INPS - LEGGE N. 104/1992 - AGEVOLAZIONI PER I GENITORI E I CONGIUNTI DI PERSONE AFFETTE DA HANDICAP - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS, con circolare 18 febbraio 1999, n. 37, ha diramato ulteriori istruzioni in materia di permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le precisazioni dell'Istituto, che fanno seguito a recenti chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro in materia, integrano e modificano le indicazioni già diramate.

Come noto, l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge n. 1204/1971, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Ai sensi del comma 2, gli stessi soggetti, in alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa, possono chiedere al datore di lavoro due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, l'art. 33, comma 3, prevede il diritto a tre giorni di permesso mensile a beneficio della lavoratrice madre o, sempre in alternativa, del lavoratore padre, di minore con handicap grave non ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato. Tale diritto al permesso mensile di tre giorni è, inoltre, riconosciuto al congiunto convivente, parente o affine entro il terzo grado, che assista una persona con handicap grave non ricoverata a tempo pieno.

Tali permessi, secondo l'interpretazione data al comma 3 dell'art. 33 in parola dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono retribuiti. Il relativo trattamento economico è a carico dell'INPS ed è anticipato dal datore di lavoro con il noto meccanismo dell'autoconguaglio.

Il comma 6 dell'art. 33 riconosce, inoltre, al lavoratore handicappato maggiorenne, in situazione di gravità, il diritto di fruire delle due ore di permesso giornaliero e dei tre giorni di permesso mensile. Anche tali permessi sono indennizzati dall'INPS per il tramite del datore di lavoro.

I chiarimenti forniti dall'Istituto con la circolare da ultimo intervenuta concernono taluni aspetti particolari della disciplina e precisamente:

 

- Lavoratori handicappati

Con la circolare 31 ottobre 1996, n. 211, l'INPS aveva previsto che al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravità, che fruisse dei permessi previsti per tale sua condizione e che fosse, contemporaneamente, familiare convivente di persona handicappata grave, potessero essere riconosciuti, dietro sua richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di permesso per assistere il familiare figlio, coniuge o parente o affine entro il terzo grado, qualora ciò fosse richiesto dalla natura dell'handicap di questo familiare.

L'Istituto rettifica tale indicazione, e dispone che il lavoratore handicappato che si trovi nella situazione sopra accennata, può fruire dei giorni di permesso solo per sé stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato.

I giorni di permesso spettano, invece, al lavoratore non disabile, che sia familiare convivente del lavoratore handicappato, anche se quest'ultimo fruisce già di permessi per se stesso, a condizione che il lavoratore handicappato abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente, e che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.

Sempre con riferimento ai permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile, di cui all'art. 33, comma 6, l'INPS, con la circolare n. 211/1996 aveva chiarito che il lavoratore disabile handicappato in situazione di gravità poteva usufruire, nello stesso mese, sia dei permessi orari giornalieri, sia dei tre giorni di permesso mensile.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro l'Istituto, a modifica di quanto sopra, precisa che il lavoratore handicappato può scegliere di fruire, nello stesso mese di calendario, o dei permessi orari oppure dei permessi giornalieri, con esclusione della possibilità di cumulare i due benefici.

In altri termini, i lavoratori handicappati posson usufruire alternativamente, nello stesso mese, o del tipo di permesso previsto dal comma 2 dell'art. 33 (permessi orari) o di quello previsto dal comma 3 (permessi giornalieri), analogamente a quanto previsto per i genitori di soggetti handicappati.

Una volta che il lavoratore abbia effettuato la scelta del tipo di permesso da usufruire in un determinato mese di calendario, non potrà modificare, per lo stesso mese, la scelta effettuata. La modifica è, invece, possibile ove si riferisca ad un diverso, intero, mese.

 

- Genitori di handicappati

Per quanto concerne le agevolazioni previste per i genitori di minori handicappati, l'INPS conferma che i benefici in parola (prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari e permessi giornalieri) non competono alla lavoratrice dipendente quando il coniuge non svolge attività lavorativa, a meno che questi non si trovi in situazione di materiale impossibilità di assistere il figlio minore handicappato, in quanto, ad esempio, gravemente ammalato o ricoverato in una struttura sanitaria.

Con riferimento alle situazioni in parola, l'Istituto, ad integrazione delle precedenti disposizioni, precisa che in presenza di un genitore non lavoratore, il genitore dipendente può fruire dei benefici di cui al comma 3 (giorni di permesso) se sussistano altri "motivi obiettivamente rilevanti", quali:

- grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata;

- presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre, ovvero di un altro figlio di età inferiore a sei anni;

- necessità di una assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore.

Infine, l'Istituto rammenta che la madre lavoratrice può usufruire dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 anche qualora il padre sia lavoratore autonomo, mentre nel caso in cui il padre sia lavoratore dipendente e la madre lavoratrice autonoma, il padre può usufruire solo dei permessi giornalieri previsti dall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992.