IRPEF - TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - VERSAMENTO
SALDO IMPOSTA ANNO 2008
La disciplina fiscale del trattamento
di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not.
n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che
sull’importo delle rivalutazioni dei trattamenti di fine rapporto, maturato a
favore di ogni dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva
stabilita nella misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a
riduzione del fondo TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto
d’imposta alle seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto,
nella misura del 90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto entro il 16 febbraio 2009,
le imprese devono versare il saldo
dell’imposta, pari all’11% dell’ammontare della rivalutazione effettiva
maturata nell’anno 2008, dedotto quanto versato in sede di acconto.
Il versamento del saldo deve essere
effettuato tramite il Mod. F24,
indicando nella Sezione Erario il codice-tributo 1713. Il periodo di riferimento da indicare è l'anno d'imposta
a cui si riferisce il versamento, cioè il 2008.
Si rammenta che in sede di versamento
dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, sia in acconto che in
saldo, può essere utilizzato il credito derivante dall’anticipo d’imposta sui
trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 3, commi da
Nel caso in cui venga utilizzato il
citato credito, ai fini della compilazione del Mod. F24, nella colonna “anno di
riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del credito stesso, e cioè 2009 e
nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui
TFR.
Si segnala che, nel caso vi siano
quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria presso l'Inps, l'impresa dovrà
provvedere ugualmente al versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% calcolata
anche tenendo conto della quota di TFR affluita al Fondo in parola. Infatti,
l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre
Successivamente il datore di lavoro
provvederà poi a conguagliare secondo le istruzioni fornite dall’Inps con
messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n.
4/2008) l’importo versato relativo alla rivalutazione della quota di
accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella
denuncia contributiva modello DM10, compensando il credito maturato
attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con il debito contributivo.
Più precisamente l’importo dell'acconto
dell'imposta dell'11% relativo alle somme versate al Fondo di Tesoreria deve
essere riportato sul quadro “D” del DM10, preceduto dal codice “PF30” con il
significato di “importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria”.