INAIL
- INTERESSE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO ART. 14 LEGGE N. 448/1998 - ISTRUZIONI
ISTITUTO
Come
noto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha modificato, con effetto
dal 1º gennaio 1999, le regole per la determinazione del tasso di interesse di
differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i
contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti di
previdenza ed assistenza (cfr. Notiziario n. 2/99).
Fino
al 31 dicembre 1998 la misura di tale interesse è stata determinata assumendo a
base il tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i
casi di più favorevole trattamento (prime rate), maggiorato di sei punti, ai
sensi dell'art. 13, della legge n. 573/1981, come modificato dall'art. 3, comma
4, della legge n. 402/1996.
Dal
1º gennaio 1999, ferma la maggiorazione di 6 punti, per la determinazione della
misura dell'interesse in parola si assume a base, in luogo del prime rate, il
tasso ufficiale di sconto. Poiché il tasso ufficiale di sconto è attualmente
pari al 3%, l'interesse di differimento e dilazione è stabilito, dal 1º gennaio
1999, nella misura del 9%.
L'INAIL,
con circolare 5 febbraio 1999, n. 9 ha ufficializzato la nuova misura del tasso
di interesse di dilazione e differimento, e ha fornito alcune indicazioni di
carattere operativo.
L'Istituto
ha precisato, infatti, che la nuova aliquota degli interessi si applica alle
domande di rateazione e dilazione presentate dai datori di lavoro a partire dal
1º gennaio 1999.
Il
nuovo tasso si applica, altresì, alle istanze presentate anteriormente alla
predetta data, ma per le quali l'Istituto abbia comunicato alle aziende il
piano della rateazione concessa in data 1º gennaio 1999 o successiva.
L'INAIL
ha confermato, inoltre, che la variazione nella determinazione del tasso di
interesse in parola determina, con la medesima decorrenza, anche una
corrispondente riduzione delle aliquote delle somme aggiuntive o sanzioni
civili per l'omissione dei contributi e premi.
Pertanto,
per le inadempienze rilevabili dalle registrazioni e dalle denunce obbligatorie
l'aliquota risulta del 12% (pari al tasso dell'interesse di differimento
maggiorato di tre punti); per quelle connesse ad oggettive incertezze
interpretative l'aliquota è pari al 9% (cioè, al tasso dell'interesse di
differimento). Per le evasioni connesse a registrazioni e denunce obbligatorie
omesse, o non conformi al vero, l'aliquota è pari al 12% ad anno semplice, alla
quale si aggiunge una sanzione "una tantum", da un minimo del 50% ad
un massimo del 100% dell'importo dei contributi o premi dovuti.