INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2009: ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA; CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI; LAVORATORI SPEDALIZZATI

L'Inps con circolari n. 11 e 13 rispettivamente del 27 e 28 gennaio 2009 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dal 1° gennaio 2009:

 

a) Lavoratori iscritti alla Gestione separata (parasubordinati ed associati in partecipazione)

La Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Finanziaria 2008 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008 e così anche per gli anni 2009 e 2010, l’aumento di un punto percentuale, per ogni anno, delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Alla luce di tale innovazione l’Inps con circolare n. 13/2009, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2009. Inoltre con la medesima circolare l'Istituto ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l'anno 2009 ad euro 91.507,00.

Pertanto il quadro definitivo, per l’anno 2009, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente:

1)     iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 25,72% (25% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00;

 

2)     pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 17,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente.

 

b) Cassa integrazione guadagni - importo massimale anno 2009

L'Inps ha comunicato con circolare n. 11 del 27 gennaio 2009, i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 2009.

I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2009 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

 

RETRIBUZIONI NON SUPERIORI A EURO 1.917,48 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 886,31

euro 834,55

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.063,57

euro 1.001,46

 

RETRIBUZIONI SUPERIORI A EURO 1.917,48 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.065,26

euro 1.003,05

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.278,31

euro 1.203,66

 

c) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di reddito mensile anno 2008

L’Inps con circolare n. 2 del 7 gennaio 2009 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2009 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 sono così determinati:

- euro 645,29 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- euro 1.129,26 mensili per due genitori.

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.

Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2009 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.