APPALTI PUBBLICI - I LAVORI FINO A 500.000 EURO POSSONO ESSERE AGGIUDICATI CON PROCEDURA NEGOZIATA -
ADEGUAMENTO SEMESTRALE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE  PER IL 2008 - NOVITA’ DELLA LEGGE N. 201/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 dello scorso 22 dicembre è stata pubblicata la Legge n. 201 del 22/12/2008, di conversione e integrazione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 23 dicembre 2008.

L’articolo 1 della legge, che interessa i costruttori operanti nel settore dei lavori pubblici, introduce una importante novità per quanto concerne la procedura negoziata (ex trattativa privata), ora possibile per appalti di importo fino a 500.000 euro, e stabilisce novità in tema di adeguamento dei prezzi dei materiali.

A) I LAVORI FINO A 500.000 EURO POSSONO ESSERE AGGIUDICATI CON PROCEDURA NEGOZIATA (EX TRATTATIVA PRIVATA)

La nuova disposizione prevede che “i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 (e cioè mediante procedura negoziata); l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero”.

L’articolo 122 del D.Lgs. n. 163/2006 stabiliva già, al comma 7, la facoltà per le stazioni appaltanti di aggiudicare lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro  tramite la procedura negoziata.

La nuova legge n. 201/2008, rispetto alla previgente disciplina, eleva perciò a 500.000 euro la facoltà di aggiudicare i lavori mediante procedura negoziata (ex trattativa privata) e a 5 i soggetti cui rivolgere l’invito.

 

 

B) ADEGUAMENTO SEMESTRALE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER IL 2008

Per quanto concerne l’adeguamento dei prezzi dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell’opera, la nuova norma integra e modifica il meccanismo di compensazione già previsto per le variazioni dei costi sia in aumento sia in diminuzione.

Va da subito sottolineato che, per come è strutturata, ben difficilmente la norma apporterà benefici alle imprese che hanno sopportato aumenti nei costi dei materiali per l’esecuzione di lavori pubblici.

Viene ora previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto, entro il 31/01/2009 individui i materiali suscettibili di variazioni dei costi.

La compensazione dei costi sarà determinata, con riferimento alla data dell’offerta, applicando alle quantità accertate dal direttore dei lavori la percentuale di variazione che eccede  l’8% del  prezzo di ogni singolo materiale. Tale percentuale di alea sale al 10% per i lavori eseguiti oltre il 2008.

L’effettiva corresponsione dell’adeguamento è subordinata ai limiti delle risorse disponibili a tale titolo.

In presenza di ritardi nell’andamento dei lavori, addebitabili all’impresa esecutrice, la compensazione è subordinata alla costituzione, da parte dell’appaltatore, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo dell’adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l’imputabilità del ritardo all’impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.

Le lavorazioni eseguite prima del 2008 rimangono soggette alla previgente disciplina (art. 133, comma 6, del  D.Lgs. n. 163/2006) con rilevazioni annuali dei costi e alea del 10%.