INPS
- LEGGE N. 104/1992 - AGEVOLAZIONI PER I GENITORI E I CONGIUNTI DI PERSONE
AFFETTE DA HANDICAP - ISTRUZIONI ISTITUTO
La
Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS, con circolare 18 febbraio 1999,
n. 37, ha diramato ulteriori istruzioni in materia di permessi di cui all'art.
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le precisazioni dell'Istituto, che
fanno seguito a recenti chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro in
materia, integrano e modificano le indicazioni già diramate.
Come
noto, l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'art. 7 della legge n. 1204/1971, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Ai
sensi del comma 2, gli stessi soggetti, in alternativa al prolungamento del
periodo di astensione facoltativa, possono chiedere al datore di lavoro due ore
di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino.
Successivamente
al compimento del terzo anno di vita del bambino, l'art. 33, comma 3, prevede
il diritto a tre giorni di permesso mensile a beneficio della lavoratrice madre
o, sempre in alternativa, del lavoratore padre, di minore con handicap grave
non ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato. Tale diritto al
permesso mensile di tre giorni è, inoltre, riconosciuto al congiunto
convivente, parente o affine entro il terzo grado, che assista una persona con
handicap grave non ricoverata a tempo pieno.
Tali
permessi, secondo l'interpretazione data al comma 3 dell'art. 33 in parola
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono retribuiti. Il relativo trattamento
economico è a carico dell'INPS ed è anticipato dal datore di lavoro con il noto
meccanismo dell'autoconguaglio.
Il
comma 6 dell'art. 33 riconosce, inoltre, al lavoratore handicappato
maggiorenne, in situazione di gravità, il diritto di fruire delle due ore di
permesso giornaliero e dei tre giorni di permesso mensile. Anche tali permessi
sono indennizzati dall'INPS per il tramite del datore di lavoro.
I
chiarimenti forniti dall'Istituto con la circolare da ultimo intervenuta
concernono taluni aspetti particolari della disciplina e precisamente:
-
Lavoratori handicappati
Con
la circolare 31 ottobre 1996, n. 211, l'INPS aveva previsto che al lavoratore
portatore di handicap, in situazione di gravità, che fruisse dei permessi
previsti per tale sua condizione e che fosse, contemporaneamente, familiare
convivente di persona handicappata grave, potessero essere riconosciuti, dietro
sua richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori
giorni di permesso per assistere il familiare figlio, coniuge o parente o
affine entro il terzo grado, qualora ciò fosse richiesto dalla natura
dell'handicap di questo familiare.
L'Istituto
rettifica tale indicazione, e dispone che il lavoratore handicappato che si
trovi nella situazione sopra accennata, può fruire dei giorni di permesso solo
per sé stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare
handicappato.
I
giorni di permesso spettano, invece, al lavoratore non disabile, che sia
familiare convivente del lavoratore handicappato, anche se quest'ultimo fruisce
già di permessi per se stesso, a condizione che il lavoratore handicappato
abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare
lavoratore convivente, e che nel nucleo familiare non sia presente un altro
familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.
Sempre
con riferimento ai permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile, di
cui all'art. 33, comma 6, l'INPS, con la circolare n. 211/1996 aveva chiarito
che il lavoratore disabile handicappato in situazione di gravità poteva
usufruire, nello stesso mese, sia dei permessi orari giornalieri, sia dei tre
giorni di permesso mensile.
Sulla
scorta delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro l'Istituto, a
modifica di quanto sopra, precisa che il lavoratore handicappato può scegliere
di fruire, nello stesso mese di calendario, o dei permessi orari oppure dei
permessi giornalieri, con esclusione della possibilità di cumulare i due
benefici.
In
altri termini, i lavoratori handicappati posson usufruire alternativamente,
nello stesso mese, o del tipo di permesso previsto dal comma 2 dell'art. 33
(permessi orari) o di quello previsto dal comma 3 (permessi giornalieri),
analogamente a quanto previsto per i genitori di soggetti handicappati.
Una
volta che il lavoratore abbia effettuato la scelta del tipo di permesso da usufruire
in un determinato mese di calendario, non potrà modificare, per lo stesso mese,
la scelta effettuata. La modifica è, invece, possibile ove si riferisca ad un
diverso, intero, mese.
-
Genitori di handicappati
Per
quanto concerne le agevolazioni previste per i genitori di minori handicappati,
l'INPS conferma che i benefici in parola (prolungamento dell'astensione
facoltativa, permessi orari e permessi giornalieri) non competono alla
lavoratrice dipendente quando il coniuge non svolge attività lavorativa, a meno
che questi non si trovi in situazione di materiale impossibilità di assistere
il figlio minore handicappato, in quanto, ad esempio, gravemente ammalato o
ricoverato in una struttura sanitaria.
Con
riferimento alle situazioni in parola, l'Istituto, ad integrazione delle
precedenti disposizioni, precisa che in presenza di un genitore non lavoratore,
il genitore dipendente può fruire dei benefici di cui al comma 3 (giorni di
permesso) se sussistano altri "motivi obiettivamente rilevanti",
quali:
-
grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata;
-
presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre,
ovvero di un altro figlio di età inferiore a sei anni;
-
necessità di una assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e
anche da parte del genitore lavoratore.
Infine,
l'Istituto rammenta che la madre lavoratrice può usufruire dei permessi di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 anche qualora il padre sia lavoratore autonomo,
mentre nel caso in cui il padre sia lavoratore dipendente e la madre
lavoratrice autonoma, il padre può usufruire solo dei permessi giornalieri
previsti dall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992.