ASSUNZIONI OBBLIGATORIE-31 GENNAIO 2009 - TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO - PRIMI CHIARIMENTI

 

Nonostante le novità introdotte dalla Legge n. 133/2008, e per il solo corrente anno 2009, entro il prossimo 31 gennaio le imprese edili con almeno 15 dipendenti, senza computare gli addetti al cantiere e gli autisti, dovranno inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 6, della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il Ministero ha peraltro riconfermato che a decorrere dal 1° gennaio 2008 per i soli datori di lavoro del settore edile non rientra nella base di computo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (cfr. Not. n.1/2008 e n. 5/2008).

Sono queste, insieme all’obbligo di invio telematico del prospetto in parola, le principali novità contenute nella nota circolare n. 8831 del 16.12.2008 del Ministero del Lavoro, pubblicata sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota, con cui il Dicastero ha fornito importanti indicazioni in merito.

Tali chiarimenti si sono resi necessari in seguito alle modifiche apportate alla Legge n. 68/1999 dalla Legge n. 133/2008.

Infatti il Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008 ha previsto modifiche al regime della comunicazione di tale prospetto informativo sostituendo il comma 6 dell’articolo 9 della Legge n. 68/1999. In particolare, si registrano le seguenti novità:

1. comunicazione del prospetto in via telematica;

2. obbligo di comunicazione solo per le imprese la cui situazione occupazionale abbia subito variazioni.

La piena operatività delle suddette disposizioni è subordinata tuttavia ad un apposito decreto interministeriale, ad oggi non emanato.

Peraltro il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con la richiamata nota circolare ha fornito importanti indicazioni in merito, così sintetizzabili:

1. per il prospetto relativo alla situazione occupazionale al 31.12.2008 (da trasmettersi entro il 31.1.2009)  ”la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi”.

2. In sede di prima applicazione, e in attesa dell’emanazione del citato decreto ministeriale, tale comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

3. È stato ribadito, per i datori di lavoro appartenenti al settore edile, l’esonero dal computo della base di calcolo per il personale disabile da assumere, del personale di cantiere e degli addetti al trasporto del settore secondo quanto già contenuto nella L. n. 247/07.

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 16 dicembre 2008, ha diffuso le prime indicazioni operative circa l’obbligo, previsto dalla L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008, dell’invio agli uffici competenti del “prospetto informativo”, con il quale i singoli datori di lavoro forniscono, entro il 31 gennaio di ogni anno, le necessarie indicazioni sulla propria situazione occupazionale, con riferimento agli obblighi di legge in materia di collocamento obbligatorio.

Si rammenta a tal proposito che l’art. 40, co. 4 della summenzionata legge ha, infatti, previsto che il prospetto informativo contenente tutti i dati concernenti l’elemento occupazionale dell’azienda, deve essere inviato per via telematica, secondo le modalità contenute in un apposito decreto interministeriale, del quale si è tutt’oggi in attesa e che, laddove non avvengano cambiamenti occupazionali tali da influire sugli obblighi di legge, non dovrà essere inviato di nuovo l’anno successivo.

È bene sottolineare che la normativa contenuta nella L. n. 133/2008 non apporta alcuna modifica sostanziale a quanto già previsto precedentemente con riguardo ai contenuti dell’informativa, intervenendo viceversa esclusivamente sulle modalità di inoltro di tale dichiarazione.

La nota ministeriale fa espresso rimando al D.P.R. n. 333/2000, per ciò che concerne l’ambito di applicazione, la base di computo e la quota di riserva di cui tener conto per un corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla L. n. 68/1999.

Quanto all’oggetto della comunicazione, si rammenta che devono essere riportate le informazioni minime quali:

a) il numero dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori sui quali si calcola la quota di riserva;

b) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva;

c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto di formazione lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura, ecc.;

d) il totale dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, co. 2 della L. n. 68/99;

e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;

f) le altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni a titolo di esonero parziale o compensazione territoriale.

 

La comunicazione, contenente i dati aggiornati al 31 dicembre 2008, deve essere inviata ai servizi competenti entro il 31 gennaio 2009.

Il dicastero ha ribadito, per i datori di lavoro appartenenti al settore edile, l’esonero dal computo della base di calcolo per il personale disabile da assumere, del personale di cantiere e degli addetti al trasporto del settore secondo quanto già contenuto nella L. n. 247/07.

L’invio dell’informativa deve essere effettuato esclusivamente per via informatica, poichè costituisce  mancato adempimento l’invio con altra modalità, e dovrà avvenire perentoriamente entro il termine suddetto, potendo procedersi comunque all’inoltro sin dal 15 gennaio 2009.

La nota ministeriale riporta, quali soggetti abilitati all’invio dell’informativa per conto dei datori di lavoro, anche le associazioni di categoria di questi ultimi in base al D.lgs. n. 297/2002, art. 6, co. 1 e previo accreditamento  secondo le modalità previste e diramate dalle Regioni e dalle Province Autonome, nonchè dal medesimo Ministero del Lavoro.

 

In prima applicazione tutti i datori di lavoro devono procedere all’invio dell’informativa a prescindere dagli intervenuti mutamenti della situazione occupazionale dell’impresa.

Nelle Regioni in cui non sia ancora attiva la procedura informativa (vedi all. A), all’uopo predisposta, si dovrà procedere all’invio dell’informativa mediante il sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/co, secondo gli standard riportati nell’allegato B alla nota in oggetto, cui si fa espresso riferimento.

I datori di lavoro con sede legale in una Regione e aventi più unità produttive dislocate in più province, dovranno inviare il prospetto informativo alla Regione di appartenenza; i datori di lavoro con sede legale in una Regione ma con unità produttive dislocate in province di diverse Regioni dovranno, invece, inviare le note informative al sito del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro chiarisce, ancora una volta, il concetto di “unità produttiva”, da intendersi quale sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti (art. 35 L. n. 300/1970) e, comunque, qualsivoglia articolazione dell’impresa dotata di autonomia in senso tecnico-economico.

Quanto alle modalità di trasmissione, l’invio telematico deve essere effettuato mediante la compilazione dei moduli on line, seguendo le istruzioni fornite dalle Regioni, dalle Province autonome e dal Ministero del Lavoro.

Dopo aver effettuato l’invio, i servizi competenti rilasceranno un’apposita certificazione indicante la data e l’ora di ricezione del modello che potrà documentare l’avvenuto adempimento di legge.

Il sistema sanzionatorio è rimasto immutato. Il Dicastero ha fornito alcune precisazioni esclusivamente con riguardo alle sanzioni riferibili al nuovo adempimento di invio telematico dell’informativa e, pertanto, ha ricordato che la sanzione applicabile è quella indicata nell’art. 15, co. 1, L. n. 68/1999, per ritardo nell’invio, maggiorata per i singoli giorni di ritardo.

Rimane, comunque, applicabile l’istituto della diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, che comporta il pagamento, in caso di ottemperanza, di un quarto della sanzione edittale.

 

 

- Nota circolare n. 8831 del 16.12.2008 del Ministero del Lavoro

 

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