EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NUOVA DELIBERA REGIONALE - D.G.R. N. 8745/2008
Sul 2° S.S. del
B.U.R.L. del 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la Delibera di Giunta regionale
n. 8745 del 22 dicembre 2008 recante “Determinazioni in merito alle
disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione
degli edifici” (il cui testo è pubblicato sul sito internet del Collegio
Costruttori www.ancebrescia.it in allegato alla pubblicazione di questo
articolo).
Tale provvedimento
va a modificare ed integrare la D.G.R. 5018/2007 e la D.G.R. 5773/2007. In
sostanza, il documento allegato alla delibera in oggetto e recante
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” è da ritenersi interamente sostitutivo dei pari documenti
allegati alle D.G.R. sopra richiamate.
Con la presente si
intendono evidenziare le differenze e gli adempimenti aggiuntivi rispetto alla
normativa regionale precedentemente in vigore.
Classificazione
energetica in base all’indice ETC
Accanto alla
classificazione energetica degli edifici basata sull’indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento dell’edificio
EPH, è stata introdotta ora anche la classificazione in base all’indice di
prestazione termica per la climatizzazione estiva o il raffrescamento ETC
calcolato secondo la procedura di calcolo di cui alla D.G.R. n. 5018/2007 e s.m.i.
L’applicazione di tale classificazione ha degli effetti solo ai fini
dell’attestato di certificazione energetica: l’edificio non dovrà rispettare,
infatti, alcun limite di prestazione termica per la classificazione estiva o il
raffrescamento, ma solamente (come già nella versione precedente della D.G.R.)
i limiti di EPH, così come riportato al capitolo 7 dell’allegato alla D.G.R. n.
8745, in oggetto.
Recupero
dei sottotetti a fini abitativi
I sopra richiamati
limiti di EPH devono essere rispettati, ora, anche in caso di recupero di
sottotetti a fini abitativi, equiparando di fatto tali interventi a una nuova
costruzione.
Sistemi
schermanti
In caso di nuova
costruzione, ristrutturazione edilizia - che coinvolga più del 25% della
superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto è asservito - e ampliamenti
volumetrici - semprechè il volume lordo a temperatura controllata o
climatizzato della nuova porzione sia superiore al 20% dell’esistente - è
obbligatoria l’installazione di sistemi schermanti, tali da ridurre del 70%
l’irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo
estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima irradiazione
solare incidente durante il periodo invernale.
In caso di
ristrutturazioni edilizie - che coinvolgano il 25% o meno della superficie
disperdente dell’edificio cui l’impianto è asservito - manutenzioni
straordinarie, ampliamenti volumetrici - semprechè il volume lordo a
temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione sia inferiore o
uguale al 20% dell’esistente - e nel caso di recupero di sottotetti a fini
abitativi, in alternativa ai sistemi schermanti di cui sopra, è consentito
impiegare sistemi filtranti che assicurino le stesse prestazioni.
In caso di
documentata impossibilità tecnica al raggiungimento del 70% di riduzione
dell’irradiazione solare massima estiva con i soli sistemi schermanti, è
consentita l’adozione combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti.
Requisiti
degli impianti
È confermato, al
paragrafo 6.5, in caso di nuova costruzione, nuova installazione o sostituzione
di impianti termici, l’obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di
energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria
attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia
rinnovabile. Si evidenzia, da un lato, l’eliminazione della deroga a tale
adempimento, prevista per gli edifici situati nei centri storici, che vedeva
ridotto al 20% la copertura del fabbisogno di energia primaria per acqua calda
sanitaria e, dall’altro lato, l’introduzione della possibilità di assolvere
tale adempimento utilizzando il contributo derivante da fonti di energia
rinnovabile, non solo per la produzione di acqua calda sanitaria, ma per il
riscaldamento e la climatizzazione invernale.
Al paragrafo 6.11
è previsto che in caso di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o
di ristrutturazione dell’impianto termico, qualora s’installi un generatore di
calore con efficienza crescente alla diminuzione della temperatura di mandata
(quali caldaie a condensazione o pompe di calore), l’impianto termico deve
essere dimensionato (nel caso in cui non vi siano impedimenti tecnici
oggettivi) in modo tale che la temperatura di mandata non sia superiore a 50°C
oppure che la temperatura di ritorno non sia superiore a 35°C.
In caso di nuova
costruzione e nei casi di nuova installazione o sostituzione di impianti
termici, qualora il fluido termovettore sia aria, il rendimento dell’impianto
termico deve essere superiore a [65+3*log10(Pn)]% e non [75+3*log10(Pn)]% come
previsto per gli impianti termici che utilizzano acqua quale fluido
termovettore (Allegato A.3).
Al paragrafo 6.5 è
introdotto l’obbligo di trattamento dell’acqua utilizzata in impianti termici
nei casi di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o sostituzione
di impianti termici.
È confermato
l’obbligo di predisporre la termoregolazione e la contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare - in caso di nuova costruzione e nei casi di
nuova installazione o sostituzione di impianti termici - ed è, altresì,
obbligatorio il rispetto, da parte di tali apparecchiature, delle norme UNI in
vigore, con un errore di misura inferiore al 5%.
In caso di
installazione di pompe di calore, ai sensi della D.G.R. in oggetto,
nell’Allegato A.5 sono indicati i valori limiti di prestazione energetica
richiesti.
Attestato
di certificazione energetica degli edifici
L’attestato di
certificazione energetica può riferirsi a più unità immobiliari qualora si
verifichino tutte le seguenti condizioni:
a) tali unità
abitative facciano parte di un medesimo edificio;
b) siano servite
dallo stesso impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al
solo riscaldamento;
c) abbiano la
medesima destinazione d’uso;
d) sia presente un
unico proprietario o un amministratore.
L’obbligo di
dotazione, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica
è, altresì, previsto per tutti gli interventi di sostituzione di impianto
termico centralizzato in favore di impianti termici autonomi per ciascuna
unità, in caso di edifici costituiti da quattro o più unità abitative.
È in capo al
proprietario, e non più al soggetto certificatore, la consegna al Comune
dell’attestato di certificazione energetica unitamente alla ricevuta del
catasto energetico ed alla dichiarazione di fine lavori.
Nell’ambito della
certificazione energetica, si ritiene opportuno ricordare le scadenze temporali
legate a tale adempimento. È infatti obbligatorio dotarsi, al termine dei
lavori, dell’attestato di certificazione energetica (come previsto dal capitolo
6 dell’allegato alla D.G.R. in oggetto):
a) a decorrere dal
1° settembre 2007, per tutti gli edifici nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell’intero edificio. Tale decorrenza è obbligatoria anche per tutti
gli edifici e le unità immobiliari per i quali si voglia ricorrere ad incentivi
e ad agevolazioni di qualsiasi natura;
b) a decorrere dal
1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010 (si registra una modifica di
quest’ultimo termine temporale, che, infatti, precedentemente era fissato per
1° luglio 2009) per tutti gli edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero edificio;
c) a decorrere dal
1° gennaio 2008, nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia Plus
nuovi o rinnovati e relativi ad edifici privati o di proprietà pubblica;
d) a decorrere dal
16 gennaio 2009, per tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici di proprietà
pubblica o nei quali figura come committente un soggetto pubblico;
e) a decorrere dal
1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità
immobiliari;
f) a decorrere dal
1° luglio 2010, nel caso di contratti di locazione.
In tema di targa
energetica, è confermato l’obbligo della dotazione per edifici di proprietà
pubblica o ad uso pubblico. La novità è che ora è possibile richiederla per
tutti gli edifici privati che hanno provveduto a dotarsi di attestato di
certificazione energetica. Inoltre, tale targa sarà rilasciata dall’Organismo
regionale di certificazione (in seguito a richiesta del soggetto
certificatore), con un costo di 50Euro, e non più dal Comune.
Soggetto
certificatore
La delibera in
oggetto aggiunge ai titoli di studio che permettono di accreditarsi presso la
Regione in qualità di soggetto certificatore, il diploma di perito agrario.
È, inoltre,
fissata, segnando una novità rispetto alla previgente normativa, in tema di
accreditamento del soggetto certificatore, il 31 gennaio 2009 quale ultima data
utile per dimostrare di possedere un’adeguata competenza tramite curriculum: a
partire dal 1° febbraio 2009 coloro i quali vorranno accreditarsi quali
soggetti certificatori, dovranno frequentare specifici corsi di formazione per
certificatori energetici organizzati da soggetti accreditati da Regione
Lombardia.
In conclusione, si
segnala che la Regione Lombardia, tramite semplice decreto del direttore
generale compente si riserva la possibilità di modificare ed integrare, oltre
alla procedura di calcolo di cui al paragrafo 8.1 dell’allegato alla D.G.R. in
oggetto (come già previsto in precedenza), anche i requisiti di prestazione
energetica disciplinati ai capitoli 5, 6 e 7 (rispettivamente afferenti ai
requisiti minimi dell’involucro edilizio, ai requisiti degli impianti e ai
requisiti di prestazione energetica del sistema edificio-impianto termico).
Delibera di
Giunta regionale n. 8745 del 22 dicembre 2008 - “Determinazioni in merito
alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la
certificazione degli edifici”
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