MODELLO 770/99 PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA NON OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO UNICO

(D.M. 2/3/99)

 

Con D.M. 2/3/99 è stato approvato, con le relative istruzioni, il Modello 770/99, alla cui presentazione sono tenuti i sostituti di imposta che nel 1998 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.

La dichiarazione Mod. 770/99, unica per tutti i percettori, deve essere presentata tra il 1° e il 31 maggio 1999 dai soggetti, comprese le amministrazioni statali, non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale.

 

Soggetti obbligati

Sono, tra gli altri, obbligati alla presentazione del Mod. 770:

- le società di capitali, le società di persone, le società di armamento, le società di fatto o irregolari, gli enti commerciali equiparati alle società di capitali e gli enti non commerciali residenti in Italia;

- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;

- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia;

- le società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in Italia;

- le aziende coniugali esercenti attività in Italia;

- i gruppi europei di interesse economico;

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole e arti e professioni;

- le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che operano le ritenute e che da quest'anno non presentano più l'elenco dei percipienti;

- i soggetti che nel 1998 hanno applicato l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs. n. 239/1996); sui dividendi (art. 27-ter, D.P.R. n. 600/1973); sulle plusvalenze o altri redditi diversi (artt. 6 e 14, comma 7-bis, D.Lgs. n. 461/1997).

 

Soggetti esclusi

Non devono presentare il Mod. 770 coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte a non più di venti percipienti; tali soggetti sono, invece, tenuti alla presentazione dell'UNICO se hanno l'obbligo di presentare almeno una delle seguenti dichiarazioni: redditi, IVA e IRAP.

 

Trasmissione telematica

A partire da quest'anno non è più prevista la presentazione del Mod. 770 PC per chi compila la dichiarazione con strumenti informatici.

 

Consegna

Il Mod. 770, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato:

- a un ufficio postale o a una banca convenzionata;

- a un intermediario autorizzato.