APPRENDISTATO - SOSPENSIONE ATTIVITA' PER IL CASO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI - TRATTAMENTO ECONOMICO
SPETTANTE - AUMENTO CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE PER I SOLI APPRENDISTI
L’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per il settore edile stipulato in data 18 giugno
La prestazione economica è da riconoscersi
all'apprendista soltanto nel caso in cui la sospensione dell’attività
lavorativa sia riferita ad un periodo non inferiore ad una intera giornata di
lavoro, ossia per almeno 8 ore giornaliere. Tale importo verrà poi rimborsato
all'impresa dalla Cassa Edile, secondo le modalità più avanti riportate.
1) Trattamento economico e
rimborso
a) Condizioni
per l'erogazione del trattamento economico per gli apprendisti interessati
Le condizioni per l’erogazione del trattamento economico all'apprendista
sono:
- la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere
riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro. In altri
termini il trattamento economico agli apprendisti sarà riconosciuto solo nel
caso di perdita di una intera giornata di lavoro (8 ore);
- le ore integrabili sono quelle indicate nell’autorizzazione dell’Inps
riferite all’interruzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi
meteorologici avversi e nel limite di 150 ore/anno.
b) Condizioni per il rimborso del
trattamento da parte della Cassa Edile
Le condizioni per il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento
in parola sono:
- l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa
Edile;
- la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e
delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all’atto di liquidazione della
domanda di prestazione;
- la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere
riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro. In altri
termini il trattamento economico agli apprendisti sarà riconosciuto solo nel
caso di perdita di una intera giornata di lavoro (8 ore);
- l'aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le
ore CIG dell’apprendista;
- la domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i
30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’Inps, dell’autorizzazione
all’intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato
il personale apprendista.
c) Misura
del trattamento e corrispondente rimborso
L'importo del trattamento da riconoscere all’apprendista, e da
richiedere a rimborso alla Cassa Edile, è fissato nella misura del minor valore
tra l'80% della retribuzione giornaliera contrattuale maggiorata del 18,50%, al
netto della quota a carico del lavoratore apprendista, pari al 5,84%, e il
massimale, sempre al netto del 5,84%, fissato dall'Inps per il trattamento di
CIG per maltempo (cfr. da ultimo suppl. n. 2 al Not.
n. 1/2009) rapportato all’importo giornaliero.
La prestazione sarà anticipata all’apprendista dall’impresa,
sottoponendola alla contribuzione prevista per gli apprendisti ed alle
ordinarie ritenute fiscali.
Pertanto l’importo di cui si chiederà il rimborso, tramite apposita
domanda alla stessa Cassa Edile, sarà calcolato al netto della contribuzione a
carico dell'impresa (1,5% oppure 3% oppure 10%) e a carico dell'apprendista
(5,84%) e al lordo della contribuzione e delle ritenute fiscali a carico
dell’apprendista.
Si ritiene inoltre che tale trattamento costituisca retribuzione utile
ai fini del calcolo per il trattamento di fine rapporto.
d) Imprese
con soli apprendisti
Nell’ipotesi in cui l’impresa risulti avere alle
dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa
Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei
lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l’evento.
In questo caso l’impresa dovrà corredare la domanda
di prestazione con idonea documentazione comprovante l’avvenuto verificarsi
dell’evento atmosferico nel cantiere interessato (ad esempio dichiarazione
rilasciata dal Comune, o documentazione proveniente dall'Arpa).
2) Aumento contribuzione Cassa
Edile per soli apprendisti
Il medesimo contratto collettivo ha previsto che l’impresa
che impiega lavoratori con contratto di apprendistato sia tenuta al versamento
alla Cassa Edile, con riferimento ai soli apprendisti in forza, e con
decorrenza dal 1° febbraio 2009, di un contributo aggiuntivo pari allo 0,30%.
Tale contribuzione specifica, e dovuta solo con
riguardo agli apprendisti in forza, va calcolata sul medesimo imponibile Cassa
Edile valevole agli effetti delle altre contribuzioni dovute per gli
apprendisti stessi alla Cassa Edile.
Pertanto, in via generale, è da calcolarsi su paga
base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento
economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro.
Tale contributo aggiuntivo dovrà essere riconosciuto
alla Cassa Edile di Brescia a partire dalle denunce afferenti il mese di
febbraio 2009.
Tale aumento comporta anche, per i soli operai
apprendisti, che la nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini
contributivi dal 1° febbraio 2009 è pari al 7,89% di cui il 15%, pari a
1,1835%, concorre alla determinazione dell'imponibile contributivo.