MODELLO DI
CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2009 - CONSEGNA 28 FEBBRAIO 2009
Con
il provvedimento 11 novembre 2008 del direttore dell'Agenzia delle Entrate è
stato approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione
unica (CUD 2009) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2008, delle
indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute
d'acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta
all'Inps.
Termini di consegna
La
certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro
il termine del 28 febbraio 2009 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del
lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al dipendente devono
essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere
sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni
(Allegato 1 Informazioni per il contribuente).
Modalità generali di compilazione
Lo
schema di certificazione CUD 2009 può essere utilizzato anche per certificare i
dati relativi agli anni successivi al 2008, fino all'approvazione di una nuova
certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a
consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2008, i
dati previsti nello schema CUD 2009, e non presenti nella certificazione già
consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche
non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare sempre entro il 28
febbraio 2009.
Le
informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle
annotazioni sono riportate nella tabella C allegata alle istruzioni, distinte
per codice. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle
annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo
l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra
informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.
Di
seguito si riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di
interesse del CUD 2009.
Dati generali (Parte A)
E'
necessario indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2008 (o, se
antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il
domicilio fiscale al 1° gennaio 2009 solo se diversi dal domicilio fiscale al
1° gennaio 2008, che invece va sempre riportato.
Il
punto 8 deve essere
compilato nel caso di lavoratori che abbiano aderito ad un fondo di previdenza
complementare e/o individuale anche al fine del riconoscimento della deduzione
per contributi e/o premi versati in sede di dichiarazione dei redditi.
Per
i lavoratori del settore edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, dovrà
essere indicato il codice "1". Nel caso di lavoratori di prima
occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) dovrà essere riportato il codice
"3".
Qualora
nel corso dell’anno si siano verificate in capo al lavoratore più situazioni
riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione
nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e
riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale “A”.
Dati fiscali (Parte B)
Nel
punto 1 deve essere indicato il
totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi
assimilati (tra cui rientrano anche le collaborazioni a progetto) per i quali è
possibile fruire della detrazione per redditi da lavoro dipendente e
assimilati.
In tale punto devono essere indicati i citati
redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir,
che andranno indicati nei punti 44 e 45, al netto dei contributi alla
previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 45, al netto, infine,
dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare
il reddito.
Qualora il
sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di
tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella
certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi
percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi
complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai
successivi punti 63 e 64. Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod.
AH) deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni
liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore
di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto
indipendentemente dal loro ammontare. Con riferimento ai redditi esposti nei
medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta
indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione
coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo
importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o
indeterminato. Si rammenta che dal 29 maggio 2008 le erogazioni in denaro anche
se di importo inferiore a 258,23
euro concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tali
liberalità se erogate in natura (e dunque sotto forma di beni o servizi o di
buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla determinazione del
reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo
d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.
Nel
punto 3 va indicato il numero dei
giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il
percipiente ha diritto alla detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati.
Si ricorda che per l’anno 2008 i
giorni utili sono al massimo 366. Nelle annotazioni (cod. AI)
dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro qualora questo sia di
durata inferiore all’anno (data inizio e data fine).
Nel punto 5 va indicato l’importo delle
ritenute Irpef risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate dal
sostituto d’imposta.
Nel
punto 6 va indicato
l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta.
Nel
punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale
comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta a titolo d’acconto per il periodo
d’imposta 2008.
Nel
punto 11 va indicato l’importo
dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta
2008.
Nel
punto 13 va indicato l’importo
dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il periodo
d’imposta 2009.
Ovviamente
i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti
domiciliati in Comuni che non hanno disposto l’applicazione dell’ addizionale.
Gli
importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati
ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare
il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in
un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo
caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’informazione che gli importi
indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione
di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale
effettivamente dovuta sugli ammontari erogati
nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale
comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto;
al punto 11 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente
trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Si precisa che in questo caso il
punto 13 non dovrà essere compilato.
Qualora
invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni
corrisposte sia inferiore all’acconto certificato nel CUD rilasciato per il
periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta indicherà al punto 10 tale
minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto,
quindi, di quanto eventualmente restituito.
Al punto 29 va indicata l’imposta
lorda calcolata applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito alla
somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2.
Nei punti da 31 a 33 vanno riportate le
indicazioni relative alla detrazione per famiglie numerose (per genitori con
almeno quattro figli a carico). Nel punto 31 va
indicato l'importo della detrazione che ha trovato capienza, mentre nel punto 32 l'ammontare del credito
che non ha trovato capienza. Infatti, qualora la detrazione spettante sia stata
di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta dal lavoratore, diminuita delle
altre detrazioni per carichi di famiglia nonché delle altre detrazioni per
spese di produzione del reddito di cui all’art. 13 del Tuir,
delle detrazioni per oneri previste dall’art. 15 del Tuir
e delle detrazioni di cui all’art. 16 del Tuir,
nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha
trovato capienza nella predetta imposta. Tale importo che non ha trovato
capienza nell'imposta lorda del lavoratore va indicato nel punto 32.
Il punto 33 invece dovrà essere
compilato esclusivamente nel caso in cui sia risultato insufficiente
l'ammontare complessivo delle ritenute dovute dal sostituto. Infatti il credito
di imposta in parola è riconosciuto dal sostituto sugli emolumenti corrisposti
in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il
sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle
ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso
risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di
credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare
complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Qualora
anche in tale ulteriore ipotesi non ci fosse stata capienza in capo al
sostituto dovrà essere compilato il punto 33, dandone indicazione nelle
annotazioni con il codice BH.
Nel
punto 34 va indicato
l’importo della detrazione per lavoro dipendente. Nel caso di rapporti di
lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno
(inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente
ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la
detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto
al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione
per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già
stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da
altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. Qualora il
percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto
d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle
detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e darne evidenza
nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del reddito
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso
nell’ammontare comunicato.
Nel
punto 39 va indicato il
totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 30, 34, 35 e 36. Nel
caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le
detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l’importo
teoricamente spettante nei punti 30, 34, 35 e 36, nel presente punto andrà
indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in
relazione all’imposta lorda del percipiente.
Nei
punti da 45 a 48 vanno indicati i dati relativi
alla previdenza complementare.
In
particolare, va indicato:
Nel
punto 45 l’importo dei
contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di
lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si
rammenta che, dal periodo di imposta 2008, i contributi complessivamente
versati alla previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono
deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro
5.164,57.
Nel
punto 46 l’importo dei
contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché
eccedente il limite di euro 5.164,57, previsto dall’art. 10, comma 1, lett.
e-bis), del Tuir.
Nel
punto 47, da
compilare solo per i lavoratori
di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, va indicato l’importo
complessivo dei contributi versati dal lavoratore di prima occupazione
successiva al 1 gennaio 2007 e dal datore di lavoro limitatamente ai primi
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Nel
punto 51 vanno indicati i
contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (ad
esempio al FASI). Per quanto attiene la contribuzione versata alla Cassa Edile
di Brescia si rammenta che la somma relativa alle prestazioni di carattere
sanitario, da indicare nel punto 51, per l'anno 2008 era pari alla misura
dell'1,983% dell'imponibile Cassa Edile.
Si
rammenta che tali contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non
concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente nel limite di euro
3.615,20 annui.
Nei
punti da 77 a 80 vanno
indicati gli importi relativi alle somme erogate per prestazioni di lavoro
straordinario, supplementare e per premi di produttività (tra cui si ricorda
rientra anche l'E.E.T.) ai sensi del D.L. n. 93/2008,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008.
In
particolare nel punto 77 va indicata la quota della somma
erogata per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di
produttività fino a 3.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali
obbligatorie. Nel caso in cui sul suddetto importo sia stata applicata
l’imposta sostitutiva del 10% va indicato l’importo dell’imposta nel punto 78. Nel punto 79
va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto
delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso
nell’importo indicato al punto 78. Qualora il sostituto abbia assoggettato a
tassazione ordinaria l’importo di dette somme non eccedenti i 3.000 euro, tale
importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente
certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 77, avendo cura di
barrare il punto 80. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere
evidenziato nel punto 78. Nelle annotazioni (cod. AF) indicare la motivazione
per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su
dette somme.
Nei
punti da 107 a 118 vanno
indicati i dati relativi all’ammontare del TFR, e alle altre indennità, nonché
i relativi acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati
nell’anno 2008 ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.
Si
segnala che nel punto 107
vanno indicate le somme erogate, a titolo di TFR, nell’anno 2008, nel punto 108 quelle erogate in anni
precedenti, nel punto 109
la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo
2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.4.2008 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 3/2008); nei punti 110 e 112
rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni
precedenti - senza indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva.
Circa
l'ammontare del TFR erogato da riportare nei punti richiamati si ricorda che
esso va determinato al netto dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, al
netto di quanto destinato al fondo pensione complementare e comprensivo della
rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa
imposta sostitutiva dell’11%.
Il
sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli
importi erogati esposti nei punti 107 e 108, distinguendo quanto maturato fino
al 31.12.2000 e dal 1.1.2001.
I
punti da 276 a 279 riguardano
l'indicazione di quanto erogato in attuazione della misura fiscale di sostegno
a favore dei contribuenti a basso reddito prevista dal decreto legge n.
159/2007 e valevole per il solo anno 2007.
Dati previdenziali ed assistenziali (Parte C)
Anche
la certificazione CUD 2008 deve essere compilata, ai fini contributivi,
indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione
versata o dovuta, per quanto qui rileva, all’Inps, nonché l’importo dei
contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati e/o
dovuti all’Istituto.
L'inps
con circolare n. 21 del 19 febbraio 2009 ha chiarito che nel punto 4 del modello CUD 2009 "Dati previdenziali ed
assistenziali Inps", dove deve essere riportato l'imponibile previdenziale,
in ordine ai premi di risultato, e dunque per quanto attiene l'edilizia l'EET,
deve essere indicato l'intero importo erogato a titolo di EET compresa la parte
soggetta allo sgravio previsto dalla Legge n. 247/07 (cfr. da ultimo suppl. n. 1 al Not. n. 12/2008).