RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA E DEGLI ASPETTI FISCALI E GESTIONALI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

 

SOGGETTI AMMESSI A RIUNIRSI IN A.T.I.

Nel nostro ordinamento si assiste alla presenza di una pluralità di forme associative più o meno complesse, tutte finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune.

L’art. 34 del Codice degli appalti, il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, oltre ai soggetti singoli, annovera varie forme aggregative che possono essere ammesse alla partecipazione di pubblici appalti di lavori, singolarmente individuate come segue:

 

a) la società commerciale, dove lo scopo comune ai soci è quello di ripartire gli utili (e le perdite) derivanti dall’esercizio di un’attività economica; essa può assumere una delle tipologie previste dal codice civile, ognuna delle quali prevede un differente regime di responsabilità, nonché una diversa forma di organizzazione.

Se il fine perseguito è di tipo mutualistico, ossia quello di acquisire beni, servizi, o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero presentandosi singolarmente sul mercato, allora si è in presenza di società cooperative o di mutue assicuratrici. In queste ultime, in particolare, lo scopo è quello di ripartire determinati rischi tra i soci assicurati, avvalendosi di un fondo appositamente creato.

Oltre a questa figura vanno qui annoverati gli imprenditori individuali, anche artigiani.

 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 41dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

 

c) i consorzi stabili, figura costituita per il solo ambito dei lavori pubblici, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;

 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui tratta il presente studio preferendo la precedente dizione di associazioni temporanee di imprese – in sigla A.T.I. -, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;

 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; a questi si applicano le disposizioni previste per le associazioni temporanee;

f-bis) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

 

Dall’elencazione fatta si evince come diverse siano le figure di “Consorzio” ammesse dalla legge. Solo ad alcune di esse si applicano le medesime norme dell’associazione temporanea di impresa e più precisamente solo ai consorzi elencati alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti).

Detto consorzio ha lo scopo di creare “un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”; esso può avere semplicemente attività interna o essere titolare di diritti e obblighi nei confronti dei terzi. Lo scopo consortile può essere perseguito anche da società create nelle forme previste per le società commerciali, in tal caso si è in presenza delle società consortili regolate all’art. 2615 ter del codice civile.

Rispetto a tutte queste tipologie le associazioni temporanee sono senza dubbio più flessibili.

In primo luogo infatti non vi è la necessità di costituire giuridicamente l’associazione, potendo essere ammessi alla partecipazione alla gara d’appalto sulla base di una semplice dichiarazione di intenti, senza firma autentica con la quale i futuri soggetti che costituiranno l’associazione esplicitano la loro volontà a costituirla solo qualora rimangano aggiudicatari della gara e solo dopo tale aggiudicazione.

Inoltre presentano il vantaggio di non vincolare tra loro le imprese partecipanti, se non per il periodo di durata del singolo appalto; infatti, una volta terminata l’esecuzione del contratto, si esauriscono anche i diritti e gli obblighi tra le associate. In tutte le altre forme sopra esposte il motivo della coesione tra i partecipanti non è dato da un’occasionale contratto, ma da tutta una serie di attività ben più complesse, che comportano anche un tempo medio di esistenza del vincolo più lungo.

Altra caratteristica importante è che nel corso di esecuzione dell’appalto, le imprese riunite in A.T.I. conservano la loro autonomia fiscale e gestionale. Questa prerogativa non è riscontrabile invece nelle altre forme associative, dove il raggruppamento diventa il soggetto di riferimento nei confronti dei terzi, e agisce assumendo situazioni giuridiche proprie; principio questo ancora più evidente quando si è in presenza di società con personalità giuridica.

 

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI A.T.I. E DI OPERE SCORPORABILI

L’associazione temporanea di imprese, introdotta nell’ordinamento italiano nel 1977 con la prima legge di recepimento delle disposizioni comunitarie in ambito di appalti pubblici, è un accordo con il quale una o più imprese (denominate mandanti) conferiscono ad un’altra impresa (qualificata capogruppo o mandataria) un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forza del quale la capogruppo presenta un’offerta per conto proprio e delle sue mandanti. Tale definizione è desumibile dalla lettura dell’art. 34, comma 1, lett. d), del Codice degli appalti ed è utilizzabile nelle diverse procedure di affidamento di lavori pubblici. Il mandato conferito è un atto che ha natura contrattuale, di conseguenza tra le varie partecipanti si determinano diritti ed obblighi che si esauriscono con la conclusione del contratto d’appalto.

Sulla base delle disposizioni legislative dettate nel Codice degli appalti, D. Lgs. 163/2006, e nel Regolamento degli appalti pubblici, D.P.R.554/1999, è possibile costruire diverse configurazioni di A.T.I., che variano a seconda della tipologia dei lavori da eseguire e soprattutto sulla base delle qualificazioni SOA delle imprese associate. L’A.T.I. può quindi essere:

- Orizzontale,

- Verticale,

- Mista

- con Cooptate

Per comprendere a fondo le differenze fra le varie tipologie è importante chiarire il concetto di opere scorporabili. Tale concetto è spiegato all’art. 37, comma 1 del Codice secondo cui “per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti”; per cui in un bando oltre ad essere specificata la categoria prevalente (che non può che essere una come prevede l’art. 73 del DPR 554/1999 “Nei bandi per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare”) devono essere indicate le opere che possono essere considerate come separate da quelle che attengono strettamente all’oggetto dell’appalto (sempre nell’art. 73 al comma 2: “Nel bando di gara è indicato . . ., nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili in cottimo, oppure scorporabili.”).

Il concetto di opere scorporabili non va confuso con quello di “ulteriori categorie” previsto al secondo comma dell’art. 118 del DLgs. 163/2006. Quest’ultimo attiene a tutte quelle fasi lavorative che possono essere indicate nei bandi al fine di ammettere il subappalto totale delle stesse, ovvero devono essere desunte dagli elaborati di progetto.

Considerato il tenore del titolo VI del Regolamento degli appalti pubblici, “Soggetti abilitati ad assumere appalti pubblici” si ritiene che non possano far parte di un’associazione soggetti privi di qualificazione S.O.A..

Qualora un’impresa singola abbia ricevuto l’invito per partecipare singolarmente ad una gara d’appalto, può presentarsi quale capogruppo di associazione temporanea di imprese.

 

Si effettua di seguito una disamina delle diverse tipologie di A.T.I. ammissibili.

 

A.T.I. ORIZZONTALE

Quando due o più imprese sono qualificate SOA nella categoria prevalente, esse possono riunirsi per cumulare le proprie iscrizioni e formare così un’A.T.I. di tipo orizzontale. Tale concetto è ora chiaramente esplicitato dal comma 1, art. 37 del D.Lgs. 163/2006: “per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.”.

L’art. 95 del DPR 554/1999 stabilisce che “per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale” gli importi di qualificazione SOA richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti (SOA) in misura maggioritaria.” Il requisito richiesto alla capogruppo di possedere la qualificazione “maggioritaria” è riferito non alla qualificazione risultante dall’attestato SOA, ma alla qualificazione utilizzata nel singolo appalto. Volendo esemplificare, in un appalto di 1 milione di euro potrà essere capogruppo di un’ATI costituita da due soggetti l’impresa qualificata per la classifica II (poco più di mezzo milione di euro), anche se la mandante fosse qualificata nella classifica VIII (cioè per importo illimitato).

Ciascuno degli importi delle qualificazioni delle imprese associate è maggiorato di un quinto così come avviene per le imprese che partecipano singolarmente; ciò è stabilito all’art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000.

“L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.” (comma 5, art. 37, D.Lgs. 163/2006). Se una delle imprese non adempie ai suoi obblighi contrattuali, verso la stazione appaltante come verso i propri subappaltatori, le altre imprese sono tenute ad assumere tali adempimenti, fermo restando il diritto di rivalsa che hanno nei confronti dell’impresa insolvente. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

 

A.T.I. VERTICALE

Qualora nel bando di gara siano indicate opere scorporabili, è possibile per più imprese costituire un’A.T.I. di tipo verticale. “Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;”, così recita il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. L’art. 95, comma 3 del DPR 554/1999 specifica poi che per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, gli importi di qualificazione “sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.

In questa configurazione di associazione, la mandataria deve perciò possedere la qualificazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla differenza tra quello a base d’asta ed il totale di quanto assunto dalle mandanti, mentre le opere scorporabili possono essere assunte da ciascuna mandante secondo le categorie di qualificazione e per gli importi richiesti dal bando per tali opere (vedasi comma 6, art. 37 del Codice degli appalti).

La struttura qui esposta prevede anche un regime di responsabilità differente da quello previsto per l’A.T.I. orizzontale, in quanto ciascuna mandante è responsabile solo per le opere da essa eseguite, mentre la capogruppo ha la responsabilità solidale per tutti i lavori oggetto dell’appalto, come stabilito dal comma 5 del D.Lgs. 163/2006).

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina, nell’ambito ora detto, la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

 

A.T.I MISTE

La norma consente la presenza contemporanea in un’unica associazione delle due tipologie ora descritte. Sostanzialmente si tratta della possibilità che in un’associazione verticale la qualificazione nella categoria prevalente e/o nelle categorie scorporabili venga soddisfatta da più imprese raggruppate in senso orizzontale (“I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.”, comma 6, art. 37, D. Lgs. 163/2006).

 

A.T.I. CON IMPRESE COOPTATE

Questo tipo di associazione è previsto all’art. 95, comma 4, del DPR 554/1999, ed è stato introdotto nel 1984 per favorire ed incentivare la partecipazione agli appalti in forma aggregata. Alla base di questo schema vi è un’impresa singola o un’A.T.I. che già possiedano tutti i requisiti previsti dal bando per l’ammissione alla gara, che coopta, cioè associa, una o più imprese, purchè qualificate SOA, anche se per categorie ed importi diversi da quelli previsti dal bando. Tali imprese possono eseguire singolarmente lavori per un importo non superiore alla somma degli importi di qualificazione posseduti, aumentati di un quinto, ma che comunque cumulativamente non superino il 20% dell’importo posto a base di gara. Come sarà più oltre precisato, nell’atto di costituzione di un’A.T.I. di questo tipo è opportuno evidenziare con chiarezza quali sono le mandanti che partecipano all’A.T.I. come imprese cooptate. Il fatto che queste ultime abbiano la qualificazione per categorie diverse da quelle previste dal bando non rileva ai fini dell’affidabilità dei lavori dalle stesse eseguiti, in quanto per questi risponde direttamente la capogruppo. In questo modo è data però la possibilità all’impresa cooptata di acquisire la capacità tecnica necessaria per ottenere la qualificazione SOA in categorie che non possiede.

I lavori che l’impresa cooptata può eseguire possono essere di qualsiasi tipo, e rientrare quindi o nella categoria prevalente o in una qualsiasi delle altre fasi lavorative.

 

A.T.I. OBBLIGATORIE

L’art. 37, comma 11, del Codice degli appalti, D.Lgs. 163/2006, nel testo attuale, risulta di non facile lettura e con non poche difficoltà interpretative.

Si ritiene però di poter riassumere tale norma secondo le seguenti linee.

Ove il bando di gara preveda opere scorporabili, normalmente denominate “superspecializzate”, specificamente individuate dall’art. 72, comma 4, del DPR 554/1999 e più oltre elencate, e qualora l’importo di una singola categoria risulti superiore sia al 15% dell’importo a base di gara, sia a 150.000 euro, nasce l’obbligo per il soggetto offerente di essere qualificato SOA anche in tale categoria per importo adeguato. Pertanto qualora l’offerente non abbia tale qualificazione avrà l’obbligo di associarsi con un soggetto qualificato adeguatamente nella specifica categoria superspecializzata (salvo ricorrere all’istituto dell’avvalimento per coprire tale qualificazione).

Il soggetto qualificato nella categoria superspecializzata dovrà eseguire in proprio almeno il 70% dei lavori di detta categoria potendo ricorrere al subappalto solo fino al 30%, similmente alle opere della categoria prevalente. “L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto”; in tal caso, “gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento” (art.37, comma 11 e art. 118, comma 3 del Codice).

Il seguente elenco di opere “superspecializzate è previsto dall’art. 72, comma 4, del Regolamento Generale degli appalti (D.P.R. 554/1999), mentre l’individuazione della relativa categoria SOA (come da D.P.R. 34/2000) è opera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in quanto al momento dell’approvazione del Regolamento Generale non era ancora stato approvato il DPR 34/2000:

 

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico (cat. OS2);

 

b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia (cat. OS3);

 

c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto (cat. OS4);

 

d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione (cat. OS5);

 

e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili (cat. OS30);

 

f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali (cat. OS20);

 

g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi (cat. OS21);

 

h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi (cat. OG12);

 

i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;

 

l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente (categorie OS13, a cui si ritiene opportuno aggiungere anche le categorie OS18 e OS33);

 

m) l’armamento ferroviario (cat. OS29);

 

n) gli impianti per la trazione elettrica (cat. OS27);

 

o) gli impianti di trattamento rifiuti (cat. OS14);

 

p) gli impianti di potabilizzazione (cat. OS22).

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI UN’A.T.I. - OFFERTA - CAUZIONE

“E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti” in ATI “anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.” Questo il testo del comma 8, dell’art. 37 del Codice. Quando pertanto più imprese decidono di presentare congiuntamente un’offerta dovranno:

- “l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’associazione (cfr. art. 37, comma 8 del Codice). Pertanto nel caso di offerta mediante percentuale di sconto dovrà essere apposta sulla stessa la firma dei legali rappresentati di tutte le imprese associate, se possibile con il relativo timbro. Nel caso di offerta a prezzi unitari, le firme dei legali rappresentanti di ciascun associato (e se possibile anche i timbri) dovranno essere apposte al piede di ogni foglio, sull’ultimo foglio a conferma dell’offerta e per ogni correzione, che la norma vuole sia confermata dall’offerente.

- presentare in forma congiunta la garanzia a corredo dell’offerta: la fideiussione assicurativa, per la costituzione della cauzione provvisoria. Pur non essendo disciplinata per questo aspetto, la garanzia è stata oggetto di svariate recenti pronunce giurisprudenziali, che sostanzialmente ripetono lo stesso concetto: la fideiussione deve essere firmata (e timbrata) da tutti gli associati e non solo dalla capogruppo.

- presentare una dichiarazione di impegno a costituire l’associazione, utilizzando il modulo eventualmente predisposto dall’amministrazione e allegato al bando, oppure presentare una propria dichiarazione secondo lo schema qui più oltre riportato. Tale dichiarazione deve essere firmata da tutte le imprese associate e inserita nella busta della documentazione (qualora il bando preveda due buste, l’una per la documentazione e l’altra per l’offerta, salvo diverse e specifiche prescrizioni del bando cui è necessario attenersi, è preferibile inserire tale dichiarazione nella busta della documentazione. E’ comunque possibile inserirla nella busta dell’offerta, considerata la dizione letterale della norma che parla di offerta che deve contenere l’impegno a costituire l’ATI (art. 37, comma 8, del Codice). La dichiarazione deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti in associazione conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza d uno di essi, da indicare in sede di offerta e  qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle altre imprese associate. Il significato e la forma del mandato verrà più oltre esaminato.

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’A.T.I.

Oltre all’accenno presente nel comma 4, dell’art. 93, del DPR 554/1999, il comma 13 del già ricordato art. 37 del Codice impone ai concorrenti riuniti di eseguire i lavori  nella  percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’A.T.I.. Come perciò chiarito dalla giurisprudenza sussiste l’obbligo di inserire, nella dichiarazione di impegno a costituire l’associazione, la quota di partecipazione di ciascun soggetto all’associazione. Tale quota non sarà modificabile in sede esecutiva.  Si consiglia a tal fine di dichiarare per ciascuna impresa le opere che eseguirà, il relativo importo e la corrispondente percentuale rispetto all’importo a base di gara.

 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

 

“Le seguenti imprese:

1) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

2) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

3) impresa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

4) impresa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

 

1) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . , inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . .% dell’importo a base di gara.

2) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . . % dell’importo a base di gara.

3) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . .% dell’importo a base di gara.

4) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . . % dell’importo a base di gara.”

 

. . . . . . . . . , lì . . . . . . . .

 

1) Timbro e firma

2) Timbro e firma

3) Timbro e firma

4) Timbro e firma

 

 

MANDATO PER LA COSTITUZIONE DI A.T.I.

La definizione di mandato è contenuta all’art. 1703 del codice civile, secondo cui esso è un contratto mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte. Per poter individuare gli elementi che caratterizzano il mandato per la presentazione di un’offerta congiunta, tale nozione va interpretata alla luce sia di quanto è già stato detto in riferimento alla definizione di A.T.I., sia di ciò che è disposto nella normativa speciale in tema di lavori pubblici. Le caratteristiche che si ricavano sono così sintetizzabili.

Specialità: il mandato è riferito ad attività ben determinate che a loro volta comprendono tutti gli atti strumentali al compimento di quelli per cui è stato rilasciato. Gli atti giuridici da compiere nella fattispecie sono tutti gli atti che attengono alla presentazione dell’offerta e, nel caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto. In merito a questo punto si pone il problema della validità del mandato originario per partecipare ad una gara precedentemente andata deserta. Fermo restando il principio secondo il quale il mandato si riferisce ad un appalto specifico, si può ritenere in questo caso valido l’utilizzo dello stesso per l’affidamento degli stessi lavori in un secondo esperimento di gara.

Collettività: in presenza di più di un mandante il mandato viene conferito congiuntamente da tutti, si intende quindi preclusa la possibilità che ciascuna impresa mandante determini condizioni specifiche relative alla propria partecipazione al raggruppamento.

Conferimento di rappresentanza: la capogruppo ha la rappresentanza attiva e passiva e quindi può agire, anche in sede processuale, sia in nome proprio che per conto delle mandanti, tale rappresentanza è conferita mediante una procura in virtù della quale la capogruppo ha il potere di utilizzare il nome del mandante, e di impegnarlo nei confronti dell’amministrazione appaltante. La rappresentanza processuale è esclusiva, ma tale prerogativa è andata affievolendosi negli anni ad opera della giurisprudenza, che ha ammesso i ricorsi anche delle mandanti prima dell’aggiudicazione, o nel caso di inerzia della mandataria.

Non onerosità: il mandato è gratuito, per cui nessun compenso viene riconosciuto alla capogruppo per il fatto di contrattare con la stazione appaltante anche per le mandanti; questo principio deroga alla presunzione di onerosità del mandato prevista all’art. 1709 del codice civile.

Irrevocabilità: questo principio deriva dalla natura di mandato improprio (in rem propriam), e trova supporto nel fatto che anche la revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante, quindi, l’offerta, e nel caso di aggiudicazione il contratto d’appalto, restano in vita anche in presenza di fatti talmente gravi da far venir meno il vincolo fiduciario tra le imprese che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto. Si è voluto con tale previsione creare un vincolo tra le imprese stabile e immodificabile per tutta la durata del rapporto contrattuale.

 

FORMA E CONTENUTO DELLA PROCURA

Il mandato per la costituzione di un’A.T.I. deve risultare da una scrittura privata autenticata (comma 15 dell’art. 37 del Codice). Se considerata singolarmente, questa prescrizione può dar luogo a dubbi circa i soggetti legittimati ad autenticare tale scrittura, ed infatti, in qualche occasione si è reso necessario l’intervento del giudice amministrativo per escludere la competenza del segretario comunale, o di altro ufficiale da esso incaricato, all’autentica di tale atto.

Tale soluzione è giustificata dal contenuto dell’art. 1392 del codice civile secondo cui “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante (nella fattispecie la capogruppo) deve concludere.”.

Già prima, il regolamento sulla contabilità di Stato (r.d. 827/1924) al capo IV sez. I dettava una serie di norme riguardanti la forma che il contratto pubblico d’appalto doveva assumere, e in particolare con un rinvio alla legge notarile, il che non lasciava dubbi sul fatto che il contratto d’appalto di opere pubbliche dovesse risultare da atto autenticato da un notaio. Di conseguenza, per le considerazioni fatte sopra, anche il mandato, con la relativa procura, deve essere conferito in questo modo. Nulla in merito è sinora variato

La normativa civilistica prescrive la forma ad substantiam, vale a dire che una forma diversa comporta la nullità con conseguente esclusione dalla gara.

Per quanto riguarda il contenuto minimo essenziale del mandato, non esiste una normativa specifica in merito, ma si ritiene opportuno segnalare alcuni elementi necessari ai fini dell’esatta identificazione dell’oggetto dell’atto in esame:

a) dati identificativi delle parti che intervengono alla costituzione del mandato quali rappresentanti delle imprese associanti,

b) riferimento allo specifico appalto per il quale sarà presentata l’offerta congiunta,

c) il tipo di associazione che si intende costituire,

d) riferimento alle qualificazioni possedute dalle imprese,

e) nel caso vi siano imprese cooptate individuazione delle stesse,

f) quota di partecipazione all’A.T.I. di ciascuna impresa

g) identificazione della mandataria e del legale rappresentante che agisce per l’esecuzione del mandato,

h) poteri conferiti a tale soggetto,

i) sottoscrizione del notaio.

Schemi di tale atto, comprendente sia il mandato che la procura, potranno essere richiesti agli uffici del Collegio Costruttori.

 

REGOLAMENTO DEL MANDATO

Oltre al mandato e alla procura, le parti che si associano di norma stipulano anche un altro atto e cioè il regolamento di mandato. Si tratta di un contratto di natura privatistica attraverso il quale le imprese disciplinano i rapporti interni (divisione delle quote dei lavori, partecipazione agli utili e ai costi, modalità di ripartizione degli incassi, ecc.).

L’atto in questione non ha alcun effetto nei confronti dell’amministrazione appaltante, per cui se un’impresa associata non si attiene alle disposizioni in esso contenute, la sua inadempienza non solleva il raggruppamento dalle sue responsabilità per ciò che concerne gli obblighi contrattuali.

Schema di tale atto potrà essere richiesto agli uffici del Collegio Costruttori.

SUBAPPALTI

La disciplina dell’associazione temporanea prevede che unico interlocutore con la stazione appaltante sia il soggetto capogruppo. Sarà quindi costui a dover inoltrare al committente le richieste di subappalto predisposte da ciascun associato in relazione alle parte di opere di sua spettanza e nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Rimane sottinteso che la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, sia da intendere come corrente tra la singola impresa associata e il proprio subappaltatore con cui ha stipulato apposito contratto scritto di subappalto.

Il subappaltatore verrà liquidato dal soggetto associato che gli ha affidato il lavoro. Unica eccezione è quella, già richiamata in precedenza, prevista dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. Ove cioè oggetto del subappalto siano opere rientranti nelle categorie “super specializzate” di cui al medesimo comma 11, “la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto; si applica” in proposito “l’art. 118, comma 3, ultimo periodo, della medesima norma: “gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.”.

Concludendo su questo aspetto, le incombenze legate al subappalto devono seguire il seguente iter:

- la fase lavorativa da subappaltare deve essere citata al momento dell’offerta;

- l’associato deve sottoscrivere un contratto con il proprio subappaltatore, da cui risulti che i prezzi concordati non sono inferiori al 20% rispetto a quelli di acquisizione del lavoro da parte dell’ATI;

- l’associato trasferisce alla capogruppo che la inoltrerà alla stazione appaltante la seguente documentazione:  1)l’istanza di subappalto indirizzata alla stazione appaltante; 2) copia del contratto (che può essere trasmesso anche separatamente, ma comunque almeno venti giorni prima dell’inizio dei relativi lavori); 3) l’attestazione dei requisiti di qualificazione (SOA oltre i 150.000 euro) del subappaltatore; 4) attestazione antimafia del subappaltatore; 5) dichiarazione circa la presenza o meno di eventuali forme di controllo, ai sensi dell’art, 2359 del codice civile, tra associato-appaltatore e il proprio subappaltatore;

- la capogruppo trasmette tale documentazione alla stazione appaltante: da tale momento scattano i termini per il “silenzio-assenso” alla richiesta, che si forma normalmente dopo 30 giorni (dopo 15 per subappalti di importo inferiore al 2% dell’appalto);

- sempre tramite la capogruppo, l’associato trasmette al committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza;

- ancora tramite la capogruppo, l’associato trasmette al committente prima del pagamento di ogni S.A.L. e dello stato finale, il DURC del subappaltatore

 

REGIME FISCALE E PAGAMENTI

Il comma 17, dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 prevede che “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.” Del medesimo tenore è il comma 7 dell’art. 95 del DPR 554/1999: “il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.”

Il legislatore ha voluto perciò affermare con decisione che il rapporto associativo di un’A.T.I. non determina nuove posizioni in merito agli obblighi, ed ai conseguenti adempimenti, sia sul piano fiscale che su quello previdenziale. Pertanto per i rapporti fiscali nascenti dal contratto di appalto ogni impresa associata intrattiene i rapporti con la stazione appaltante; similmente stipulerà in proprio i contratti di subappalto cui seguirà la relativa fatturazione tra singolo associato e proprio subappaltatore. Ma soprattutto ciascun associato non potrà emettere fattura, per la parte di lavoro eseguita, nei confronti della capogruppo, ma del soggetto committente. Operando diversamente, è cioè mediante fatturazione pro quota dall’associato alla capogruppo e da questi, per il tutto, al soggetto committente, si presupporrebbe un rapporto di subappalto e non quello associativo.

Pur non ravvisando in tale prassi un comportamento elusivo nei confronti del fisco, si tratta di una prassi non condivisibile. Il presupposto impositivo perché possa essere emessa una fattura è la prestazione lavorativa che l’associato ha reso nei confronti di chi gli ha commissionato il lavoro, e perciò del committente e non della capogruppo. Tali prassi peraltro gonfierebbe impropriamente la cifra d’affari della capogruppo e il doppio giro di fatturazione darebbe la possibilità sia all’associato che alla capogruppo di documentare la medesima parte di lavoro ai fini di conseguire una doppia qualificazione SOA.

Non è nemmeno attuabile lo schema di imputare una quota percentuale forfettaria a ciascun associato per quanto attiene bolle di consegna, fatture e pagamenti, anche laddove sussista la materiale impossibilità di frazionare la esecuzione dei lavori. In tale caso il legislatore ha appositamente previsto la possibilità di dar vita ad un unico centro di imputazione di costi e ricavi mediante la costituzione di un’apposita società operativa, esplicitata nel successivo capitolo.

In conclusione per quanto riguarda i pagamenti lo schema è il seguente:

- la capogruppo firma i documenti contabili di tutto il lavoro e provvede ad esplicare le eventuali riserve anche per i lavori eseguite dalle associate;

- ogni impresa associata predispone nei confronti del soggetto committente la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L.;

- il committente a fronte di ogni S.A.L. emette un unico mandato di pagamento per un importo pari alla somma delle fatture emesse da ogni associato e ricevute dalla capogruppo;

- la somma del mandato viene riscossa dal legale rappresentante della capogruppo;

- il legale rappresentante della capogruppo suddivide il corrispettivo pro quota ad ogni associato corrispondente all’importo fatturato.

A conclusione dell’esame degli aspetti fiscali è forse opportuna una puntualizzazione.

Non solo le imprese appaltatrici riunite in A.T.I. attuano percorsi operativi con risvolti gestionali e fiscali non corretti.

Vi sono anche non poche pronunce degli uffici ministeriali (ministero delle finanze) che non conoscendo appropriatamente la disciplina degli appalti pubblici, e delle A.T.I. in particolare, a volte ipotizzano modalità operative che non son compatibili con dette norme.

Il fatto che gli uffici ministeriali nei loro pronunciamenti facciano riferimento ad ipotesi non contemplate dalla normativa sui pubblici appalti, non consente la loro applicazione, salvo che successivamente la normativa non vari nel senso già esaminato dai pronunciamenti ministeriali.

Tra i pronunciamenti che nel tempo si sono avuti da parte del ministero sembra utile rammentarne alcuni.

 

Risoluzione del 11/11/1991 prot. 445923

Oggetto:Iva. Associazione temporanea di imprese. Fatturazione.

Con la nota che si riscontra, codesto Ministero ha chiesto di conoscere se le prestazioni eseguite dall’associazione temporanea di imprese indicata in oggetto debbano essere fatturate dalla società capogruppo, cui e’ stato conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero dalle singole imprese.

Al riguardo si osserva che l’associazione temporanea viene considerata soggetto autonomo ai fini IVA quando l’appalto, per la particolare natura delle opere da eseguire, non e’ separabile tra le varie imprese. Nel caso specifico invece, come si rileva dal protocollo di accordo, ciascuna società resta indipendente e provvede autonomamente all’esecuzione, gestione amministrazione della propria parte di attività, assumendone le obbligazioni, gli oneri e i rischi conseguenti.

Pertanto, deve ritenersi operante il disposto dell’art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 584 (ora trasposto nell’art. 37 del D.Lgs.163/2006 nella medesima forma) - riportato anche nell’atto di associazione temporanea - secondo il quale il rapporto di mandato non determina di per organizzazione o associazione fra le società raggruppate, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ciò stante la scrivente ritiene, conformemente a quanto già affermato in altre analoghe occasioni, che ciascuna impresa sia tenuta a fatturare direttamente all’ente appaltante le prestazioni di propria competenza.

 

Risoluzione del 28/06/1988 prot. 550231

Oggetto: Iva. Soggetti passivi. Riunione temporanea di imprese per la realizzazione di opere pubbliche. Non e’ tale.

Sintesi:

In ipotesi di riunione temporanea d’imprese per la realizzazione di opere pubbliche secondo le norme della L. 548/77, e’ conforme alle norme del titolo 2 del DPR 633/72 la distinta fatturazione e registrazione da parte di ciascuna impresa delle operazioni relative all’esecuzione dei lavori di sua competenza, laddove i rapporti intercorsi tra le imprese ed il loro comportamento nell’esecuzione dell’opera non rendano configurabile l’esistenza di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese.

 

In merito a tali pronunciamenti va solo rilevato che l’ipotesi delineata dagli uffici ministeriali circa il fatto “che l’associazione temporanea viene considerata soggetto autonomo ai fini IVA quando l’appalto, per la particolare natura delle opere da eseguire, non e’ separabile tra le varie imprese”, ovvero che tramite l’A.T.I. si renda “configurabile l’esistenza di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese” non sussiste. Il Codice degli appalti di fatto vieta che le imprese riunite possano costituire un “soggetto autonomo”, “giuridicamente distinto dalle singole imprese”, né che vi possa essere un mutamento del soggetto aggiudicatario e nemmeno che subentri allo stesso un altro soggetto.

Proprio per ovviare ai problemi scaturenti dalla immodificabilità del soggetto aggiudicatario, e perciò della necessità di mantenere una gestione operativa e fiscale distinta per ciascuna associata, a fronte di un lavoro che impone l’esecuzione unitaria (si pensi alla realizzazione di una diga) il legislatore ha successivamente previsto la possibilità di costituire un unico soggetto (cosiddetta impresa operativa), qui trattata nel successivo capitolo.

 

Reverse charge

Per quanto attiene al meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, vale lo stesso procedimento logico utilizzato nell’esaminare le pronunce ministeriali sopra esaminate.

Risoluzione del 13/07/2007 n. 172

Oggetto: Istanza di interpello ALFA SPA Regime del reverse charge nel settore edile - art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

. . . omissis . .

Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, è stato chiarito che il settore edile deve essere identificato nell’attività di costruzione e, per individuare le prestazioni per le quali deve essere adottato detto sistema, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), che deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e alle relative note esplicative, con particolare riferimento alla sezione F della richiamata tabella, che indica i codici riferiti alle attività di “Costruzioni”.

. . . omissis . . .

L’articolo 37, comma 17, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” con specifico riferimento alle associazioni temporanee d’impresa (d’ora in avanti ATI), dispone che “il rapporto di mandato non determina di per organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”, con ciò riprendendo la testuale formulazione dell’abrogato articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158. Pertanto, l’ATI, in linea di principio, deve ritenersi, civilisticamente e fiscalmente, soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto.

Con risoluzione n. 550231 del 28 giugno1988, da ritenersi ancora attuale in considerazione dell’attuale formulazione della norma, e’ stato chiarito che elemento decisivo affinchè possa determinarsi un’autonomia soggettiva in capo all’ATI e’ il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere (ipotesi questa che, come detto, è vietata nel campo di applicazione delle A.T.I. nel contesto di appalti pubblici).

, a tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l’opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell’opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale (problema che viceversa deve essere risolto ricorrendo alla costituzione di una società operativa di cui si parla nel successivo capitolo).

Va da sé che, nel caso in cui l’ATI sia priva di autonomia soggettiva (e cioè per tutte le A.T.I. costituite nell’ambito di appalti pubblici), le prestazioni rese dalle singole imprese associate soggiacciono alla disciplina fiscale per esse previste, anche ai fini dell’applicazione o meno del regime del reverse charge. In particolare, solo le prestazioni oggettivamente e soggettivamente rientranti nel nuovo regime di inversione contabile nel settore edile saranno fatturate con le modalità previste dall’articolo 17, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 1972.

 

SOCIETA’ OPERATIVA COSTITUITA DAGLI ASSOCIATI

A fronte dei primi casi di esecuzione di opere, che per loro natura non consentono una definita frazionabilità, sì da consentire l’individuazione della quota parte di lavori che ciascun associato può realizzare (si pensi al caso di una diga, che non può essere realizzata a metà, o anche in misura diversa, da ciascuno di due componenti un’ATI, in quanto la realizzazione deve essere unitaria), il legislatore, già dal 1984, ha concesso la facoltà agli associati di costituire, dopo la sottoscrizione del contratto e perciò anche in corso d’opera, una specifica società.

L’art. 96 del DPR 554/1999 infatti così recita:

”(Società tra imprese riunite)

1. Le imprese riunite dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all’esecuzione parziale.

5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.”

La società, che per la maggior semplicità della gestione fiscale è di norma di tipo consortile, è perciò una società operativa (dispone di proprie attrezzature e maestranze) e ha come oggetto sociale la sola realizzazione dell’opera affidata all’A.T.I.. Alla fine di ogni incombenza legata al singolo lavoro, salvo successivi cambiamenti dell’oggetto sociale, dovrebbe cessare.

 

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PIU’ A.T.I. IN UNA MEDESIMA GARA

Il comma 6 del già citato art. 37 del Codice prevede il divieto per la singola impresa  temporaneo di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, come pure di partecipare in forma singola se alla medesima gara partecipa un’associazione di cui l’impresa faccia parte.

 

NON MODIFICABILITA’ DEI COMPONENTI DELL’A.T.I.

Il principio generale che vige in tema di associazioni di imprese è l’immodificabilità della composizione del raggruppamento successivamente all’aggiudicazione dell’appalto; questo sia nel caso di ampliamento che nel caso di riduzione delle imprese associate. I commi 9 e 10, art. 37, del D.Lgs. 163/2006 prevedono infatti che, salvo in caso di fallimento, “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.” L’inosservanza di questi divieti “comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.”

 

IMPOSTAZIONE DEI BANDI DI GARA PER CONSENTIRE

CORRETTAMENTE

LA COSTITUZIONE DI A.T.I.

Concludendo la sommaria disamina sugli aspetti pratici di costituzione e gestione di associazioni temporanee di imprese può essere utile una esemplificazione di come il bando di gara dovrebbe essere impostato quanto alla suddivisione delle diverse categorie, al fine di rispettare le prescrizioni normative e consentire la costituzione di associazioni, ovvero stabilirne l’obbligatorietà laddove prevista dalla norma.

Si tratta ovviamente di uno schema solo orientativo, liberamente modificabile.

 

TITOLO . . . . .

Importo a base d’appalto: € ?……………. + IVA

 

Categoria prevalente: ..........................(DPR 34/2000)

 

Di cui:

Importo a corpo (ovvero: a misura):                     € ?……………… + IVA

 

Oneri inerenti i piani di sicurezza          

€ ?……………… + IVA

 

Oltre alla categoria prevalente sono previste le lavorazioni:

(riportare solo i punti per i quali vengono indicate le relative lavorazioni)

 

1) “superspecializzate” di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e al comma 4 dell’art. 72 del D.P.R. 554/99 che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta sia il valore di 150.000 Euro; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria fino al 30% dell’importo della categoria stessa. Rimane inoltre la facoltà di eseguire tali opere ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:

 

Opere: ? . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

euro: ? . . . . . . . . + IVA, Categoria: ? . . . .

Classifica: ? . . . . .

 

Opere: ? . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

euro: ? . . . . . . . . + IVA, Categoria: ? . . . .

Classifica: ? . . . . .

 

2) di cui alle categorie generali (OG) di importo superiore a 150.000 Euro e al 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara, e/o di cui alle categorie “superspecializzate” previste al comma 4 dell’art. 72 del D.P.R. 554/99, comprese tra il 10% ed il 15% dell’importo complessivo dell’appalto e superiori a 150.000 euro; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovranno essere subappaltate ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; in alternativa potranno essere scorporate dall’appaltatore per essere assunte da impresa mandante, ovvero essere assunte dall’appaltatore mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:

 

Opere: ?………………………       

€ ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?...

 

Opere: ?………………………       

€ ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?...

 

3) di cui a categorie diverse da quelle indicate ai precedenti punti 1) e 2) e di importo superiore a 150.000 euro; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente anche se non in possesso dei relativi requisiti, oppure potranno essere scorporate dall’appaltatore per essere assunte da impresa mandante, ovvero essere assunte dall’appaltatore mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2066, oppure subappaltate anche per intero, qualora dichiarato in sede di offerta:

 

Opere: ?………………………       

€ ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?...

 

Opere: ?………………………       

€ ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?...

 

4) di importo inferiore a euro 150.000; le stesse possono essere realizzate dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000.

Tali opere sono le seguenti:

 

Opere: ?………………………

€ ?....................... + IVA,

 

Opere: ?………………………       

€ ?....................... + IVA

 

5) per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, le stesse possono essere realizzate dall’appaltatore solo se abilitato al’esecuzione di tali lavorazioni; esse possono altresì essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta:

 

Opere: ?………………………       

€ ?....................... + IVA,

 

Opere: ?………………………       

€ ?....................... + IVA