TERRE E ROCCE DA SCAVO –
SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO NEL SITO DI
PRODUZIONE
(D.L.
n.185/2008, art.20, convertito in legge n.2/2009)
Fra le novità introdotte dalla legge
2/2009, di conversione del c.d. decreto anticrisi (D.L.185/2008), si segnala il
recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti, relativamente alla
parte in cui è previsto che il suolo non contaminato e l’altro materiale allo
stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione possa essere
riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato.
Si tratta di una misura che semplifica notevolmente la gestione delle terre e rocce
da scavo all’interno del cantiere di produzione.
L’art. 20 del decreto legge 185/2008 -
recependo la Direttiva Europea 2008/98/CE - inserisce tra i materiali esclusi
dall’applicazione della disciplina sui rifiuti (art.185 del D.lgs. 152/06), le terre e rocce da scavo non contaminate
utilizzate nel sito di produzione.
Le terre e le rocce da scavo, in
questo caso, non sono rifiuti e conseguentemente non sarà più necessario prevedere la redazione di un espresso
progetto.
Si ricorda che per quanto riguarda
invece l’utilizzo delle terre e rocce
da scavo al di fuori del cantiere di produzione continuano ad applicarsi le
regole generali previste dall’art. 186 del D.Lgs.
152/2006 (si veda in
merito quanto pubblicato sul Notiziario n.12/2008 del Collegio Costruttori).