INPS - LAVORATRICI    MADRI - PRESENTAZIONE CERTIFICATO ASSISTENZA AL PARTO E NORME A TUTELA DELLA PRIVACY - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

L'INPS, con messaggio n. 14408 del 12 gennaio 1999, ha diramato alcune indicazioni operative relative alle modalità di assolvimento dell'obbligo, a carico della lavoratrice madre, di presentare al datore di lavoro il certificato di assistenza al parto, nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela della privacy.

L'art. 15, comma 1, del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 dispone che la lavoratrice, per poter usufruire dei diritti conseguenti al parto, deve produrre, entro 15 giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al parto, dal quale risulti la data dell'evento medesimo.

Al riguardo, l'INPS ha precisato che qualora la lavoratrice, invocando le norme contenute nella legge n. 675/1996, non intenda comunicare al proprio datore di lavoro talune informazioni e dati contenuti nel certificato di assistenza al parto, e ritenuti riservati, potrà cancellare tali dati dal certificato stesso. Non potrà, tuttavia, eliminare i dati indispensabili al fine dell'erogazione dell'indennità di maternità, e cioè le proprie generalità e la data di nascita del bambino.

Inoltre, la lavoratrice, sempre in forza della legge sulla "privacy", potrà omettere di esibire al datore di lavoro il certificato di stato di famiglia, dal quale risultano i legami di parentela.

 Lo stesso potrà essere sostituito con una dichiarazione di responsabilità della lavoratrice stessa, dalla quale risulti la data di nascita del bambino, e l'attestazione che lo stesso è proprio figlio.

 La firma della dichiarazione in parola deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario comunale autorizzato.

Sull'argomento l'Istituto si riserva, peraltro, di fornire ulteriori istruzioni di carattere generale, in occasione di una eventuale diversa regolamentazione della materia.