INPS
- LAVORATRICI MADRI - PRESENTAZIONE
CERTIFICATO ASSISTENZA AL PARTO E NORME A TUTELA DELLA PRIVACY - ISTRUZIONI
ISTITUTO
L'INPS,
con messaggio n. 14408 del 12 gennaio 1999, ha diramato alcune indicazioni
operative relative alle modalità di assolvimento dell'obbligo, a carico della
lavoratrice madre, di presentare al datore di lavoro il certificato di
assistenza al parto, nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre
1996, n. 675, sulla tutela della privacy.
L'art.
15, comma 1, del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 dispone che la lavoratrice,
per poter usufruire dei diritti conseguenti al parto, deve produrre, entro 15
giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'Istituto presso il quale è
assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al
parto, dal quale risulti la data dell'evento medesimo.
Al
riguardo, l'INPS ha precisato che qualora la lavoratrice, invocando le norme
contenute nella legge n. 675/1996, non intenda comunicare al proprio datore di
lavoro talune informazioni e dati contenuti nel certificato di assistenza al
parto, e ritenuti riservati, potrà cancellare tali dati dal certificato stesso.
Non potrà, tuttavia, eliminare i dati indispensabili al fine dell'erogazione
dell'indennità di maternità, e cioè le proprie generalità e la data di nascita
del bambino.
Inoltre,
la lavoratrice, sempre in forza della legge sulla "privacy", potrà
omettere di esibire al datore di lavoro il certificato di stato di famiglia,
dal quale risultano i legami di parentela.
Lo stesso potrà essere sostituito con una
dichiarazione di responsabilità della lavoratrice stessa, dalla quale risulti
la data di nascita del bambino, e l'attestazione che lo stesso è proprio
figlio.
La firma della dichiarazione in parola deve
essere autenticata da un notaio o da un funzionario comunale autorizzato.
Sull'argomento
l'Istituto si riserva, peraltro, di fornire ulteriori istruzioni di carattere
generale, in occasione di una eventuale diversa regolamentazione della materia.