CONVERSIONE DEL DECRETO 185/2008 -
PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE
(Legge
28/1/09, n.2)
Sul
Supplemento Ordinario n.14 alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2009 è
stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009, n.2, di conversione, con modifiche,
del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto “decreto anti-crisi”),
recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”.
Risultano,
quindi, definitivamente vigenti le modifiche al testo originario del D.L.
185/2008, apportate durante l’iter parlamentare di approvazione della legge di
conversione, riguardanti, tra l’altro, la detrazione del 55% per gli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la rivalutazione dei
beni immobili posseduti dalle imprese.
Queste
le principali disposizioni fiscali d’interesse per il settore, contenute
nell’attuale testo del D.L.185/2008, così come risultante dalle modifiche
apportate dalla relativa legge di conversione n.2/2009 (in vigore dal 29
gennaio 2009).
1.
Proroga detassazione contratti di produttività (art.5)
2.
Deducibilità dall’IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e
degli interessi passivi (art.6, c.1-4)
3.
Esigibilità IVA per cassa (art.7)
4.
Revisione degli Studi di Settore (art.8)
5.
Riduzione dell’acconto IRES e IRAP (art.10)
6.
Rivalutazione dei beni immobili d’impresa (art.15, c.16-23)
7.
Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
(art.23)
8. Procedura per il riconoscimento della
detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (art.29)
1.
Proroga detassazione contratti di produttività (art.5)
Per
il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, vengono previsti:
-
la proroga dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, con
riferimento alle somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed
efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività
legati all’andamento economico dell’impresa (di cui all’art.2, comma 1, lett.
c, del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni nella legge 126/2008);
-
l’aumento a 6.000 euro lordi delle somme per premi di produttività su cui
calcolare l’imposta sostitutiva (fissato a 3.000 euro lordi fino al 31 dicembre
2008);
-
l’applicabilità dell’imposta sostitutiva relativa a tali premi di produttività
nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro
dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro lordi (con un aumento
della soglia di reddito rispetto al limite in vigore fino al 31 dicembre 2008,
pari a 30.000 euro).
Non
è stata, invece, prorogata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in
relazione alle somme corrisposte ai lavoratori per prestazioni di lavoro
straordinario o supplementare, che resta in vigore, nel limite massimo di 3.000
euro lordi, e per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore
a 30.000 euro, unicamente fino al 31 dicembre 2008.
2.
Deducibilità dall’IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e
degli interessi passivi (art.6, commi 1-4)
A
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 (periodo d’imposta
2008, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è
riconosciuta la deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un
ammontare pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile
degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del
lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell’art.11, del D.Lgs. 446/1997,
quali, a titolo esemplificativo, i contributi per le assicurazioni obbligatorie
per gli infortuni sul lavoro o le deduzioni riconosciute per ridurre il “cuneo
fiscale” connesso al costo del lavoro).
Tale
deducibilità opera secondo il “criterio di cassa” (ossia nell’esercizio di
pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’art.99, comma 1, del TUIR - D.P.R. 917/1986)
e spetta per i seguenti soggetti:
-
società di capitali ed enti commerciali,
-
società di persone e ditte individuali,
-
persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati (ai sensi dell’art.5,
comma 3, del TUIR - D.P.R. 917/1986) esercenti arti e professioni,
-
banche e imprese di assicurazione.
Per
quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre
2008, viene previsto:
-
il diritto al rimborso dell’ammontare dell’IRAP deducibile ai fini delle
imposte sul reddito (sempre entro l’importo forfetario del 10% dell’IRAP
dovuta), per i soggetti che, in pendenza del giudizio della Corte
Costituzionale in ordine alla deducibilità del costo del personale e degli
interessi passivi ai fini IRAP, hanno già presentato istanza di rimborso;
-
la possibilità di presentare, esclusivamente in via telematica, istanza di
rimborso dell’importo dell’IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito,
per i soggetti che sono ancora nei termini per la presentazione della stessa
(48 mesi dal versamento delle imposte - art.38, D.P.R. 602/1973).
A
tal fine, il rimborso sarà eseguito nell’ordine cronologico di presentazione
delle istanze e nei limiti di spesa pari a: 100 mln
di euro per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e
400 mln di euro per il 2011 (ai fini dell’eventuale
completamento dei rimborsi, si provvederà all’integrazione di tali risorse con
successivi provvedimenti legislativi).
Le
modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa
sono rinviate all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
3. Esigibilità IVA per cassa (art.7)
Viene
estesa a regime (e non più in via sperimentale per il solo triennio 2009-2011,
come previsto dall’originario testo del D.L. 185/2008), la disciplina delle
operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita (art.6, comma 5, secondo
periodo, D.P.R. 633/1972) a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o
prestazioni di servizi) rese a favore di soggetti esercenti attività d’impresa,
arti o professioni.
Tale
principio consente, al cedente o prestatore, di versare il debito d’imposta al
momento del pagamento dei corrispettivi e non già al momento in cui si
intendono effettuate le operazioni, ossia all’atto:
-
della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili,
-
della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di
beni immobili,
-
del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi,
-
ovvero al momento dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti
presupposti.
Per
avvalersi di tale regime, è necessario che in fattura sia specificato che si
tratta di “operazione con imposta ad esigibilità differita”, con l’indicazione
della relativa norma (art.7, D.L. 185/2008, convertito con modifiche nella
legge n.2/2009). In assenza di tale annotazione, infatti, si applicano le
ordinarie disposizioni in materia di esigibilità dell’IVA (art.6, comma 5,
primo periodo del D.P.R. 633/1972).
In
ogni caso, l’esigibilità differita è stabilita nel termine massimo di un anno
dall’effettuazione dell’operazione, salvo l’ipotesi in cui, in tale periodo, il
cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive.
Tale
disposizione, inoltre, non si applica alle operazioni soggette al meccanismo
del “reverse charge” (es. prestazioni rese in
subappalto nel settore edile).
Resta
fermo, infine, che l’efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione
comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà
poi emanato un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui verrà
fissato il volume d’affari dei contribuenti beneficiari della disposizione, nonchè ogni altra modalità di attuazione della stessa.
4.
Revisione degli Studi di Settore (art.8)
L’art.8
del D.L. 185/2008, anche nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla
legge di conversione n.2/2009, stabilisce che, in considerazione degli effetti dell’attuale
crisi economica e dei mercati, e con riferimento a determinati settori o aree
territoriali, gli Studi di Settore attualmente in vigore possono essere
integrati con Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, sentito il parere
della Commissione degli Esperti (al riguardo, cfr. anche la News ANCE n.2250
del 16 dicembre 2008).
In
particolare, tali modifiche terranno conto, tra l’altro, delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli Studi di Settore.
In
merito l’ANCE si riserva di far pervenire all’amministrazione i dati
congiunturali del settore delle costruzioni per il 2008, che potranno essere
tenuti in considerazione in vista dell’adozione dei correttivi agli Studi sia
con riferimento all’andamento economico generale che con riferimento a
specifiche parti del territorio (correttivi di settore e territoriali anche in
base agli elementi riscontrati presso gli Osservatori regionali per gli studi
di settore).
5.
Riduzione dell’acconto IRES e IRAP (art.10)
Viene
stabilita la riduzione del 3% della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per
il periodo d’imposta 2008.
Pertanto,
entro il 1° dicembre 2008 (poichè il termine
ordinario del 30 novembre cadeva in giorno festivo), l’acconto IRES e IRAP è
stato versato in misura pari al 97% (anzichè al 100%)
dell’imposta dovuta per il 2008.
Per
quei contribuenti che avevano già provveduto al pagamento dell’acconto, viene
riconosciuto un credito d’imposta pari alla riduzione stabilita del 3%, da
utilizzare in compensazione con il modello F24.
Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite
le modalità ed i termini per il versamento di quanto non corrisposto in virtù
di tale disposizione. In tal ambito, si segnala che l’art.42 del D.L. 207/2008
(cd. “Decreto milleproroghe”) ha prorogato al 31
marzo 2009 il termine per l’adozione di tale provvedimento.
6.
Rivalutazione dei beni immobili d’impresa (art.15, c.16-23)
Viene
prevista, a favore delle imprese, la possibilità di rivalutare civilisticamente i beni immobili risultanti nel bilancio in
corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita
e delle aree edificabili.
La
medesima rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio dell’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 (in sostanza, nel bilancio relativo
all’esercizio 2008), può assumere anche efficacia fiscale mediante il pagamento
di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pari al:
-
4% per i beni non ammortizzabili;
-
7% per i beni ammortizzabili.
L’imposta
sostitutiva deve essere versata, a scelta, in un’unica soluzione, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo
d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di
cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi legale, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla
rata).
In
particolare, sono ammessi alla rivalutazione:
-
i fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le
immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l’imposta
sostitutiva è pari al 7%;
-
i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra
le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi,
l’imposta sostitutiva è pari al 4%.
Non
possono, invece, essere rivalutati:
-
i beni merce (ossia i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività,
per esempio il magazzino delle imprese edili);
-
le aree fabbricabili, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se
costituenti beni merce (ossia destinate alla vendita).
Gli
effetti fiscali della rivalutazione decorrono:
-
dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la
rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore
di tali beni, ai fini dell’ammortamento fiscale;
-
dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è
stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza
imponibile nell’ipotesi di cessione degli immobili.
Tale
disposizione comporta che, qualora l’immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o
destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale o
familiare dell’imprenditore) prima dell’inizio del sesto periodo d’imposta
successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza,
prima del 1° gennaio 2014, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare), la plusvalenza imponibile sarà determinata in base al costo del bene
prima della rivalutazione.
Infine,
si prevede la possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a
seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva
delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse
modalità previste per l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).
L’operazione
di rivalutazione, infatti, dà luogo ad un saldo attivo, costituito dall’importo
iscritto nel passivo del bilancio come contropartita del maggior valore
attribuito ai beni che, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato
al capitale o accantonato in un’apposita riserva. Nel caso in cui il saldo
venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’imposta sostitutiva,
concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la
rivalutazione, alla quale è comunque attribuito un credito d’imposta, ai fini
delle imposte sui redditi, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata.
Con
l’affrancamento del saldo attivo, invece, la società ha la facoltà, mediante il
pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%, di evitare che tale ammontare, se
distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del proprio reddito
imponibile da assoggettare all’aliquota IRES del 27,5%, o all’aliquota
marginale IRPEF.
7.
Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
(art.23)
Nell’ambito
della possibilità, ammessa per gruppi di cittadini organizzati, di
realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di opere di interesse locale,
viene a questi riconosciuto il diritto di fruire della detrazione IRPEF del 36%
in ragione delle spese sostenute per la formulazione delle proposte e la
realizzazione delle opere, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalità
previste per l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art.1, della legge
449/1997 (istitutiva della detrazione del 36%).
A
seguito della legge di conversione, vengono modificate le modalità d’accesso
all’agevolazione, che attualmente prevedono:
-
l’obbligo di invio all’Ente locale della proposta riferita al progetto da
realizzare;
-
l’approvazione espressa, da parte dell’Ente locale, entro due mesi dalla
presentazione della proposta, con regolamentazione delle fasi essenziali del
procedimento di realizzazione e dei tempi di esecuzione. Nell’ipotesi di
mancata risposta da parte dell’Amministrazione locale, la pronta s’intende
respinta (principio del silenzio diniego).
Tale
beneficio è riconosciuto sino all’attuazione del federalismo fiscale e per lo
stesso periodo di vigenza della detrazione del 36%, attualmente prevista sino
al 31 dicembre 2011 (art.2, comma 15, legge 203/2008 - Finanziaria 2009 - cfr.
News ANCE n.5 dell’8 gennaio 2009).
8.
Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici (art.29)
A
seguito dell’approvazione della legge di conversione del DL
185/2008, è stata eliminata sia la procedura di accesso alla detrazione del 55%
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
(consistente nell’invio all’Agenzia delle Entrate di un’apposita istanza
d’ammissione al beneficio fiscale, che si intende negata in caso di mancata
approvazione, nei 30 giorni successivi, da parte della medesima Agenzia delle
Entrate), sia il principio del monitoraggio dei crediti d’imposta per il
riconoscimento di tale agevolazione.
In
particolare, accogliendo le richieste dell’ANCE, con la riscrittura dell’art.29
del D.L. 185/2008, viene attualmente previsto:
-
per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2008: il ripristino delle modalità
applicative precedenti (detrazione del 55% automatica, senza limiti di
stanziamento);
-
per le spese sostenute nei periodi d’imposta 2009 e 2010:
1. l’invio di una comunicazione all’Agenzia
delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi con Decreto che verrà
emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
n.2/2009;
2. la ripartizione della detrazione
obbligatoriamente in 5 anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e
10, a scelta del contribuente).
Infine,
viene stabilito che, con successivo decreto, verranno apportate modifiche al
D.M. 19 febbraio 2007, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti
i contribuenti.