RIEPILOGO
DELLA DISCIPLINA E DEGLI ASPETTI FISCALI E GESTIONALI DELLE ASSOCIAZIONI
TEMPORANEE DI IMPRESE
SOGGETTI AMMESSI A RIUNIRSI IN
A.T.I.
Nel nostro ordinamento si assiste alla presenza di
una pluralità di forme associative più o meno complesse, tutte finalizzate alla
realizzazione di uno scopo comune.
L’art. 34 del Codice degli appalti, il Decreto
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, oltre ai soggetti singoli, annovera
varie forme aggregative che possono essere ammesse alla partecipazione di
pubblici appalti di lavori, singolarmente individuate come segue:
a) la società commerciale, dove lo scopo
comune ai soci è quello di ripartire gli utili (e le perdite) derivanti
dall’esercizio di un’attività economica; essa può assumere una delle tipologie
previste dal codice civile, ognuna delle quali prevede un differente regime di
responsabilità, nonché una diversa forma di organizzazione.
Se il fine perseguito è di tipo mutualistico, ossia
quello di acquisire beni, servizi, o occasioni di lavoro a condizioni più
vantaggiose di quelle che si otterrebbero presentandosi singolarmente sul
mercato, allora si è in presenza di società cooperative o di mutue assicuratrici.
In queste ultime, in particolare, lo scopo è quello di ripartire determinati
rischi tra i soci assicurati, avvalendosi di un fondo appositamente creato.
Oltre a questa figura vanno qui annoverati gli
imprenditori individuali, anche artigiani.
b) i consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 41dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, figura costituita per
il solo ambito dei lavori pubblici, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice
dei contratti pubblici;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
di cui tratta il presente studio preferendo la precedente dizione di
associazioni temporanee di imprese – in sigla A.T.I. -, costituiti dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter
del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; a questi si applicano le disposizioni
previste per le associazioni temporanee;
f-bis) operatori economici stabiliti in altri
Stati membri, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Dall’elencazione fatta si evince come diverse siano
le figure di “Consorzio” ammesse dalla legge. Solo ad alcune di esse si
applicano le medesime norme dell’associazione temporanea di impresa e più
precisamente solo ai consorzi elencati alla lettera e) (consorzi ordinari di
concorrenti).
Detto consorzio ha lo scopo di creare
“un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate
fasi delle rispettive imprese”; esso può avere semplicemente attività interna o
essere titolare di diritti e obblighi nei confronti dei terzi. Lo scopo
consortile può essere perseguito anche da società create nelle forme previste
per le società commerciali, in tal caso si è in presenza delle società
consortili regolate all’art. 2615 ter del codice
civile.
Rispetto a tutte queste tipologie le associazioni
temporanee sono senza dubbio più flessibili.
In primo luogo infatti non vi è la necessità di
costituire giuridicamente l’associazione, potendo essere ammessi alla
partecipazione alla gara d’appalto sulla base di una semplice dichiarazione di
intenti, senza firma autentica con la quale i futuri soggetti che costituiranno
l’associazione esplicitano la loro volontà a costituirla solo qualora rimangano
aggiudicatari della gara e solo dopo tale aggiudicazione.
Inoltre presentano il vantaggio di non vincolare tra
loro le imprese partecipanti, se non per il periodo di durata del singolo
appalto; infatti, una volta terminata l’esecuzione del contratto, si
esauriscono anche i diritti e gli obblighi tra le associate. In tutte le altre
forme sopra esposte il motivo della coesione tra i partecipanti non è dato da
un’occasionale contratto, ma da tutta una serie di attività ben più complesse,
che comportano anche un tempo medio di esistenza del vincolo più lungo.
Altra caratteristica importante è che nel corso di
esecuzione dell’appalto, le imprese riunite in A.T.I. conservano la loro
autonomia fiscale e gestionale. Questa prerogativa non è riscontrabile invece
nelle altre forme associative, dove il raggruppamento diventa il soggetto di
riferimento nei confronti dei terzi, e agisce assumendo situazioni giuridiche
proprie; principio questo ancora più evidente quando si è in presenza di
società con personalità giuridica.
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI
A.T.I. E DI OPERE SCORPORABILI
L’associazione temporanea di imprese, introdotta
nell’ordinamento italiano nel 1977 con la prima legge di recepimento delle
disposizioni comunitarie in ambito di appalti pubblici, è un accordo con il
quale una o più imprese (denominate mandanti) conferiscono ad un’altra impresa
(qualificata capogruppo o mandataria) un mandato collettivo speciale con
rappresentanza, in forza del quale la capogruppo presenta un’offerta per conto
proprio e delle sue mandanti. Tale definizione è desumibile dalla lettura
dell’art. 34, comma 1, lett. d), del Codice degli appalti ed è utilizzabile
nelle diverse procedure di affidamento di lavori pubblici. Il mandato conferito
è un atto che ha natura contrattuale, di conseguenza tra le varie partecipanti
si determinano diritti ed obblighi che si esauriscono con la conclusione del
contratto d’appalto.
Sulla base delle disposizioni legislative dettate nel
Codice degli appalti, D. Lgs. 163/2006, e nel
Regolamento degli appalti pubblici, D.P.R.554/1999, è possibile costruire
diverse configurazioni di A.T.I., che variano a seconda della tipologia dei
lavori da eseguire e soprattutto sulla base delle qualificazioni SOA delle
imprese associate. L’A.T.I. può quindi essere:
- Orizzontale,
- Verticale,
- Mista
- con Cooptate
Per comprendere a fondo le differenze fra le varie
tipologie è importante chiarire il concetto di opere scorporabili. Tale
concetto è spiegato all’art. 37, comma 1 del Codice secondo cui “per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti”; per cui in un
bando oltre ad essere specificata la categoria prevalente (che non può che
essere una come prevede l’art. 73 del DPR 554/1999 “Nei bandi per l’appalto di
opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di
opere generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la
categoria dei lavori da appaltare”) devono essere indicate le opere che possono
essere considerate come separate da quelle che attengono strettamente
all’oggetto dell’appalto (sempre nell’art. 73 al comma 2: “Nel bando di gara è
indicato . . ., nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o
specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e
categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili in
cottimo, oppure scorporabili.”).
Il concetto di opere scorporabili non va confuso con
quello di “ulteriori categorie” previsto al secondo comma dell’art. 118 del
DLgs. 163/2006. Quest’ultimo attiene a tutte quelle fasi lavorative che possono
essere indicate nei bandi al fine di ammettere il subappalto totale delle
stesse, ovvero devono essere desunte dagli elaborati di progetto.
Considerato il tenore del titolo VI
del Regolamento degli appalti pubblici, “Soggetti abilitati ad assumere appalti
pubblici” si ritiene che non possano far parte di un’associazione soggetti
privi di qualificazione S.O.A..
Qualora un’impresa singola abbia ricevuto l’invito
per partecipare singolarmente ad una gara d’appalto, può presentarsi quale
capogruppo di associazione temporanea di imprese.
Si effettua di seguito una disamina delle diverse
tipologie di A.T.I. ammissibili.
A.T.I. ORIZZONTALE
Quando due o più imprese sono qualificate SOA nella
categoria prevalente, esse possono riunirsi per cumulare le proprie iscrizioni
e formare così un’A.T.I. di tipo orizzontale. Tale concetto è ora chiaramente
esplicitato dal comma 1, art. 37 del D.Lgs. 163/2006:
“per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.”.
L’art. 95 del DPR 554/1999 stabilisce che “per le
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale” gli importi di
qualificazione SOA richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono
essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante
percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti (SOA) in
misura maggioritaria.” Il requisito richiesto alla capogruppo di possedere la
qualificazione “maggioritaria” è riferito non alla qualificazione risultante
dall’attestato SOA, ma alla qualificazione utilizzata nel singolo appalto.
Volendo esemplificare, in un appalto di 1 milione di euro potrà essere
capogruppo di un’ATI costituita da due soggetti l’impresa qualificata per la
classifica II (poco più di mezzo milione di euro), anche se la mandante fosse
qualificata nella classifica VIII (cioè per importo illimitato).
Ciascuno degli importi delle qualificazioni delle
imprese associate è maggiorato di un quinto così come avviene per le imprese
che partecipano singolarmente; ciò è stabilito all’art. 3, comma 2, del D.P.R.
34/2000.
“L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la
loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché
nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.” (comma 5, art. 37, D.Lgs. 163/2006). Se una delle imprese non adempie ai suoi
obblighi contrattuali, verso la stazione appaltante come verso i propri
subappaltatori, le altre imprese sono tenute ad assumere tali adempimenti,
fermo restando il diritto di rivalsa che hanno nei confronti dell’impresa
insolvente. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina
la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché
nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
A.T.I. VERTICALE
Qualora nel bando di gara siano indicate opere
scorporabili, è possibile per più imprese costituire un’A.T.I. di tipo
verticale. “Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale
si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si
intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel
bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;”, così recita il comma 1
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. L’art. 95, comma 3
del DPR 554/1999 specifica poi che per le associazioni temporanee di imprese di
tipo verticale, gli importi di qualificazione “sono posseduti dalla capogruppo
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che
intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.
In questa configurazione di associazione, la
mandataria deve perciò possedere la qualificazione SOA nella categoria
prevalente per un importo pari alla differenza tra quello a base d’asta ed il
totale di quanto assunto dalle mandanti, mentre le opere scorporabili possono
essere assunte da ciascuna mandante secondo le categorie di qualificazione e
per gli importi richiesti dal bando per tali opere (vedasi comma 6, art. 37 del
Codice degli appalti).
La struttura qui esposta prevede anche un regime di
responsabilità differente da quello previsto per l’A.T.I. orizzontale, in
quanto ciascuna mandante è responsabile solo per le opere da essa eseguite,
mentre la capogruppo ha la responsabilità solidale per tutti i lavori oggetto
dell’appalto, come stabilito dal comma 5 del D.Lgs.
163/2006).
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina, nell’ambito ora detto, la loro responsabilità solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel
caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
A.T.I MISTE
La norma consente la presenza contemporanea in
un’unica associazione delle due tipologie ora descritte. Sostanzialmente si
tratta della possibilità che in un’associazione verticale la qualificazione
nella categoria prevalente e/o nelle categorie scorporabili venga soddisfatta
da più imprese raggruppate in senso orizzontale (“I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche
da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.”,
comma 6, art. 37, D. Lgs. 163/2006).
A.T.I. CON IMPRESE COOPTATE
Questo tipo di associazione è previsto all’art. 95,
comma 4, del DPR 554/1999, ed è stato introdotto nel 1984 per favorire ed
incentivare la partecipazione agli appalti in forma aggregata. Alla base di
questo schema vi è un’impresa singola o un’A.T.I. che già possiedano tutti i
requisiti previsti dal bando per l’ammissione alla gara, che coopta, cioè
associa, una o più imprese, purchè qualificate SOA,
anche se per categorie ed importi diversi da quelli previsti dal bando. Tali
imprese possono eseguire singolarmente lavori per un importo non superiore alla
somma degli importi di qualificazione posseduti, aumentati di un quinto, ma che
comunque cumulativamente non superino il 20% dell’importo posto a base di gara.
Come sarà più oltre precisato, nell’atto di costituzione di un’A.T.I. di questo
tipo è opportuno evidenziare con chiarezza quali sono le mandanti che partecipano
all’A.T.I. come imprese cooptate. Il fatto che queste ultime abbiano la
qualificazione per categorie diverse da quelle previste dal bando non rileva ai
fini dell’affidabilità dei lavori dalle stesse eseguiti, in quanto per questi
risponde direttamente la capogruppo. In questo modo è data però la possibilità
all’impresa cooptata di acquisire la capacità tecnica necessaria per ottenere
la qualificazione SOA in categorie che non possiede.
I lavori che l’impresa cooptata può eseguire possono
essere di qualsiasi tipo, e rientrare quindi o nella categoria prevalente o in
una qualsiasi delle altre fasi lavorative.
A.T.I. OBBLIGATORIE
L’art. 37, comma 11, del Codice degli appalti, D.Lgs. 163/2006, nel testo attuale, risulta di non facile
lettura e con non poche difficoltà interpretative.
Si ritiene però di poter riassumere tale norma
secondo le seguenti linee.
Ove il bando di gara preveda opere scorporabili,
normalmente denominate “superspecializzate”,
specificamente individuate dall’art. 72, comma 4, del DPR 554/1999 e più oltre
elencate, e qualora l’importo di una singola categoria risulti superiore sia al
15% dell’importo a base di gara, sia a 150.000 euro, nasce l’obbligo per il
soggetto offerente di essere qualificato SOA anche in tale categoria per importo
adeguato. Pertanto qualora l’offerente non abbia tale qualificazione avrà
l’obbligo di associarsi con un soggetto qualificato adeguatamente nella
specifica categoria superspecializzata (salvo
ricorrere all’istituto dell’avvalimento per coprire
tale qualificazione).
Il soggetto qualificato nella categoria superspecializzata dovrà eseguire in proprio almeno il 70%
dei lavori di detta categoria potendo ricorrere al subappalto solo fino al 30%,
similmente alle opere della categoria prevalente. “L’eventuale subappalto non
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la
stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto
di subappalto”; in tal caso, “gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata
di pagamento” (art.37, comma 11 e art. 118, comma 3 del Codice).
Il seguente elenco di opere “superspecializzate”
è previsto dall’art. 72, comma 4, del Regolamento Generale degli appalti
(D.P.R. 554/1999), mentre l’individuazione della relativa categoria SOA (come
da D.P.R. 34/2000) è opera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici,
in quanto al momento dell’approvazione del Regolamento Generale non era ancora
stato approvato il DPR 34/2000:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate
di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico (cat. OS2);
b) l’installazione, la gestione e la manutenzione
ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione,
di cucina e di lavanderia (cat. OS3);
c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di
impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto
(cat. OS4);
d) l’installazione, gestione e manutenzione di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione (cat. OS5);
e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili (cat.
OS30);
f) i rilevamenti topografici speciali e le
esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali (cat. OS20);
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di
terreni, i pozzi (cat. OS21);
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e
nocivi (cat. OG12);
i) i dispositivi strutturali, i giunti di
dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di
elementi prefabbricati prodotti industrialmente (categorie OS13, a cui si
ritiene opportuno aggiungere anche le categorie OS18 e OS33);
m) l’armamento ferroviario (cat. OS29);
n) gli impianti per la trazione elettrica (cat.
OS27);
o) gli impianti di trattamento rifiuti (cat. OS14);
p) gli impianti di potabilizzazione (cat. OS22).
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
ALLA COSTITUZIONE DI UN’A.T.I. - OFFERTA - CAUZIONE
“E’ consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti” in ATI “anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.” Questo il testo del comma 8, dell’art. 37 del Codice. Quando pertanto
più imprese decidono di presentare congiuntamente un’offerta dovranno:
- “l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno l’associazione (cfr. art. 37, comma 8 del Codice).
Pertanto nel caso di offerta mediante percentuale di sconto dovrà essere
apposta sulla stessa la firma dei legali rappresentati di tutte le imprese
associate, se possibile con il relativo timbro. Nel caso di offerta a prezzi
unitari, le firme dei legali rappresentanti di ciascun associato (e se possibile
anche i timbri) dovranno essere apposte al piede di ogni foglio, sull’ultimo
foglio a conferma dell’offerta e per ogni correzione, che la norma vuole sia
confermata dall’offerente.
- presentare in forma congiunta la garanzia a
corredo dell’offerta: la fideiussione assicurativa, per la costituzione
della cauzione provvisoria. Pur non essendo disciplinata per questo aspetto, la
garanzia è stata oggetto di svariate recenti pronunce giurisprudenziali, che
sostanzialmente ripetono lo stesso concetto: la fideiussione deve essere
firmata (e timbrata) da tutti gli associati e non solo dalla capogruppo.
- presentare una dichiarazione di impegno a
costituire l’associazione, utilizzando il modulo eventualmente predisposto
dall’amministrazione e allegato al bando, oppure presentare una propria
dichiarazione secondo lo schema qui più oltre riportato. Tale dichiarazione
deve essere firmata da tutte le imprese associate e inserita nella busta della
documentazione (qualora il bando preveda due buste, l’una per la documentazione
e l’altra per l’offerta, salvo diverse e specifiche prescrizioni del bando cui
è necessario attenersi, è preferibile inserire tale dichiarazione nella busta
della documentazione. E’ comunque possibile inserirla nella busta dell’offerta,
considerata la dizione letterale della norma che parla di offerta che deve
contenere l’impegno a costituire l’ATI (art. 37, comma 8, del Codice). La
dichiarazione deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, i soggetti riuniti in associazione conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza d uno di essi, da indicare in sede di offerta
e qualificato come mandatario o
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
altre imprese associate. Il significato e la forma del mandato verrà più oltre
esaminato.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ALL’A.T.I.
Oltre all’accenno presente nel comma 4, dell’art. 93,
del DPR 554/1999, il comma 13 del già ricordato art. 37 del Codice impone ai
concorrenti riuniti di eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’A.T.I.. Come perciò chiarito dalla giurisprudenza sussiste
l’obbligo di inserire, nella dichiarazione di impegno a costituire
l’associazione, la quota di partecipazione di ciascun soggetto
all’associazione. Tale quota non sarà modificabile in sede esecutiva. Si consiglia a tal fine di dichiarare per
ciascuna impresa le opere che eseguirà, il relativo importo e la corrispondente
percentuale rispetto all’importo a base di gara.
SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
“Le seguenti imprese:
1) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
2) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
3) impresa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
4) impresa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa . . . . .
. . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
1) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . .
eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . , inquadrate nella
categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per
il . . . . . .% dell’importo a base di gara.
2) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . .
eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria
. . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . .
. . . % dell’importo a base di gara.
3) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . .
eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria
. . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . .
. . .% dell’importo a base di gara.
4) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . .
eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria
. . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . .
. . . % dell’importo a base di gara.”
. . . . . . . . . , lì . . . . . . . .
1) Timbro e firma
2) Timbro e firma
3) Timbro e firma
4) Timbro e firma
MANDATO PER LA COSTITUZIONE DI
A.T.I.
La definizione di mandato è contenuta all’art. 1703
del codice civile, secondo cui esso è un contratto mediante il quale una parte
si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte. Per
poter individuare gli elementi che caratterizzano il mandato per la
presentazione di un’offerta congiunta, tale nozione va interpretata alla luce
sia di quanto è già stato detto in riferimento alla definizione di A.T.I., sia
di ciò che è disposto nella normativa speciale in tema di lavori pubblici. Le caratteristiche
che si ricavano sono così sintetizzabili.
Specialità: il mandato è riferito ad attività ben
determinate che a loro volta comprendono tutti gli atti strumentali al
compimento di quelli per cui è stato rilasciato. Gli atti giuridici da compiere
nella fattispecie sono tutti gli atti che attengono alla presentazione
dell’offerta e, nel caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto. In
merito a questo punto si pone il problema della validità del mandato originario
per partecipare ad una gara precedentemente andata deserta. Fermo restando il
principio secondo il quale il mandato si riferisce ad un appalto specifico, si
può ritenere in questo caso valido l’utilizzo dello stesso per l’affidamento
degli stessi lavori in un secondo esperimento di gara.
Collettività: in presenza di più di un mandante il
mandato viene conferito congiuntamente da tutti, si intende quindi preclusa la
possibilità che ciascuna impresa mandante determini condizioni specifiche
relative alla propria partecipazione al raggruppamento.
Conferimento di rappresentanza: la capogruppo ha la
rappresentanza attiva e passiva e quindi può agire, anche in sede processuale,
sia in nome proprio che per conto delle mandanti, tale rappresentanza è
conferita mediante una procura in virtù della quale la capogruppo ha il potere
di utilizzare il nome del mandante, e di impegnarlo nei confronti
dell’amministrazione appaltante. La rappresentanza processuale è esclusiva, ma
tale prerogativa è andata affievolendosi negli anni ad opera della giurisprudenza,
che ha ammesso i ricorsi anche delle mandanti prima dell’aggiudicazione, o nel
caso di inerzia della mandataria.
Non onerosità: il mandato è gratuito, per cui nessun
compenso viene riconosciuto alla capogruppo per il fatto di contrattare con la
stazione appaltante anche per le mandanti; questo principio deroga alla
presunzione di onerosità del mandato prevista all’art. 1709 del codice civile.
Irrevocabilità: questo principio deriva dalla natura
di mandato improprio (in rem propriam), e trova
supporto nel fatto che anche la revoca per giusta causa non ha effetto nei
confronti della stazione appaltante, quindi, l’offerta, e nel caso di
aggiudicazione il contratto d’appalto, restano in vita anche in presenza di
fatti talmente gravi da far venir meno il vincolo fiduciario tra le imprese che
rendano impossibile la prosecuzione del rapporto. Si è voluto con tale
previsione creare un vincolo tra le imprese stabile e immodificabile per tutta
la durata del rapporto contrattuale.
FORMA E CONTENUTO DELLA PROCURA
Il mandato per la costituzione di un’A.T.I. deve
risultare da una scrittura privata autenticata (comma 15 dell’art. 37 del
Codice). Se considerata singolarmente, questa prescrizione può dar luogo a
dubbi circa i soggetti legittimati ad autenticare tale scrittura, ed infatti,
in qualche occasione si è reso necessario l’intervento del giudice
amministrativo per escludere la competenza del segretario comunale, o di altro
ufficiale da esso incaricato, all’autentica di tale atto.
Tale soluzione è giustificata dal contenuto dell’art.
1392 del codice civile secondo cui “la procura non ha effetto se non è
conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante (nella
fattispecie la capogruppo) deve concludere.”.
Già prima, il regolamento sulla contabilità di Stato
(r.d. 827/1924) al capo IV sez. I dettava una serie di norme riguardanti la
forma che il contratto pubblico d’appalto doveva assumere, e in particolare con
un rinvio alla legge notarile, il che non lasciava dubbi sul fatto che il contratto
d’appalto di opere pubbliche dovesse risultare da atto autenticato da un
notaio. Di conseguenza, per le considerazioni fatte sopra, anche il mandato,
con la relativa procura, deve essere conferito in questo modo. Nulla in merito
è sinora variato
La normativa civilistica prescrive la forma ad substantiam, vale a dire che una forma diversa comporta la
nullità con conseguente esclusione dalla gara.
Per quanto riguarda il contenuto minimo essenziale
del mandato, non esiste una normativa specifica in merito, ma si ritiene
opportuno segnalare alcuni elementi necessari ai fini dell’esatta
identificazione dell’oggetto dell’atto in esame:
a) dati identificativi delle parti che intervengono
alla costituzione del mandato quali rappresentanti delle imprese associanti,
b) riferimento allo specifico appalto per il quale
sarà presentata l’offerta congiunta,
c) il tipo di associazione che si intende costituire,
d) riferimento alle qualificazioni possedute dalle
imprese,
e) nel caso vi siano imprese cooptate individuazione
delle stesse,
f) quota di partecipazione all’A.T.I. di ciascuna
impresa
g) identificazione della mandataria e del legale
rappresentante che agisce per l’esecuzione del mandato,
h) poteri conferiti a tale soggetto,
i) sottoscrizione del notaio.
Schemi di tale atto, comprendente sia il mandato che
la procura, potranno essere richiesti agli uffici del Collegio Costruttori.
REGOLAMENTO DEL MANDATO
Oltre al mandato e alla procura, le parti che si
associano di norma stipulano anche un altro atto e cioè il regolamento di
mandato. Si tratta di un contratto di natura privatistica attraverso il quale
le imprese disciplinano i rapporti interni (divisione delle quote dei lavori,
partecipazione agli utili e ai costi, modalità di ripartizione degli incassi,
ecc.).
L’atto in questione non ha alcun effetto nei
confronti dell’amministrazione appaltante, per cui se un’impresa associata non
si attiene alle disposizioni in esso contenute, la sua inadempienza non solleva
il raggruppamento dalle sue responsabilità per ciò che concerne gli obblighi
contrattuali.
Schema di tale atto potrà essere richiesto agli
uffici del Collegio Costruttori.
SUBAPPALTI
La disciplina dell’associazione temporanea prevede
che unico interlocutore con la stazione appaltante sia il soggetto capogruppo.
Sarà quindi costui a dover inoltrare al committente le richieste di subappalto
predisposte da ciascun associato in relazione alle parte di opere di sua
spettanza e nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa di
settore. Rimane sottinteso che la responsabilità solidale tra appaltatore e
subappaltatore, sia da intendere come corrente tra la singola impresa associata
e il proprio subappaltatore con cui ha stipulato apposito contratto scritto di
subappalto.
Il subappaltatore verrà liquidato dal soggetto
associato che gli ha affidato il lavoro. Unica eccezione è quella, già
richiamata in precedenza, prevista dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. Ove cioè oggetto del subappalto siano
opere rientranti nelle categorie “super specializzate” di cui al medesimo comma
11, “la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti
del contratto; si applica” in proposito “l’art. 118, comma 3, ultimo periodo,
della medesima norma: “gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.”.
Concludendo su questo aspetto, le incombenze legate
al subappalto devono seguire il seguente iter:
- la fase lavorativa da subappaltare deve essere
citata al momento dell’offerta;
- l’associato deve sottoscrivere un contratto con il
proprio subappaltatore, da cui risulti che i prezzi concordati non sono
inferiori al 20% rispetto a quelli di acquisizione del lavoro da parte
dell’ATI;
- l’associato trasferisce alla capogruppo che la
inoltrerà alla stazione appaltante la seguente documentazione: 1)l’istanza di subappalto indirizzata alla
stazione appaltante; 2) copia del contratto (che può essere trasmesso anche
separatamente, ma comunque almeno venti giorni prima dell’inizio dei relativi
lavori); 3) l’attestazione dei requisiti di qualificazione (SOA oltre i 150.000
euro) del subappaltatore; 4) attestazione antimafia del subappaltatore; 5)
dichiarazione circa la presenza o meno di eventuali forme di controllo, ai
sensi dell’art, 2359 del codice civile, tra associato-appaltatore e il proprio
subappaltatore;
- la capogruppo trasmette tale documentazione alla
stazione appaltante: da tale momento scattano i termini per il
“silenzio-assenso” alla richiesta, che si forma normalmente dopo 30 giorni
(dopo 15 per subappalti di importo inferiore al 2% dell’appalto);
- sempre tramite la capogruppo, l’associato trasmette
al committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza;
- ancora tramite la capogruppo, l’associato trasmette
al committente prima del pagamento di ogni S.A.L. e
dello stato finale, il DURC del subappaltatore
REGIME FISCALE E PAGAMENTI
Il comma 17, dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 prevede che “Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.” Del medesimo tenore è il comma 7 dell’art.
95 del DPR 554/1999: “il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali
e degli oneri sociali.”
Il legislatore ha voluto perciò affermare con
decisione che il rapporto associativo di un’A.T.I. non determina nuove
posizioni in merito agli obblighi, ed ai conseguenti adempimenti, sia sul piano
fiscale che su quello previdenziale. Pertanto per i rapporti fiscali nascenti
dal contratto di appalto ogni impresa associata intrattiene i rapporti con la
stazione appaltante; similmente stipulerà in proprio i contratti di subappalto
cui seguirà la relativa fatturazione tra singolo associato e proprio
subappaltatore. Ma soprattutto ciascun associato non potrà emettere fattura,
per la parte di lavoro eseguita, nei confronti della capogruppo, ma del
soggetto committente. Operando diversamente, è cioè mediante fatturazione pro
quota dall’associato alla capogruppo e da questi, per il tutto, al soggetto
committente, si presupporrebbe un rapporto di subappalto e non quello
associativo.
Pur non ravvisando in tale prassi un comportamento
elusivo nei confronti del fisco, si tratta di una prassi non condivisibile. Il
presupposto impositivo perché possa essere emessa una fattura è la prestazione
lavorativa che l’associato ha reso nei confronti di chi gli ha commissionato il
lavoro, e perciò del committente e non della capogruppo. Tali prassi peraltro
gonfierebbe impropriamente la cifra d’affari della capogruppo e il doppio giro
di fatturazione darebbe la possibilità sia all’associato che alla capogruppo di
documentare la medesima parte di lavoro ai fini di conseguire una doppia
qualificazione SOA.
Non è nemmeno attuabile lo schema di imputare una
quota percentuale forfettaria a ciascun associato per quanto attiene bolle di
consegna, fatture e pagamenti, anche laddove sussista la materiale
impossibilità di frazionare la esecuzione dei lavori. In tale caso il
legislatore ha appositamente previsto la possibilità di dar vita ad un unico
centro di imputazione di costi e ricavi mediante la costituzione di un’apposita
società operativa, esplicitata nel successivo capitolo.
In conclusione per quanto riguarda i pagamenti
lo schema è il seguente:
- la capogruppo firma i documenti contabili di tutto
il lavoro e provvede ad esplicare le eventuali riserve anche per i lavori
eseguite dalle associate;
- ogni impresa associata predispone nei confronti del
soggetto committente la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello
specifico S.A.L.;
- il committente a fronte di ogni S.A.L.
emette un unico mandato di pagamento per un importo pari alla somma delle
fatture emesse da ogni associato e ricevute dalla capogruppo;
- la somma del mandato viene riscossa dal legale
rappresentante della capogruppo;
- il legale rappresentante della capogruppo suddivide
il corrispettivo pro quota ad ogni associato corrispondente all’importo
fatturato.
A conclusione dell’esame degli aspetti fiscali è
forse opportuna una puntualizzazione.
Non solo le imprese appaltatrici riunite in A.T.I.
attuano percorsi operativi con risvolti gestionali e fiscali non corretti.
Vi sono anche non poche pronunce degli uffici
ministeriali (ministero delle finanze) che non conoscendo appropriatamente la
disciplina degli appalti pubblici, e delle A.T.I. in particolare, a volte
ipotizzano modalità operative che non son compatibili con dette norme.
Il fatto che gli uffici ministeriali nei loro
pronunciamenti facciano riferimento ad ipotesi non contemplate dalla normativa
sui pubblici appalti, non consente la loro applicazione, salvo che
successivamente la normativa non vari nel senso già esaminato dai
pronunciamenti ministeriali.
Tra i pronunciamenti che nel tempo si sono avuti da
parte del ministero sembra utile rammentarne alcuni.
Risoluzione del 11/11/1991 prot.
445923
Oggetto:Iva. Associazione temporanea di imprese.
Fatturazione.
Con la nota che si riscontra, codesto Ministero ha
chiesto di conoscere se le prestazioni eseguite dall’associazione temporanea di
imprese indicata in oggetto debbano essere fatturate dalla società capogruppo,
cui e’ stato conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza,
ovvero dalle singole imprese.
Al riguardo si osserva che l’associazione temporanea
viene considerata soggetto autonomo ai fini IVA quando l’appalto, per la
particolare natura delle opere da eseguire, non e’ separabile tra le varie
imprese. Nel caso specifico invece, come si rileva dal protocollo di accordo,
ciascuna società resta indipendente e provvede autonomamente all’esecuzione,
gestione amministrazione della propria parte di attività, assumendone le
obbligazioni, gli oneri e i rischi conseguenti.
Pertanto, deve ritenersi operante il disposto
dell’art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 584 (ora trasposto nell’art. 37 del
D.Lgs.163/2006 nella medesima forma) - riportato
anche nell’atto di associazione temporanea - secondo il quale il rapporto di
mandato non determina di per sè organizzazione o
associazione fra le società raggruppate, ognuna delle quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
Ciò stante la scrivente ritiene, conformemente a
quanto già affermato in altre analoghe occasioni, che ciascuna impresa sia tenuta
a fatturare direttamente all’ente appaltante le prestazioni di propria
competenza.
Risoluzione del 28/06/1988 prot.
550231
Oggetto: Iva. Soggetti passivi. Riunione temporanea
di imprese per la realizzazione di opere pubbliche. Non e’ tale.
Sintesi:
In ipotesi di riunione temporanea d’imprese per la
realizzazione di opere pubbliche secondo le norme della L. 548/77, e’ conforme
alle norme del titolo 2 del DPR 633/72 la distinta fatturazione e registrazione
da parte di ciascuna impresa delle operazioni relative all’esecuzione dei
lavori di sua competenza, laddove i rapporti intercorsi tra le imprese ed il
loro comportamento nell’esecuzione dell’opera non rendano configurabile
l’esistenza di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese.
In merito a tali pronunciamenti va solo rilevato che
l’ipotesi delineata dagli uffici ministeriali circa il fatto “che
l’associazione temporanea viene considerata soggetto autonomo ai fini IVA
quando l’appalto, per la particolare natura delle opere da eseguire, non e’
separabile tra le varie imprese”, ovvero che tramite l’A.T.I. si renda
“configurabile l’esistenza di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle
singole imprese” non sussiste. Il Codice degli appalti di fatto vieta che le
imprese riunite possano costituire un “soggetto autonomo”, “giuridicamente
distinto dalle singole imprese”, né che vi possa essere un mutamento del
soggetto aggiudicatario e nemmeno che subentri allo stesso un altro soggetto.
Proprio per ovviare ai problemi scaturenti dalla immodificabilità del soggetto aggiudicatario, e perciò
della necessità di mantenere una gestione operativa e fiscale distinta per
ciascuna associata, a fronte di un lavoro che impone l’esecuzione unitaria (si
pensi alla realizzazione di una diga) il legislatore ha successivamente
previsto la possibilità di costituire un unico soggetto (cosiddetta impresa
operativa), qui trattata nel successivo capitolo.
Reverse charge
Per quanto attiene al meccanismo dell’inversione
contabile, o reverse charge, vale lo stesso procedimento
logico utilizzato nell’esaminare le pronunce ministeriali sopra esaminate.
Risoluzione del 13/07/2007 n. 172
Oggetto: Istanza di interpello ALFA SPA Regime del
reverse charge nel settore edile - art. 17, comma 6,
del d.P.R. n. 633 del 1972
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
. . . omissis . .
Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, è
stato chiarito che il settore edile deve essere identificato nell’attività di
costruzione e, per individuare le prestazioni per le quali deve essere adottato
detto sistema, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle
attività economiche ATECOFIN (2004), che deve essere utilizzata dai
contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle
Entrate e alle relative note esplicative, con particolare riferimento alla
sezione F della richiamata tabella, che indica i codici riferiti alle attività
di “Costruzioni”.
. . . omissis . . .
L’articolo 37, comma 17, del d.lgs. 12 aprile 2006 n.
163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” con specifico riferimento
alle associazioni temporanee d’impresa (d’ora in avanti ATI), dispone che “il
rapporto di mandato non determina di per sè
organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali”, con ciò riprendendo la testuale formulazione
dell’abrogato articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158.
Pertanto, l’ATI, in linea di principio, deve ritenersi, civilisticamente
e fiscalmente, soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di
diritto.
Con risoluzione n. 550231 del 28 giugno1988, da
ritenersi ancora attuale in considerazione dell’attuale formulazione della
norma, e’ stato chiarito che elemento decisivo affinchè
possa determinarsi un’autonomia soggettiva in capo all’ATI e’ il fatto che le
imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo
unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei
confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi
rapporti giuridici posti in essere (ipotesi questa che, come detto, è vietata
nel campo di applicazione delle A.T.I. nel contesto di appalti pubblici).
Nè, a tal fine, assume rilievo determinante la
circostanza che l’opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità
oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione
percentuale dell’opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale
(problema che viceversa deve essere risolto ricorrendo alla costituzione di una
società operativa di cui si parla nel successivo capitolo).
Va da sé che, nel caso in cui l’ATI sia priva di
autonomia soggettiva (e cioè per tutte le A.T.I. costituite nell’ambito di
appalti pubblici), le prestazioni rese dalle singole imprese associate
soggiacciono alla disciplina fiscale per esse previste, anche ai fini
dell’applicazione o meno del regime del reverse charge.
In particolare, solo le prestazioni oggettivamente e soggettivamente rientranti
nel nuovo regime di inversione contabile nel settore edile saranno fatturate
con le modalità previste dall’articolo 17, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 1972.
SOCIETA’ OPERATIVA COSTITUITA DAGLI ASSOCIATI
A fronte dei primi casi di esecuzione di opere, che
per loro natura non consentono una definita frazionabilità, sì da consentire
l’individuazione della quota parte di lavori che ciascun associato può
realizzare (si pensi al caso di una diga, che non può essere realizzata a metà,
o anche in misura diversa, da ciascuno di due componenti un’ATI, in quanto la
realizzazione deve essere unitaria), il legislatore, già dal 1984, ha concesso
la facoltà agli associati di costituire, dopo la sottoscrizione del contratto e
perciò anche in corso d’opera, una specifica società.
L’art. 96 del DPR 554/1999 infatti così recita:
”(Società tra imprese riunite)
1. Le imprese riunite dopo l’aggiudicazione possono
costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del
titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l’esecuzione unitaria,
totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad
alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di
autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del
contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi
della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione
dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla
iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della
società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione
parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese
interessate all’esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori
eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le
rispettive quote di partecipazione alla società stessa.”
La società, che per la maggior semplicità della
gestione fiscale è di norma di tipo consortile, è perciò una società operativa
(dispone di proprie attrezzature e maestranze) e ha come oggetto sociale la
sola realizzazione dell’opera affidata all’A.T.I..
Alla fine di ogni incombenza legata al singolo lavoro, salvo successivi
cambiamenti dell’oggetto sociale, dovrebbe cessare.
DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A
PIU’ A.T.I. IN UNA MEDESIMA GARA
Il comma 6 del già citato art. 37 del Codice prevede
il divieto per la singola impresa
temporaneo di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, come
pure di partecipare in forma singola se alla medesima gara partecipa
un’associazione di cui l’impresa faccia parte.
NON MODIFICABILITA’ DEI COMPONENTI DELL’A.T.I.
Il principio generale che vige in tema di
associazioni di imprese è l’immodificabilità della
composizione del raggruppamento successivamente all’aggiudicazione
dell’appalto; questo sia nel caso di ampliamento che nel caso di riduzione
delle imprese associate. I commi 9 e 10, art. 37, del D.Lgs.
163/2006 prevedono infatti che, salvo in caso di fallimento, “è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta.” L’inosservanza di questi divieti “comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.”
IMPOSTAZIONE DEI BANDI DI
GARA PER CONSENTIRE
CORRETTAMENTE
LA COSTITUZIONE DI A.T.I.
Concludendo la sommaria disamina sugli aspetti
pratici di costituzione e gestione di associazioni temporanee di imprese può
essere utile una esemplificazione di come il bando di gara dovrebbe essere
impostato quanto alla suddivisione delle diverse categorie, al fine di
rispettare le prescrizioni normative e consentire la costituzione di
associazioni, ovvero stabilirne l’obbligatorietà laddove prevista dalla norma.
Si tratta ovviamente di uno schema solo orientativo,
liberamente modificabile.
TITOLO . . . . .
Importo a base d’appalto: € ?……………. + IVA
Categoria prevalente: ..........................(DPR
34/2000)
Di cui:
Importo a corpo (ovvero: a misura): € ?……………… + IVA
Oneri inerenti i piani di sicurezza
€ ?……………… + IVA
Oltre alla categoria prevalente sono previste le
lavorazioni:
(riportare solo i punti per i quali vengono indicate
le relative lavorazioni)
1) “superspecializzate” di
cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e al
comma 4 dell’art. 72 del D.P.R. 554/99 che superino sia il 15% dell’importo
totale dei lavori a base d’asta sia il valore di 150.000 Euro; le stesse
potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in
possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovrà essere costituito
obbligatoriamente raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale. Tali
opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria fino al 30%
dell’importo della categoria stessa. Rimane inoltre la facoltà di eseguire tali
opere ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:
Opere: ? . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
. . . .
euro: ? . . . . . . . . + IVA, Categoria: ? . . . .
Classifica: ? . . . . .
Opere: ? . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
. . . .
euro: ? . . . . . . . . + IVA, Categoria: ? . . . .
Classifica: ? . . . . .
2) di cui alle categorie generali (OG) di importo
superiore a 150.000 Euro e al 10% dell’importo totale dei lavori a base di
gara, e/o di cui alle categorie “superspecializzate”
previste al comma 4 dell’art. 72 del D.P.R. 554/99, comprese tra il 10% ed il
15% dell’importo complessivo dell’appalto e superiori a 150.000 euro; le stesse
potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in
possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovranno essere subappaltate
ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs.
163/2006; in alternativa potranno essere scorporate dall’appaltatore per essere
assunte da impresa mandante, ovvero essere assunte dall’appaltatore mediante
l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:
Opere: ?………………………
€ ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?...
Opere: ?………………………
€ ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?...
3) di cui a categorie diverse da quelle indicate ai
precedenti punti 1) e 2) e di importo superiore a 150.000 euro; le stesse
potranno essere eseguite direttamente dall’offerente anche se non in possesso
dei relativi requisiti, oppure potranno essere scorporate dall’appaltatore per
essere assunte da impresa mandante, ovvero essere assunte dall’appaltatore
mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art.
49 del D.Lgs. 163/2066, oppure subappaltate anche per
intero, qualora dichiarato in sede di offerta:
Opere: ?………………………
€ ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?...
Opere: ?………………………
€ ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?...
4) di importo inferiore a euro 150.000; le stesse
possono essere realizzate dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì
essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano state
indicate come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del
2000.
Tali opere sono le seguenti:
Opere: ?………………………
€ ?....................... + IVA,
Opere: ?………………………
€ ?....................... + IVA
5) per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte
di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M.
(sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, le stesse possono essere
realizzate dall’appaltatore solo se abilitato al’esecuzione di tali
lavorazioni; esse possono altresì essere realizzate per intero da un’impresa
subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di
offerta:
Opere: ?………………………
€ ?....................... + IVA,
Opere: ?………………………
€ ?....................... + IVA