PRIVACY - D.LGS. N. 196/2003 - INCREMENTO DELLE SANZIONI - D.L. N.
207/2008
Il D.L. 30 dicembre 2008 n°
207 (c.d. Decreto “Mille proroghe”), ha inserito anche alcune importanti
modifiche al D. Lgs. n° 196
del 2003 (T.U. in materia di protezione dei dati personali) che, tra l’altro,
impattano fortemente in termini di aumenti economici delle sanzioni
amministrative.
Le modifiche apportate al D. Lgs.
n° 196 del 2003 sono le seguenti:
- la sanzione amministrativa per violazione
dell’articolo 13 in materia di informativa di interessati è passata
dall’importo di 3.000 - 18.000 Euro a 6.000 - 36.000 Euro (articolo 161);
- la sanzione amministrativa per violazione della
disciplina sulla cessione dei dati è stata aumentata nella misura di 10.000 -
60.000 Euro (articolo 162);
- la sanzione per omessa o incompleta notificazione è
stata determinata in 20.000 - 120.000 Euro (articolo 163), cui si aggiunge la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica;
- la sanzione per omessa informazione o esibizione al
Garante va ora da 10.000 a 60.000 Euro (articolo 164).
Inoltre sono stati aggiunti all’art. 162 del D. Lgs. n. 196 del 2003 i seguenti due commi:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali
effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 o delle
disposizioni indicate nell’articolo 167 è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 20.000
Euro a 120.000 Euro.
Nei casi di cui all’articolo 33 è escluso il
pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di
prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo
154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in
ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a
centottantamila euro.”
L’articolo 2 - bis si riferisce alla mancata adozione
da parte del Titolare del trattamento delle c.d.”misure minime di sicurezza”, e
alle ipotesi di trattamento illecito di dati finalizzato a far trarre per sè o per altri un profitto o recare un danno.
L’articolo 2 - ter si
riferisce ai casi di inosservanza da parte del Titolare del trattamento alle
prescrizioni imposte dal Garante secondo quanto previsto dall’art. 154, comma
1, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 196 del 2003, e che
così dispone:
“Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice,
ha il compito di:
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del
trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il
trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla
disciplina applicabile al trattamento dei dati personali.”
In ultimo, è stato aggiunto l’articolo 164-bis (“Casi
di minore gravità e ipotesi aggravate”), in cui si dispone che:
1. “1. Se
taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore
gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale
dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli
sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di
più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a
eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164,
commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare
rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento
in misura ridotta.
3. In altri
casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge
numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al
presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni
di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando
possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.