INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2009: MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO; LIVELLO DI REDDITO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; INDENNITA' DI MATERNITA' OBBLIGATORIA

L'Inps con circolare n. 14 del 2 febbraio 2009 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dal 1° gennaio 2009:

 

a) Minimali di contribuzione dall'1-1-2009

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:

- Dirigenti                    euro    120,31

- Impiegati                   euro      43,49

- Operai                       euro      43,49

Il minimale contributivo per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 6,52.

 

b) Limite di retribuzione per l'applicazione dell’aliquota 1% ai fini pensionistici

Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2009 in euro 42.069,00. Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.506,00 (rapportato a 12 mensilità).

 

c) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2009 ad euro 91.507,00.

 

d) Regolarizzazione per il mese di gennaio 2009

Con la circolare n. 14/2009 l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2009, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare la regolarizzazione del mese di gennaio 2009, da effettuarsi entro il 16 maggio 2009, dovrà essere eseguita come di seguito indicato.

La differenza tra la retribuzione imponibile risultante dall'applicazione dei citati nuovi importi e quella assoggettata a contribuzione per il mese di gennaio 2009 dovrà essere portata in aumento delle retribuzioni imponibili del mese nel quale viene effettuata la regolarizzazione, calcolando sul totale così ottenuto i contributi dovuti.

Per quanto attiene la regolarizzazione in ordine alla retribuzione su cui va applicata l’aliquota 1% ai fini pensionistici l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10, utilizzando uno dei seguenti codici:

- per la generalità delle aziende: codice "L951 Rec. Contributo aggiuntivo 1%";

- per i Dirigenti ex INPDAI: codice "L954 Rec. Contributo aggiuntivo 1%".

 

e) Indennità di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato - anno 2009

Per l’anno 2009 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 1.902,90.

L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003).