TASSA
A.N.C. - ESENZIONE PER LE IMPRESE GIÀ ISCRITTE
Secondo
il Ministero delle Finanze così come già confermato per l'anno 1996, la tassa
di concessione governativa non deve essere versata dalle imprese già iscritte
all'Albo Nazionale dei Costruttori, ma è dovuta esclusivamente in sede di prima
iscrizione, per l'importo di L. 250.000.
Come
riferito dal Ministero dei Lavori Pubblici "il Dicastero delle Finanze -
Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per
il contenzioso tributario, con nota 25/1/1996, n. V/II/452/96, ha chiarito che
a norma dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, la tassa annuale è dovuta ove espressamente prevista dalla
Tariffa.
Poiché
l'art. 22 della vigente Tariffa, approvata con il Decreto Ministeriale 28
dicembre '95, che disciplina la tassa di concessione governativa per le
iscrizioni nell'Albo Nazionale dei Costruttori, non prevede la "tassa
annuale", il suddetto Ministero ha precisato che conseguentemente la tassa
è dovuta solo in sede di prima iscrizione all'A.N.C.".
Qualora
erroneamente si fosse già provveduto ad effettuare il versamento della tassa
annuale per il 1997 è possibile inoltrare all'Intendenza di Finanza di Brescia
apposita richiesta di rimborso, in carta libera, corredata da copia del
relativo bollettino di versamento.
Si
ritiene peraltro che la nuova disciplina ora commentata, come interpretata dal
Ministero delle Finanze, abbia perciò abrogato precedenti disposizioni di legge
inerenti la gestione dell'Albo che facevano riferimento alla tassa di
concessione governativa.
In
particolare ci si riferisce all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n.
57, il quale subordinava l'efficacia dell'iscrizione all'A.N.C. al pagamento
della tassa annuale di iscrizione. Conseguentemente viene anche abolita per il
futuro la previsione (introdotta dalla legge n. 768/1986 all'art. 5) della
decadenza dalla iscrizione per le imprese che per tre anni consecutivi non
avessero pagato il relativo tributo.