IMPONIBILITÀ FISCALE - CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO

 

Si fa seguito a quanto comunicato in materia per pubblicare, qui di seguito e nella parte di interesse, il testo della circolare n. 55/E del 4/3/1999 con la quale il Ministero delle Finanze esprime il proprio parere in merito alla imponibilità fiscale della contribuzione versata alle Casse edili.

Le indicazioni del Ministero confermano quanto comunicato dal Collegio con la nota informativa supplemento n. 1 al Notiziario n. 2/99.

Ministero Finanze

Circolare n. 55/E del 4/3/1999

 

omissis

 

2.1 Contributi versati alle Casse edili e prestazioni erogate agli iscritti

Nell'ambito dei contributi assistenziali rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle Casse edili. A tale riguardo va precisato che i contributi e i versamenti alle Casse edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l'importo dei versamenti in base ad una percentuale massima della retribuzione. Pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per legge. L'esistenza di alcune disposizioni che impongono al datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto pagamento anche dei contributi alla Cassa edile non è sufficiente per poter considerare detti contributi "obbligatori per legge", poiché si tratta di disposizioni, come, ad esempio, l'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come le altre di analogo contenuto (ad esempio, quella per la ricostruzione dopo il terremoto delle regioni Umbria e Marche) che impongono la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi contributivi previsti dalla legge o dai contratti, ma non inquadrano i contributi stessi tra quelli obbligatori per legge.

La circostanza che i contributi versati alla Cassa edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente che per la parte a carico del datore di lavoro, concorre a formare interamente il reddito di lavoro dipendente, mentre la quota che va ad alimentare prestazioni di tipo sanitario concorre a formare il reddito stesso soltanto per l'eccedenza rispetto al limite di sette milioni che è, invece, escluso da tassazione.

Per completezza di argomento va precisato che non costituiscono contributi assistenziali e, pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc.… Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonché per il pagamento dell'Ape ordinaria ("Anzianità Professionale Edile"), che matura, quando in ciascun biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore, e dell'Ape straordinaria, (che è corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.

Con riferimento a tali indennità va precisato che l'Ape ordinaria va assoggettata a tassazione ordinaria, mentre l'Ape straordinaria, che è corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità, assoluta (100%), oppure all'atto del decesso del lavoratore, è qualificata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), TUIR, quale "altra indennità" corrisposta in occasione della cessazione del servizio ed è soggetta a tassazione separata con le regole dell'articolo 17, comma 2, dello stesso testo unico.

 

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