ASSUNZIONI OBBLIGATORIE-31 GENNAIO 2009 - TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEL
PROSPETTO INFORMATIVO - PRIMI CHIARIMENTI
Nonostante le
novità introdotte dalla Legge n. 133/2008, e per il solo corrente anno 2009,
entro il prossimo 31 gennaio le imprese edili con almeno 15 dipendenti, senza
computare gli addetti al cantiere e gli autisti, dovranno inviare agli uffici
competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per
i lavoratori disabili, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 6, della
Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il Ministero
ha peraltro riconfermato che a decorrere dal 1° gennaio 2008 per i soli datori
di lavoro del settore edile non rientra nella base di computo il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore (cfr. Not. n.1/2008 e n.
5/2008).
Sono queste,
insieme all’obbligo di invio telematico del prospetto in parola, le principali
novità contenute nella nota circolare n. 8831 del 16.12.2008 del Ministero del
Lavoro, pubblicata sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota,
con cui il Dicastero ha fornito importanti indicazioni in merito.
Tali
chiarimenti si sono resi necessari in seguito alle modifiche apportate alla
Legge n. 68/1999 dalla Legge n. 133/2008.
Infatti il
Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008 ha previsto
modifiche al regime della comunicazione di tale prospetto informativo
sostituendo il comma 6 dell’articolo 9 della Legge n. 68/1999. In particolare,
si registrano le seguenti novità:
1.
comunicazione del prospetto in via telematica;
2. obbligo
di comunicazione solo per le imprese la cui situazione occupazionale abbia
subito variazioni.
La piena
operatività delle suddette disposizioni è subordinata tuttavia ad un apposito
decreto interministeriale, ad oggi non emanato.
Peraltro il
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con la richiamata
nota circolare ha fornito importanti indicazioni in merito, così
sintetizzabili:
1. per il
prospetto relativo alla situazione occupazionale al 31.12.2008 (da trasmettersi
entro il 31.1.2009) ”la comunicazione
deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, costituendo mancato
adempimento l’invio con strumenti diversi”.
2. In sede
di prima applicazione, e in attesa dell’emanazione del citato decreto
ministeriale, tale comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano
intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare
l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
3. È stato
ribadito, per i datori di lavoro appartenenti al settore edile, l’esonero dal
computo della base di calcolo per il personale disabile da assumere, del
personale di cantiere e degli addetti al trasporto del settore secondo quanto
già contenuto nella L. n. 247/07.
Il Ministero
del Lavoro, con nota del 16 dicembre 2008, ha diffuso le prime indicazioni
operative circa l’obbligo, previsto dalla L. n. 133/2008 di conversione del
D.L. n. 112/2008, dell’invio agli uffici competenti del “prospetto
informativo”, con il quale i singoli datori di lavoro forniscono, entro il 31
gennaio di ogni anno, le necessarie indicazioni sulla propria situazione
occupazionale, con riferimento agli obblighi di legge in materia di
collocamento obbligatorio.
Si rammenta
a tal proposito che l’art. 40, co. 4 della summenzionata legge ha, infatti,
previsto che il prospetto informativo contenente tutti i dati concernenti
l’elemento occupazionale dell’azienda, deve essere inviato per via telematica,
secondo le modalità contenute in un apposito decreto interministeriale, del
quale si è tutt’oggi in attesa e che, laddove non avvengano cambiamenti
occupazionali tali da influire sugli obblighi di legge, non dovrà essere
inviato di nuovo l’anno successivo.
È bene
sottolineare che la normativa contenuta nella L. n. 133/2008 non apporta alcuna
modifica sostanziale a quanto già previsto precedentemente con riguardo ai
contenuti dell’informativa, intervenendo viceversa esclusivamente sulle
modalità di inoltro di tale dichiarazione.
La nota
ministeriale fa espresso rimando al D.P.R. n. 333/2000, per ciò che concerne
l’ambito di applicazione, la base di computo e la quota di riserva di cui tener
conto per un corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla L. n. 68/1999.
Quanto
all’oggetto della comunicazione, si rammenta che devono essere riportate le
informazioni minime quali:
a) il numero
dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori sui quali si calcola la
quota di riserva;
b) il numero
dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
c) il numero
dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto di
formazione lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura,
ecc.;
d) il totale
dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, co. 2
della L. n. 68/99;
e) i posti
di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
f) le altre
informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni a titolo
di esonero parziale o compensazione territoriale.
La
comunicazione, contenente i dati aggiornati al 31 dicembre 2008, deve essere
inviata ai servizi competenti entro il 31 gennaio 2009.
Il dicastero
ha ribadito, per i datori di lavoro appartenenti al settore edile, l’esonero
dal computo della base di calcolo per il personale disabile da assumere, del
personale di cantiere e degli addetti al trasporto del settore secondo quanto
già contenuto nella L. n. 247/07.
L’invio
dell’informativa deve essere effettuato esclusivamente per via informatica,
poichè costituisce mancato adempimento l’invio
con altra modalità, e dovrà avvenire perentoriamente entro il termine suddetto,
potendo procedersi comunque all’inoltro sin dal 15 gennaio 2009.
La nota
ministeriale riporta, quali soggetti abilitati all’invio dell’informativa per
conto dei datori di lavoro, anche le associazioni di categoria di questi ultimi
in base al D.lgs. n. 297/2002, art. 6, co. 1 e previo accreditamento secondo le modalità previste e diramate dalle
Regioni e dalle Province Autonome, nonchè dal medesimo Ministero del Lavoro.
In prima
applicazione tutti i datori di lavoro devono procedere all’invio
dell’informativa a prescindere dagli intervenuti mutamenti della situazione
occupazionale dell’impresa.
Nelle
Regioni in cui non sia ancora attiva la procedura informativa (vedi all. A),
all’uopo predisposta, si dovrà procedere all’invio dell’informativa mediante il
sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/co, secondo gli standard
riportati nell’allegato B alla nota in oggetto, cui si fa espresso riferimento.
I datori di
lavoro con sede legale in una Regione e aventi più unità produttive dislocate
in più province, dovranno inviare il prospetto informativo alla Regione di
appartenenza; i datori di lavoro con sede legale in una Regione ma con unità
produttive dislocate in province di diverse Regioni dovranno, invece, inviare
le note informative al sito del Ministero del Lavoro.
Il Ministero
del Lavoro chiarisce, ancora una volta, il concetto di “unità produttiva”, da
intendersi quale sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che
occupa più di quindici dipendenti (art. 35 L. n. 300/1970) e, comunque,
qualsivoglia articolazione dell’impresa dotata di autonomia in senso
tecnico-economico.
Quanto alle
modalità di trasmissione, l’invio telematico deve essere effettuato mediante la
compilazione dei moduli on line, seguendo le istruzioni fornite dalle Regioni,
dalle Province autonome e dal Ministero del Lavoro.
Dopo aver
effettuato l’invio, i servizi competenti rilasceranno un’apposita
certificazione indicante la data e l’ora di ricezione del modello che potrà
documentare l’avvenuto adempimento di legge.
Il sistema
sanzionatorio è rimasto immutato. Il Dicastero ha fornito alcune precisazioni
esclusivamente con riguardo alle sanzioni riferibili al nuovo adempimento di
invio telematico dell’informativa e, pertanto, ha ricordato che la sanzione
applicabile è quella indicata nell’art. 15, co. 1, L. n. 68/1999, per ritardo
nell’invio, maggiorata per i singoli giorni di ritardo.
Rimane, comunque,
applicabile l’istituto della diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, che
comporta il pagamento, in caso di ottemperanza, di un quarto della sanzione
edittale.
- Nota circolare n.
8831 del 16.12.2008 del Ministero del Lavoro
Il
documento è in formato PDF Acrobat - per visualizzarlo serve il programma
Acrobat Reader (gratuito e disponibile sul sito della Adobe all'indirizzo http://www.adobe.it).
Suggerimento: Per una più rapida visualizzazione
dell'articolo è possibile scaricarlo sul computer cliccando con il tasto destro
del mouse sul collegamento ipertestuale (link) e scegliendo l'opzione "Salva
oggetto con nome ...". Una volta salvato, cliccare sul file per
aprirlo con Acrobat Reader.