimere le parole «e dell’articolo 12»;
[89] è noto il principio della “confusione” tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini dello scomputo, nel senso che l’importo delle opere da eseguire è detraibile cumulativamente, senza distinzione, dagli oneri dovuti complessivamente (a prescindere dalla loro natura primaria o secondaria); se si aderisce a tale impostazione sopprimere l’intero comma 5. Tuttavia è invalsa la prassi, che pare rafforzata dall’articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005 (con l’utilizzo della parola «distintamente» da parte della norma) di effettuare le detrazioni (e i conguagli) separatamente per ciascuna tipologia di oneri ed opere, per cui eventuali opere di urbanizzazione primaria realizzate in eccesso non sarebbero detraibili dagli oneri di urbanizzazione secondaria;
[90] adeguare al caso specifico;
[91] adeguare al caso specifico;
[92] adeguare al caso specifico;
[93] adeguare al caso specifico;
[94] adeguare al caso specifico;
[95] adeguare al caso specifico;
[96] è utile predisporre una planimetria in formato A3 con l’indicazione, anche cromatica, delle aree da cedere; tale unico allegato tecnico (oltre all’eventuale frazionamento catastale), consente una semplificazione degli allegati con minori spese di atto e agevolazioni in sede di rilascio di copie;
[97] indicare un valore percentuale (consigliabile il 25 o il 30%);
[98] indicare un valore percentuale maggiore del precedente (consigliabile il 50 o il 75%);
[99] completare con «Milano» oppure con «Brescia» a seconda della competenza territoriale;
[100] in assenza di opere di urbanizzazione secondaria, sopprimere le parole «e dell’articolo 12».