IMPONIBILITÀ
FISCALE - CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
Si
fa seguito a quanto comunicato in materia per pubblicare, qui di seguito e
nella parte di interesse, il testo della circolare n. 55/E del 4/3/1999 con la
quale il Ministero delle Finanze esprime il proprio parere in merito alla
imponibilità fiscale della contribuzione versata alle Casse edili.
Le
indicazioni del Ministero confermano quanto comunicato dal Collegio con la nota
informativa supplemento n. 1 al Notiziario n. 2/99.
Ministero
Finanze
Circolare
n. 55/E del 4/3/1999
omissis
2.1
Contributi versati alle Casse edili e prestazioni erogate agli iscritti
Nell'ambito
dei contributi assistenziali rientrano anche i versamenti effettuati a favore
delle Casse edili. A tale riguardo va precisato che i contributi e i versamenti
alle Casse edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le
organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l'importo dei
versamenti in base ad una percentuale massima della retribuzione. Pertanto, il
versamento di tali contributi non è obbligatorio per legge. L'esistenza di
alcune disposizioni che impongono al datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto
pagamento anche dei contributi alla Cassa edile non è sufficiente per poter
considerare detti contributi "obbligatori per legge", poiché si
tratta di disposizioni, come, ad esempio, l'articolo 18, comma 7, della legge
19 marzo 1990, n. 55, come le altre di analogo contenuto (ad esempio, quella
per la ricostruzione dopo il terremoto delle regioni Umbria e Marche) che
impongono la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi contributivi
previsti dalla legge o dai contratti, ma non inquadrano i contributi stessi tra
quelli obbligatori per legge.
La
circostanza che i contributi versati alla Cassa edile siano facoltativi e che
il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che
alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del
dipendente che per la parte a carico del datore di lavoro, concorre a formare
interamente il reddito di lavoro dipendente, mentre la quota che va ad
alimentare prestazioni di tipo sanitario concorre a formare il reddito stesso
soltanto per l'eccedenza rispetto al limite di sette milioni che è, invece,
escluso da tassazione.
Per
completezza di argomento va precisato che non costituiscono contributi
assistenziali e, pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente, i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse edili per la
fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione
individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le
spese di gestione, etc.… Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi
gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il
pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilità e
delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la
trattenuta fiscale e previdenziale, nonché per il pagamento dell'Ape ordinaria
("Anzianità Professionale Edile"), che matura, quando in ciascun
biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore, e dell'Ape
straordinaria, (che è corrisposta al momento della cessazione del rapporto di
lavoro), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.
Con
riferimento a tali indennità va precisato che l'Ape ordinaria va assoggettata a
tassazione ordinaria, mentre l'Ape straordinaria, che è corrisposta alla
cessazione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno maturato il diritto
alla pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità, assoluta (100%), oppure
all'atto del decesso del lavoratore, è qualificata, ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera a), TUIR, quale "altra indennità" corrisposta in
occasione della cessazione del servizio ed è soggetta a tassazione separata con
le regole dell'articolo 17, comma 2, dello stesso testo unico.
omissis