INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2008/2009 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

Entro il 16 febbraio 2009 devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2008 (regolazione del premio) ed all'anno 2009 (anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:

 

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2008

1) Presentazione della dichiarazione anno 2008

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2009 e, sempre entro il 16 febbraio va effettuato il versamento del premio dovuto.

La presentazione della dichiarazione può avvenire, alternativamente, mediante consegna della dichiarazione presso la competente sede Inail, oppure a mezzo invio raccomandata A.R. oppure in via telematica.

Per la trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell'Inail all'indirizzo www.inail.it. Sezione "Punto Cliente” Area Aziende. Per poter utilizzare tale modalità di invio, è necessario avvalersi del codice PIN aziendale e del codice ditta già in possesso delle imprese. In caso di smarrimento del codice PIN è possibile richiederne il duplicato alla locale sede dell'Istituto.

Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola in via telematica la scadenza del termine per la presentazione è differita al 16 marzo 2009, fermo restando il termine del 16 febbraio 2009 per il versamento del premio.

 

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2008 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di particolare rilievo. Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane.

 

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'anno 2008 è fissato nell'importo annuo di euro 25.814,10 per l’intero anno 2008. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.

 

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2008 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 nell'importo giornaliero di euro 46,33 e nell’importo annuo di 13.899,90 euro (pari al valore giornaliero - che prima dell’approssimazioni effettuate per determinare il valore giornaliero è di 46,333 euro - moltiplicato per 25 giorni/mese per i 12 mesi dell’anno).

 

5) Parasubordinati

Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.

Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:

 

Periodo

Minimale annuo

Massimale annuo

dal 1.1.2008 al 31.12.2008

euro 13.899,90

euro 25.814,10

 

6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l'anno 2008, in euro 6,32 al fine di individuare quello di maggior importo.

c) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività … Non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig...) ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

 

7) Riduzione contributiva dell’11,50% - Adempimenti delle imprese

L’Inail con nota del 19 dicembre 2008 ha ricordato che la riduzione dell’11,50% del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, introdotta dall’art. 29 della Legge n. 341/1995, è stata prevista solo fino a tutto il dicembre 2008. Dunque la riduzione in parola riguarderà soltanto il premio infortuni e silicosi relativo all'anno 2008 (regolazione 2008) e pertanto non trova applicazione sui premi relativi alla rata 2009.

Si rammenta che tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che:

- non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza;

- sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;

- applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;

- non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all`allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008).

 

Ciò premesso l’Inail ha sottolineato che i datori di lavoro dovranno presentare:

-          il modello di autocertificazione predisposto dall’Inail per l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006, alla Sede Inail competente, entro il 16 febbraio 2009. Tale modello è disponibile sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota informativa;

-          il modulo di autocertificazione per l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, allegato alla circolare ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008, alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, entro il 30 aprile 2009 (cfr. Not. n. 1/2009).

 

8) Riduzione per imprese artigiane

L’Inail ha segnalato che in merito a tale riduzione la misura della percentuale di riduzione verrà indicata con successive istruzioni.

 

 

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2008 - 2009

Entro la sopra richiamata data del 16 febbraio 2009 le imprese dovranno provvedere all'operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno 2008 ed all'anticipo per l'anno 2009. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.

Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2009 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2008 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati, anche in via telematica, entro il 16 febbraio 2009 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione.

 

a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2008 che di acconto 2009. Modalità per la richiesta di rateazione

Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2009.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale, in assenza del quale si dovrà far riferimento al tasso legale in vigore alla data del versamento (attualmente pari al 3%).

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà.

A decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008 l'Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà in parola. Infatti, come precisato dall'Inail con nota dell'8 novembre 2007, a decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008, la manifestazione di volontà di avvalersi della rateazione espressa una prima volta è da considerare valida anche per gli anni successivi. Pertanto l'impresa che:

-         intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerato dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;

-         in una precedente autoliquidazione non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione 2008/2009, deve barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni;

-         intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata con specifica comunicazione, da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Inail.

Per quanto riguarda le modalità operative l'Istituto ha precisato che il codice di "agevolazione" 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente "ribaltato" sull'autoliquidazione dell'anno in corso.

 

b) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:

-            nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

-            nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni)

-            nel campo numero di riferimento: il numero 902009;

-            nel campo causale: la lettera P;

-            nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2008 e rata anticipo 2009.

 

- Modello di autocertificazione

 

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