APPRENDISTATO - SOSPENSIONE ATTIVITA' PER IL CASO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE - AUMENTO CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE PER I SOLI APPRENDISTI

L’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore edile stipulato in data 18 giugno 2008 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, i lavoratori operai assunti con contratto di apprendistato, sia il c.d. apprendistato professionalizzante che quello instaurato con lavoratori minorenni, hanno diritto a percepire dal proprio datore di lavoro un trattamento economico. Tale trattamento viene determinato applicando le medesime regole vigenti per il calcolo del trattamento di integrazione salariale previsto dall'Inps in caso di Cassa Integrazione Ordinaria - CIG - per maltempo (Legge n. 77/1963 e Legge n. 14/1970 come modificate dalla Legge n. 427/1975).

 

La prestazione economica è da riconoscersi all'apprendista soltanto nel caso in cui la sospensione dell’attività lavorativa sia riferita ad un periodo non inferiore ad una intera giornata di lavoro, ossia per almeno 8 ore giornaliere. Tale importo verrà poi rimborsato all'impresa dalla Cassa Edile, secondo le modalità più avanti riportate.

 

 

 

1) Trattamento economico e rimborso

 

 

a)   Condizioni per l'erogazione del trattamento economico per gli apprendisti interessati

Le condizioni per l’erogazione del trattamento economico all'apprendista sono:

- la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro. In altri termini il trattamento economico agli apprendisti sarà riconosciuto solo nel caso di perdita di una intera giornata di lavoro (8 ore);

- le ore integrabili sono quelle indicate nell’autorizzazione dell’Inps riferite all’interruzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici avversi e nel limite di 150 ore/anno.

 

b) Condizioni per il rimborso del trattamento da parte della Cassa Edile

Le condizioni per il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento in parola sono:

- l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;

- la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione;

- la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro. In altri termini il trattamento economico agli apprendisti sarà riconosciuto solo nel caso di perdita di una intera giornata di lavoro (8 ore);

- l'aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell’apprendista;

- la domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’Inps, dell’autorizzazione all’intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

 

c) Misura del trattamento e corrispondente rimborso

L'importo del trattamento da riconoscere all’apprendista, e da richiedere a rimborso alla Cassa Edile, è fissato nella misura del minor valore tra l'80% della retribuzione giornaliera contrattuale maggiorata del 18,50%, al netto della quota a carico del lavoratore apprendista, pari al 5,84%, e il massimale, sempre al netto del 5,84%, fissato dall'Inps per il trattamento di CIG per maltempo (cfr. da ultimo suppl. n. 2 al Not. n. 1/2009) rapportato all’importo giornaliero.

La prestazione sarà anticipata all’apprendista dall’impresa, sottoponendola alla contribuzione prevista per gli apprendisti ed alle ordinarie ritenute fiscali.

Pertanto l’importo di cui si chiederà il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile, sarà calcolato al netto della contribuzione a carico dell'impresa (1,5% oppure 3% oppure 10%) e a carico dell'apprendista (5,84%) e al lordo della contribuzione e delle ritenute fiscali a carico dell’apprendista.

Si ritiene inoltre che tale trattamento costituisca retribuzione utile ai fini del calcolo per il trattamento di fine rapporto.

 

d) Imprese con soli apprendisti

Nell’ipotesi in cui l’impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l’evento.

In questo caso l’impresa dovrà corredare la domanda di prestazione con idonea documentazione comprovante l’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato (ad esempio dichiarazione rilasciata dal Comune, o documentazione proveniente dall'Arpa).

 

 

2) Aumento contribuzione Cassa Edile per soli apprendisti

 

Il medesimo contratto collettivo ha previsto che l’impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato sia tenuta al versamento alla Cassa Edile, con riferimento ai soli apprendisti in forza, e con decorrenza dal 1° febbraio 2009, di un contributo aggiuntivo pari allo 0,30%.

Tale contribuzione specifica, e dovuta solo con riguardo agli apprendisti in forza, va calcolata sul medesimo imponibile Cassa Edile valevole agli effetti delle altre contribuzioni dovute per gli apprendisti stessi alla Cassa Edile.

Pertanto, in via generale, è da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro.

Tale contributo aggiuntivo dovrà essere riconosciuto alla Cassa Edile di Brescia a partire dalle denunce afferenti il mese di febbraio 2009.

 

Tale aumento comporta anche, per i soli operai apprendisti, che la nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi dal 1° febbraio 2009 è pari al 7,89% di cui il 15%, pari a 1,1835%, concorre alla determinazione dell'imponibile contributivo.