DURC - FRUIZIONE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI - NUOVO ADEMPIMENTO - 30 APRILE 2009 - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 34/2008 E DELL’INAIL N. 79/2008

 

Entro il prossimo 30 aprile 2009 le imprese che godono di benefici normativi e contributivi dovranno trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente una apposita autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del decreto 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 11/2008).

Tale autocertificazione sostituisce, tra gli altri, il mod. SC37 che doveva essere inviato all’Inps entro lo scorso 31 dicembre.

 

Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2008

 

È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro che con la nota n. 34 del 15 dicembre 2008, pubblicata in calce alla presente nota sul sito internet del Collegio, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla previsione contenuta nell’art. 1, co. 1175 della Finanziaria 2007 con riferimento alle procedure da seguire per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi.

Tale previsione di legge subordina, infatti, tale riconoscimento al possesso di determinati requisiti quali il Durc e il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Rispetto della normativa contrattuale

Il Dicastero ha sottolineato che il rispetto delle norme contrattuali, che stante la complessità della valutazione di carattere tecnico giuridico non può essere oggetto di autocertificazione, deve essere riferito alla parte economica e normativa degli accordi e non necessariamente a quella obbligatoria.

 

DURC

Il requisito del possesso del Durc, ha chiarito il Ministero del Lavoro, va inteso quale possesso dei requisiti valevoli al fine del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, che comunque non dovrà essere materialmente emesso dagli Istituti previdenziali deputati al riconoscimento dei benefici normativi e contributivi.

Quanto poi alla previsione contenuta nell’art. 9 del DM 24 ottobre 2007, relativa alle cause ostative al rilascio del Durc per la violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo decreto, il co. 3 di tale articolo prevede che l’interessato possa autocertificare l’inesistenza a suo carico dei relativi provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla commissione di tali violazioni.

A tal proposito è stato precisato che tale autocertificazione, indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente a mezzo a/r, fax o mediante un’apposita procedura informatica che verrà predisposta e, comunque, utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare, dovrà essere inviata una sola volta, salvo l’intervento di eventuali modifiche che dovranno essere tempestivamente comunicate.

Non si dovranno pertanto più inviare nè il modello Inps SC37, nè l’autocertificazione all’Inail richiesta in sede di autoliquidazione e, comunque, laddove tali documenti fossero già stati inviati, si dovrà comunque procedere all’invio dell’autocertificazione in parola.

Per coloro che già usufruiscono dei benefici normativi e contributivi, l’autocertificazione di che trattasi dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 aprile 2009, termine comunque fissato anche per i datori di lavoro che non abbiano ancora richiesto alcun beneficio normativo e contributivo.

La fruizione dei benefici in violazione della normativa in oggetto comporterà il recupero da parte degli Istituti previdenziali delle somme indebitamente percepite. Pertanto, verranno recuperate le agevolazioni fruite, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna nel caso di illeciti penali, e quelle fruite dal pagamento della ordinanza ingiunzione o dal decorso del tempo utile per l’impugnazione della stessa, in caso di illeciti amministrativi.

 

Sanabilità delle irregolarità

Con riferimento al termine dei quindici giorni riconosciuto al datore di lavoro per sanare eventuali irregolarità contributive, il dicastero ha precisato che tale termine decorre a partire dalla data di notifica della relativa inadempienza accertata e, trascorso il medesimo, laddove non si sia provveduto alla regolarizzazione, l’Istituto competente considererà irregolare l’azienda ed, eventualmente, procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

 

Circolare Inail n. 79/2008

 

L’Inail, sulla scorta della nota ministeriale in commento, ha fornito alcune importanti indicazioni in materia di Durc ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, con la circolare n. 79 del 19 dicembre 2008, pubblicata in calce alla presente nota sul sito del Collegio.

In particolare, l’Istituto ha ribadito che il requisito relativo al rispetto degli accordi e contratti collettivi non può essere autocertificato e, pertanto, tale adempimento potrà essere verificato solo in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo.

Analogamente, non può essere autocertificato il possesso della regolarità contributiva per concorrere ai benefici riconosciuti  sia in sede di autoliquidazione sia per quelli soggetti ad istanza, previsti dagli artt. 20 e 24 del MAT.

La regolarità contributiva, infatti, può essere verificata esclusivamente dall’Istituto che concede il beneficio, in applicazione dell’art. 3, co. 4 del D.M. 24 ottobre 2007, il quale, prima di revocare l’agevolazione per accertata irregolarità contributiva, dovrà invitare l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione.

In virtù di quanto sopra, pertanto, i datori di lavoro, dal 15 dicembre 2008, non sono più tenuti ad inviare all’Inail il modulo di autodichiarazione allegato alla circolare Inail n. 7/08, in quanto abolito.

Viceversa, i medesimi datori di lavoro sono tenuti, in sede di prima applicazione, ad inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, entro il 30 aprile 2009, l’apposito modulo di autocertificazione che attesti l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi per la commissione di violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, entro la suddetta data, sia i datori di lavoro che hanno già inviato all’Inail l’ormai superato modulo, sia i datori di lavoro che intendono accedere per la prima volta a tali benefici, dovranno inviare alla DPL l’autocertificazione di assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Dal 1 maggio 2009, la nota segnala che tale adempimento dovrà, comunque, precedere la richiesta del beneficio.

 

- Nota del Ministero del Lavoro n. 34 del 15 dicembre 2008

 

- Circolare Inail n. 79 del 19 dicembre 2008

 

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