TERRE E ROCCE DA SCAVO - SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE
(D.L. n.185/08,
art.20, convertito in legge n.2/2009)
Fra le novità
introdotte dalla legge 2/2009, di conversione del c.d. decreto anticrisi
(D.L.185/2008), si segnala il recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE
sui rifiuti, relativamente alla parte in cui è previsto che il suolo non
contaminato e l’altro materiale allo stato naturale scavato nel corso
dell’attività di costruzione possa essere riutilizzato nello stesso sito in cui
è stato scavato.
Si tratta di una
misura che semplifica notevolmente la gestione delle terre e rocce da scavo
all’interno del cantiere di produzione.
L’art. 20 del
decreto legge 185/2008 - recependo la Direttiva Europea 2008/98/CE - inserisce
tra i materiali esclusi dall’applicazione della disciplina sui rifiuti (art.185
del D.lgs. 152/06), le terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate nel
sito di produzione.
Le terre e le
rocce da scavo, in questo caso, non sono rifiuti e conseguentemente non sarà
più necessario prevedere la redazione di un espresso progetto.
Si
ricorda che per quanto riguarda invece l’utilizzo delle terre e rocce da scavo
al di fuori del cantiere di produzione continuano ad applicarsi le regole
generali previste dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 (si veda in merito quanto
pubblicato sul Notiziario n.12/2008 del Collegio Costruttori).