APPALTI PUBBLICI - I LAVORI FINO A 500.000
EURO POSSONO ESSERE AGGIUDICATI CON PROCEDURA NEGOZIATA -
ADEGUAMENTO SEMESTRALE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER IL 2008 - NOVITA’ DELLA LEGGE N. 201/2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298
dello scorso 22 dicembre è stata pubblicata la Legge n. 201 del 22/12/2008, di
conversione e integrazione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, le cui
disposizioni sono entrate in vigore il 23 dicembre 2008.
L’articolo 1 della legge, che
interessa i costruttori operanti nel settore dei lavori pubblici, introduce una
importante novità per quanto concerne la procedura negoziata (ex trattativa
privata), ora possibile per appalti di importo fino a 500.000 euro, e
stabilisce novità in tema di adeguamento dei prezzi dei materiali.
A) I LAVORI FINO A 500.000
EURO POSSONO ESSERE AGGIUDICATI CON PROCEDURA NEGOZIATA (EX TRATTATIVA PRIVATA)
La nuova disposizione prevede che “i
lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a
500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6 (e cioè mediante procedura negoziata);
l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in
tale numero”.
L’articolo 122 del D.Lgs. n.
163/2006 stabiliva già, al comma 7, la facoltà per le stazioni appaltanti di
aggiudicare lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro tramite la procedura negoziata.
La nuova legge n. 201/2008, rispetto
alla previgente disciplina, eleva perciò a 500.000 euro la facoltà di
aggiudicare i lavori mediante procedura negoziata (ex trattativa privata) e a 5
i soggetti cui rivolgere l’invito.
B) ADEGUAMENTO SEMESTRALE DEI
PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER IL 2008
Per quanto concerne l’adeguamento
dei prezzi dei materiali più significativi impiegati nella costruzione
dell’opera, la nuova norma integra e modifica il meccanismo di compensazione
già previsto per le variazioni dei costi sia in aumento sia in diminuzione.
Va da subito sottolineato che, per
come è strutturata, ben difficilmente la norma apporterà benefici alle imprese
che hanno sopportato aumenti nei costi dei materiali per l’esecuzione di lavori
pubblici.
Viene ora previsto che il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto, entro il 31/01/2009
individui i materiali suscettibili di variazioni dei costi.
La compensazione dei costi sarà
determinata, con riferimento alla data dell’offerta, applicando alle quantità
accertate dal direttore dei lavori la percentuale di variazione che eccede l’8% del
prezzo di ogni singolo materiale. Tale percentuale di alea sale al 10%
per i lavori eseguiti oltre il 2008.
L’effettiva corresponsione
dell’adeguamento è subordinata ai limiti delle risorse disponibili a tale
titolo.
In presenza di ritardi
nell’andamento dei lavori, addebitabili all’impresa esecutrice, la
compensazione è subordinata alla costituzione, da parte dell’appaltatore, di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo
dell’adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle
somme indebitamente corrisposte, laddove l’imputabilità del ritardo all’impresa
risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del
procedimento.
Le
lavorazioni eseguite prima del 2008 rimangono soggette alla previgente
disciplina (art. 133, comma 6, del
D.Lgs. n. 163/2006) con rilevazioni annuali dei costi e alea del 10%.