INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI ANNO 2008/2009 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 16 febbraio 2009 devono essere effettuate le
operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2008
(regolazione del premio) ed all'anno 2009 (anticipo rata premio). Si
riepilogano qui di seguito tali adempimenti:
DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2008
1) Presentazione
della dichiarazione anno 2008
La dichiarazione delle retribuzioni deve essere
presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2009 e, sempre entro il 16 febbraio
va effettuato il versamento del premio dovuto.
La presentazione della dichiarazione può avvenire,
alternativamente, mediante consegna della dichiarazione presso la competente
sede Inail, oppure a mezzo invio raccomandata A.R. oppure in via telematica.
Per la trasmissione in via telematica, le imprese
interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell'Inail
all'indirizzo www.inail.it.
Sezione "Punto Cliente” Area Aziende. Per poter utilizzare tale modalità
di invio, è necessario avvalersi del codice PIN aziendale e del codice ditta
già in possesso delle imprese. In caso di smarrimento del codice PIN è
possibile richiederne il duplicato alla locale sede dell'Istituto.
Per le imprese che
presentano la dichiarazione in parola in via telematica la scadenza del termine
per la presentazione è differita al 16 marzo 2009, fermo restando il termine
del 16 febbraio 2009 per il versamento del premio.
2) Modalità di
redazione della dichiarazione
La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti nell'anno 2008 dovrà essere effettuata utilizzando
l'apposito modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'Inail, che non
presenta novità di particolare rilievo. Si ricorda che nel riquadro
"RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni
corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di
riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al
titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane.
3) Retribuzione
per i dipendenti con qualifica di dirigente
Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n.
38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare
riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge
per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'anno 2008 è fissato
nell'importo annuo di euro 25.814,10 per
l’intero anno 2008. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno
il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.
4) Retribuzione convenzionale per i soci di
imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza
Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso
superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale
giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2008 per i soci di ogni
tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli
associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che
prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche
naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli
affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui
dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti,
è fissata per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 nell'importo
giornaliero di euro 46,33 e
nell’importo annuo di 13.899,90 euro
(pari al valore giornaliero - che prima dell’approssimazioni effettuate per determinare
il valore giornaliero è di 46,333 euro - moltiplicato per 25 giorni/mese per i
12 mesi dell’anno).
5) Parasubordinati
Per i rapporti parasubordinati, fermo restando
l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n.
1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del
T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività
protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore
di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri
lavoratori.
Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico
committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi
effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal
D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o
frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in
parola sono così determinati:
Periodo |
Minimale annuo |
Massimale annuo |
dal 1.1.2008 al 31.12.2008 |
euro 13.899,90 |
euro 25.814,10 |
6) Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell'imponibile contributivo cui
fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a
tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione
imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione
della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:
a) Calcolo della retribuzione
tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione
minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad
esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.),
prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa
categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della
stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata
con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli
impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto tra la retribuzione
tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più
sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il
minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l'anno
c) Retribuzione da denunciare
Determinato l'importo orario cui si dovrà fare
riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite
al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per
le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze
per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività … Non vanno
computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per
permesso non retribuito, aspettativa, Cig...)
ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.
7) Riduzione
contributiva dell’11,50% - Adempimenti delle imprese
L’Inail con nota del 19 dicembre
Si rammenta che tale riduzione compete solo per gli
operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ne possono fruire solo i
datori di lavoro che:
- non hanno riportato condanne
passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia
della sentenza;
- sono in possesso dei requisiti per
il rilascio del Durc;
- applicano la parte economica e
normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;
- non abbiano riportato provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di
violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all`allegato
A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not.
n. 2/2008).
Ciò premesso l’Inail ha sottolineato che i datori di
lavoro dovranno presentare:
-
il modello di autocertificazione
predisposto dall’Inail per l’assenza di condanne passate in giudicato nel
quinquennio ai sensi della legge 248/2006, alla Sede Inail competente, entro il
16 febbraio 2009. Tale modello è disponibile sul sito internet del
Collegio in calce alla presente nota informativa;
-
il modulo di autocertificazione per l’inesistenza a
proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni
in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo
relativo a ciascun illecito, allegato alla circolare ministeriale n. 34 del 15
dicembre 2008, alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente, entro il 30 aprile 2009 (cfr. Not. n.
1/2009).
8) Riduzione per
imprese artigiane
L’Inail ha segnalato che in merito a tale riduzione la
misura della percentuale di riduzione verrà indicata con successive istruzioni.
AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2008 - 2009
Entro la sopra richiamata data del 16 febbraio 2009 le
imprese dovranno provvedere all'operazione di autoconguaglio
dei premi relativamente al saldo per l'anno 2008 ed all'anticipo per l'anno
2009. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate
rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare
riferimento per la determinazione dell'anticipo 2009 sono quelle effettivamente
denunciate per l'anno 2008 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati,
anche in via telematica, entro il 16 febbraio 2009 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica
disponibile sul sito dell’Inail nella sezione
Autoliquidazione.
a) Pagamento rateale sia del premio di saldo
2008 che di acconto 2009. Modalità per la richiesta di rateazione
Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in
quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a
titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle
scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2009.
Le somme relative alle scadenze successive alla prima
rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che sarà indicato con
uno specifico decreto ministeriale, in assenza del quale si dovrà far
riferimento al tasso legale in vigore alla data del versamento (attualmente
pari al 3%).
Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà
fissato, dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto
diramerà.
A decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008 l'Istituto
ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà in parola. Infatti, come
precisato dall'Inail con nota dell'8 novembre
-
intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una
precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerato dall'obbligo di barrare
l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;
-
in una precedente autoliquidazione non ha scelto il
pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della
autoliquidazione 2008/2009, deve barrare l'apposita casella SI nel modello
della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per
quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le
successive autoliquidazioni;
-
intenda modificare la modalità di pagamento rateale
espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica
soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente
effettuata con specifica comunicazione, da inviare entro lo stesso termine di
pagamento dell'autoliquidazione, utilizzando il modello appositamente
predisposto dall'Inail.
Per quanto riguarda le modalità operative l'Istituto
ha precisato che il codice di "agevolazione" 70, che individua la
facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente
"ribaltato" sull'autoliquidazione dell'anno in corso.
b) Modalità di
compilazione del mod. F24
Il versamento del premio dovuto dovrà essere
effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:
-
nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce
i rapporti con il datore di lavoro;
-
nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo
della dichiarazione delle retribuzioni)
-
nel campo numero di riferimento: il numero 902009;
-
nel campo causale: la lettera P;
-
nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l'importo
del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva
2008 e rata anticipo 2009.
- Modello di
autocertificazione
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