MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2009 - CONSEGNA 28 FEBBRAIO 2009

 

Con il provvedimento 11 novembre 2008 del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2009) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2008, delle indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps.

 

Termini di consegna

La certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro il termine del 28 febbraio 2009 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente).

 

Modalità generali di compilazione

Lo schema di certificazione CUD 2009 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2008, fino all'approvazione di una nuova certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2008, i dati previsti nello schema CUD 2009, e non presenti nella certificazione già consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare sempre entro il 28 febbraio 2009.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni sono riportate nella tabella C allegata alle istruzioni, distinte per codice. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

Di seguito si riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di interesse del CUD 2009.

 

Dati generali (Parte A)

E' necessario indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2008 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2009 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2008, che invece va sempre riportato.

Il punto 8 deve essere compilato nel caso di lavoratori che abbiano aderito ad un fondo di previdenza complementare e/o individuale anche al fine del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i lavoratori del settore edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, dovrà essere indicato il codice "1". Nel caso di lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) dovrà essere riportato il codice "3".

Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al lavoratore più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale “A”.

 

Dati fiscali (Parte B)

Nel punto 1 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati (tra cui rientrano anche le collaborazioni a progetto) per i quali è possibile fruire della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati.

In tale punto devono essere indicati i citati redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir, che andranno indicati nei punti 44 e 45, al netto dei contributi alla previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 45, al netto, infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 63 e 64. Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato. Si rammenta che dal 29 maggio 2008 le erogazioni in denaro anche se di importo inferiore a 258,23 euro concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Tali liberalità se erogate in natura (e dunque sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.

Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati. Si ricorda che per l’anno 2008 i giorni utili sono al massimo 366. Nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data inizio e data fine).

Nel punto 5 va indicato l’importo delle ritenute Irpef risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta.

Nel punto 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta.

Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2008.

Nel punto 11 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2008.

Nel punto 13 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2009.

Ovviamente i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l’applicazione dell’ addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto; al punto 11 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Si precisa che in questo caso il punto 13 non dovrà essere compilato.

Qualora invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all’acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito.

Al punto 29 va indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2.

Nei punti da 31 a 33 vanno riportate le indicazioni relative alla detrazione per famiglie numerose (per genitori con almeno quattro figli a carico). Nel punto 31 va indicato l'importo della detrazione che ha trovato capienza, mentre nel punto 32 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza. Infatti, qualora la detrazione spettante sia stata di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta dal lavoratore, diminuita delle altre detrazioni per carichi di famiglia nonché delle altre detrazioni per spese di produzione del reddito di cui all’art. 13 del Tuir, delle detrazioni per oneri previste dall’art. 15 del Tuir e delle detrazioni di cui all’art. 16 del Tuir, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale importo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda del lavoratore va indicato nel punto 32.

Il punto 33 invece dovrà essere compilato esclusivamente nel caso in cui sia risultato insufficiente l'ammontare complessivo delle ritenute dovute dal sostituto. Infatti il credito di imposta in parola è riconosciuto dal sostituto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Qualora anche in tale ulteriore ipotesi non ci fosse stata capienza in capo al sostituto dovrà essere compilato il punto 33, dandone indicazione nelle annotazioni con il codice BH.

Nel punto 34 va indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. Qualora il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell’ammontare comunicato.

Nel punto 39 va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 30, 34, 35 e 36. Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l’importo teoricamente spettante nei punti 30, 34, 35 e 36, nel presente punto andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente.

Nei punti da 45 a 48 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

Nel punto 45 l’importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si rammenta che, dal periodo di imposta 2008, i contributi complessivamente versati alla previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Nel punto 46 l’importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite di euro 5.164,57, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir.

Nel punto 47, da compilare solo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, va indicato l’importo complessivo dei contributi versati dal lavoratore di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 e dal datore di lavoro limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel punto 51 vanno indicati i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (ad esempio al FASI). Per quanto attiene la contribuzione versata alla Cassa Edile di Brescia si rammenta che la somma relativa alle prestazioni di carattere sanitario, da indicare nel punto 51, per l'anno 2008 era pari alla misura dell'1,983% dell'imponibile Cassa Edile.

Si rammenta che tali contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente nel limite di euro 3.615,20 annui.

Nei punti da 77 a 80 vanno indicati gli importi relativi alle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività (tra cui si ricorda rientra anche l'E.E.T.) ai sensi del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008.

In particolare nel punto 77 va indicata la quota della somma erogata per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività fino a 3.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Nel caso in cui sul suddetto importo sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 10% va indicato l’importo dell’imposta nel punto 78. Nel punto 79 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato al punto 78. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di dette somme non eccedenti i 3.000 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 77, avendo cura di barrare il punto 80. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 78. Nelle annotazioni (cod. AF) indicare la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Nei punti da 107 a 118 vanno indicati i dati relativi all’ammontare del TFR, e alle altre indennità, nonché i relativi acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno 2008 ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.

Si segnala che nel punto 107 vanno indicate le somme erogate, a titolo di TFR, nell’anno 2008, nel punto 108 quelle erogate in anni precedenti, nel punto 109 la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.4.2008 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 3/2008); nei punti 110 e 112 rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti - senza indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva.

Circa l'ammontare del TFR erogato da riportare nei punti richiamati si ricorda che esso va determinato al netto dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, al netto di quanto destinato al fondo pensione complementare e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%.

Il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 107 e 108, distinguendo quanto maturato fino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001.

I punti da 276 a 279 riguardano l'indicazione di quanto erogato in attuazione della misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito prevista dal decreto legge n. 159/2007 e valevole per il solo anno 2007.

 

Dati previdenziali ed assistenziali (Parte C)

Anche la certificazione CUD 2008 deve essere compilata, ai fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui rileva, all’Inps, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti all’Istituto.

L'inps con circolare n. 21 del 19 febbraio 2009 ha chiarito che nel punto 4 del modello CUD 2009 "Dati previdenziali ed assistenziali Inps", dove deve essere riportato l'imponibile previdenziale, in ordine ai premi di risultato, e dunque per quanto attiene l'edilizia l'EET, deve essere indicato l'intero importo erogato a titolo di EET compresa la parte soggetta allo sgravio previsto dalla Legge n. 247/07 (cfr. da ultimo suppl. n. 1 al Not. n. 12/2008).