TASSA A.N.C. - ESENZIONE PER LE IMPRESE GIÀ ISCRITTE

 

Secondo il Ministero delle Finanze così come già confermato per l'anno 1996, la tassa di concessione governativa non deve essere versata dalle imprese già iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ma è dovuta esclusivamente in sede di prima iscrizione, per l'importo di L. 250.000.

Come riferito dal Ministero dei Lavori Pubblici "il Dicastero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, con nota 25/1/1996, n. V/II/452/96, ha chiarito che a norma dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, la tassa annuale è dovuta ove espressamente prevista dalla Tariffa.

Poiché l'art. 22 della vigente Tariffa, approvata con il Decreto Ministeriale 28 dicembre '95, che disciplina la tassa di concessione governativa per le iscrizioni nell'Albo Nazionale dei Costruttori, non prevede la "tassa annuale", il suddetto Ministero ha precisato che conseguentemente la tassa è dovuta solo in sede di prima iscrizione all'A.N.C.".

Qualora erroneamente si fosse già provveduto ad effettuare il versamento della tassa annuale per il 1997 è possibile inoltrare all'Intendenza di Finanza di Brescia apposita richiesta di rimborso, in carta libera, corredata da copia del relativo bollettino di versamento.

Si ritiene peraltro che la nuova disciplina ora commentata, come interpretata dal Ministero delle Finanze, abbia perciò abrogato precedenti disposizioni di legge inerenti la gestione dell'Albo che facevano riferimento alla tassa di concessione governativa.

In particolare ci si riferisce all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, il quale subordinava l'efficacia dell'iscrizione all'A.N.C. al pagamento della tassa annuale di iscrizione. Conseguentemente viene anche abolita per il futuro la previsione (introdotta dalla legge n. 768/1986 all'art. 5) della decadenza dalla iscrizione per le imprese che per tre anni consecutivi non avessero pagato il relativo tributo.