INPS - INDENNITÀ' ANTITUBERCOLARI IN MISURA FISSA - IMPORTI IN VIGORE DAL 1º GENNAIO 1999

 

In calce è riprodotta la circolare con la quale la Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'INPS ha comunicato gli importi delle indennità antitubercolari e dell'assegno di cura e sostentamento in vigore dal 1º gennaio 1999.

I nuovi importi risultano dall'aumento determinato, dal 1º gennaio 1999, per la perequazione automatica delle pensioni, dal decreto del Ministero del Tesoro 20 novembre 1998, in applicazione dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Come precisato nella circolare, le Sedi INPS competenti avranno cura di comunicare l'ammontare dei nuovi importi alle aziende che erogano direttamente l'indennità giornaliera ai lavoratori aventi diritto.

 

INPS - Direzione Centrale Prestazioni Temporanee

Circolare 14 gennaio 1999, n. 7

 

Oggetto: Aumento indennità antitubercolarI

Per effetto degli aumenti determinati dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1998 - nelle misure, rispettivamente, dell'1,7% dal 1º gennaio 1998, come già previsto con decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1997 e dell'1,7%, dal 1º gennaio 1999 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 1998 restano invariati (v circolare n. 9 del 14/1/1998) e dal 1º gennaio 1999 sono i seguenti:

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: L. 18.590

Indennità gironaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975: L. 9.295

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera): L. 30.970

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera): L. 15.485

Assegno di cura o di sostentamento (mensile): L. 124.950.

Le Sedi, tenuto conto degli importi sopraindicati dovranno corrispondere per l'anno 1999 le indennità antitubercolari nella misura prevista.

Inoltre, per quanto attiene all'indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi dovranno dare comunicazione agli stessi degli aumenti intervenuti dal 1º gennaio 1999 affinché provvedano all'adeguamento dei nuovi importi relativi all'anno 1999.

Il suddetto adeguamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1º gennaio 1999, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti, agli assicurati contro la tubercolosi, in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell'art. 1, 1º comma, della legge 14/12/1970 n. 1088.

Si ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell'indennità giornaliera nella misura fissa di L. 18.590.

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà adeguata in modo da consentire alle Sedi l'effettuazione degli adempimenti sopraindicati.