APPALTI
PUBBLICI - ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEL DURC DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE -
ART. 16 BIS D.L. 185/2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009,
suppl. ord. n. 14, è stata pubblicata la Legge n.
2/2009 recante “Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese”, di
conversione del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 c.d. Decreto “Anticrisi”.
Si segnala in particolare che l’art. 16bis della Legge
in commento prevede al comma 10 che: “in attuazione dei principi stabiliti
dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e dall’art. 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
dagli istituti o dagli altri enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
è richiesto dalla legge”.
Pertanto, alla luce della previsione legislativa in
parola, le stazioni appaltanti richiedono direttamente il DURC agli istituti o
agli altri enti abilitati in occasione degli appalti pubblici, sia per la fase
di aggiudicazione della gara, sia per i singoli Sal,
nonché per il saldo e il collaudo finale.
Tale previsione è già contenuta, sebbene in forma
facoltativa, nell’art. 3 del D.M. 24 ottobre 2007 (cfr. Not.
n. 2/2008) che statuisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche medesime,
nell’ambito delle procedure di appalto, di procedere direttamente alla
richiesta del documento.
La novità comporta ora un
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere esse stesse il Durc, con effetti positivi sia in termini di semplificazione
amministrativa che di soluzione al fenomeno della falsificazione dei Durc.