INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2009: ALIQUOTA
GESTIONE SEPARATA; CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI; LAVORATORI SPEDALIZZATI
L'Inps con circolari n. 11 e 13 rispettivamente del
27 e 28 gennaio
a) Lavoratori
iscritti alla Gestione separata (parasubordinati ed associati in partecipazione)
La Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Finanziaria
Pertanto il quadro definitivo, per l’anno 2009, della
contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il
seguente:
1)
iscritti
che non risultano assicurati ad altre forme
pensionistiche obbligatorie,
per i quali la contribuzione è fissata nella misura
del 25,72% (25% aliquota IVS più 0,72%
aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al
raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno
2)
pensionati o iscritti ad
altra forma pensionistica obbligatoria,
per i quali la contribuzione è fissata nella misura
del 17,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento
del massimale di reddito pari, per l’anno
Circa la ripartizione dell’onere contributivo si
ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e
per due terzi a carico del committente.
b) Cassa
integrazione guadagni - importo massimale anno 2009
L'Inps ha comunicato con circolare n. 11 del 27
gennaio 2009, i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio
2009.
I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2009
non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.
RETRIBUZIONI
NON SUPERIORI A EURO 1.917,48 (comprensive delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo
mensile lordo |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 886,31 |
euro 834,55 |
Importo
mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1.063,57 |
euro 1.001,46 |
RETRIBUZIONI
SUPERIORI A EURO 1.917,48 (comprensive delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo
mensile lordo |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1.065,26 |
euro 1.003,05 |
Importo
mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1.278,31 |
euro 1.203,66 |
c) Indennità
di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di
reddito mensile anno 2008
L’Inps con circolare n. 2 del 7 gennaio
- euro 645,29 mensili per il coniuge, per un
genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1.129,26 mensili per due genitori.
Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra
indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia
(per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare).
Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di
malattia a favore dei lavoratori ricoverati.
Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in
luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità
giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale
intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché
66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e
l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori
ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria
della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo
Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è
necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati)
siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2009
valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.