DURC - FRUIZIONE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI - NUOVO ADEMPIMENTO
- 30 APRILE 2009 - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 34/2008 E DELL’INAIL
N. 79/2008
Entro il
prossimo 30 aprile 2009 le imprese che godono di benefici normativi e
contributivi dovranno trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente una apposita autocertificazione attestante
l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla
violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela
delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del decreto 24 ottobre 2007
(cfr. Not. n. 11/2008).
Tale
autocertificazione sostituisce, tra gli altri, il mod. SC37 che doveva essere
inviato all’Inps entro lo scorso 31 dicembre.
Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2008
È quanto
chiarito dal Ministero del Lavoro che con la nota n. 34 del 15 dicembre 2008,
pubblicata in calce alla presente nota sul sito internet del Collegio, ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito alla previsione contenuta nell’art. 1,
co. 1175 della Finanziaria 2007 con riferimento alle procedure da seguire per
il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi.
Tale previsione
di legge subordina, infatti, tale riconoscimento al possesso di determinati
requisiti quali il Durc e il rispetto degli accordi e contratti collettivi
stipulati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Rispetto
della normativa contrattuale
Il Dicastero
ha sottolineato che il rispetto delle norme contrattuali, che stante la
complessità della valutazione di carattere tecnico giuridico non può essere
oggetto di autocertificazione, deve essere riferito alla parte economica e
normativa degli accordi e non necessariamente a quella obbligatoria.
DURC
Il requisito
del possesso del Durc, ha chiarito il Ministero del Lavoro, va inteso quale
possesso dei requisiti valevoli al fine del rilascio del documento unico di
regolarità contributiva, che comunque non dovrà essere materialmente emesso
dagli Istituti previdenziali deputati al riconoscimento dei benefici normativi
e contributivi.
Quanto poi
alla previsione contenuta nell’art. 9 del DM 24 ottobre 2007, relativa alle
cause ostative al rilascio del Durc per la violazione delle disposizioni penali
e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate
nell’allegato A del medesimo decreto, il co. 3 di tale articolo prevede che
l’interessato possa autocertificare l’inesistenza a suo carico dei relativi
provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla commissione di tali
violazioni.
A tal
proposito è stato precisato che tale autocertificazione, indirizzata alla
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente a mezzo a/r, fax o
mediante un’apposita procedura informatica che verrà predisposta e, comunque,
utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare, dovrà essere inviata
una sola volta, salvo l’intervento di eventuali modifiche che dovranno essere
tempestivamente comunicate.
Non si
dovranno pertanto più inviare nè il modello Inps SC37, nè l’autocertificazione
all’Inail richiesta in sede di autoliquidazione e, comunque, laddove tali
documenti fossero già stati inviati, si dovrà comunque procedere all’invio
dell’autocertificazione in parola.
Per coloro
che già usufruiscono dei benefici normativi e contributivi,
l’autocertificazione di che trattasi dovrà essere inviata entro e non oltre il
30 aprile 2009, termine comunque fissato anche per i datori di lavoro che non
abbiano ancora richiesto alcun beneficio normativo e contributivo.
La fruizione
dei benefici in violazione della normativa in oggetto comporterà il recupero da
parte degli Istituti previdenziali delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, verranno recuperate le agevolazioni fruite, dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna nel caso di illeciti penali, e quelle
fruite dal pagamento della ordinanza ingiunzione o dal decorso del tempo utile
per l’impugnazione della stessa, in caso di illeciti amministrativi.
Sanabilità
delle irregolarità
Con
riferimento al termine dei quindici giorni riconosciuto al datore di lavoro per
sanare eventuali irregolarità contributive, il dicastero ha precisato che tale
termine decorre a partire dalla data di notifica della relativa inadempienza
accertata e, trascorso il medesimo, laddove non si sia provveduto alla
regolarizzazione, l’Istituto competente considererà irregolare l’azienda ed,
eventualmente, procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.
Circolare Inail n. 79/2008
L’Inail,
sulla scorta della nota ministeriale in commento, ha fornito alcune importanti
indicazioni in materia di Durc ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi, con la circolare n. 79 del 19 dicembre 2008, pubblicata in calce
alla presente nota sul sito del Collegio.
In
particolare, l’Istituto ha ribadito che il requisito relativo al rispetto degli
accordi e contratti collettivi non può essere autocertificato e, pertanto, tale
adempimento potrà essere verificato solo in sede di vigilanza da parte del
personale ispettivo.
Analogamente,
non può essere autocertificato il possesso della regolarità contributiva per
concorrere ai benefici riconosciuti sia
in sede di autoliquidazione sia per quelli soggetti ad istanza, previsti dagli
artt. 20 e 24 del MAT.
La
regolarità contributiva, infatti, può essere verificata esclusivamente
dall’Istituto che concede il beneficio, in applicazione dell’art. 3, co. 4 del
D.M. 24 ottobre 2007, il quale, prima di revocare l’agevolazione per accertata
irregolarità contributiva, dovrà invitare l’impresa a regolarizzare la propria
posizione entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione.
In virtù di
quanto sopra, pertanto, i datori di lavoro, dal 15 dicembre 2008, non sono più
tenuti ad inviare all’Inail il modulo di autodichiarazione allegato alla
circolare Inail n. 7/08, in quanto abolito.
Viceversa, i
medesimi datori di lavoro sono tenuti, in sede di prima applicazione, ad
inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente,
entro il 30 aprile 2009, l’apposito modulo di autocertificazione che attesti
l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi per la commissione
di violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Pertanto,
entro la suddetta data, sia i datori di lavoro che hanno già inviato all’Inail
l’ormai superato modulo, sia i datori di lavoro che intendono accedere per la
prima volta a tali benefici, dovranno inviare alla DPL l’autocertificazione di
assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di
lavoro.
Dal 1 maggio 2009, la nota
segnala che tale adempimento dovrà, comunque, precedere la richiesta del
beneficio.
- Nota del Ministero del Lavoro n. 34 del
15 dicembre 2008
- Circolare Inail n. 79 del 19 dicembre 2008
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