MODELLO
770/99 PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA NON OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO UNICO
(D.M.
2/3/99)
Con
D.M. 2/3/99 è stato approvato, con le relative istruzioni, il Modello 770/99,
alla cui presentazione sono tenuti i sostituti di imposta che nel 1998 hanno
corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi
previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e/o premi assicurativi dovuti
all'INAIL.
La
dichiarazione Mod. 770/99, unica per tutti i percettori, deve essere presentata
tra il 1° e il 31 maggio 1999 dai soggetti, comprese le amministrazioni
statali, non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale.
Soggetti
obbligati
Sono,
tra gli altri, obbligati alla presentazione del Mod. 770:
-
le società di capitali, le società di persone, le società di armamento, le
società di fatto o irregolari, gli enti commerciali equiparati alle società di
capitali e gli enti non commerciali residenti in Italia;
-
le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre
organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
-
le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non
residenti in Italia;
-
le società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone
fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in Italia;
-
le aziende coniugali esercenti attività in Italia;
-
i gruppi europei di interesse economico;
-
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole e arti e
professioni;
-
le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
operano le ritenute e che da quest'anno non presentano più l'elenco dei
percipienti;
-
i soggetti che nel 1998 hanno applicato l'imposta sostitutiva sugli interessi,
premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs. n. 239/1996);
sui dividendi (art. 27-ter, D.P.R. n. 600/1973); sulle plusvalenze o altri
redditi diversi (artt. 6 e 14, comma 7-bis, D.Lgs. n. 461/1997).
Soggetti
esclusi
Non
devono presentare il Mod. 770 coloro che hanno corrisposto somme o valori
soggetti a ritenute alla fonte a non più di venti percipienti; tali soggetti
sono, invece, tenuti alla presentazione dell'UNICO se hanno l'obbligo di
presentare almeno una delle seguenti dichiarazioni: redditi, IVA e IRAP.
Trasmissione
telematica
A
partire da quest'anno non è più prevista la presentazione del Mod. 770 PC per
chi compila la dichiarazione con strumenti informatici.
Consegna
Il
Mod. 770, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere
consegnato:
-
a un ufficio postale o a una banca convenzionata;
-
a un intermediario autorizzato.