CASSA EDILE
- DURC E QUESITI VARI - NOTE CNCE
In allegato alla presente nota sul sito internet del
Collegio sono pubblicate le ultime comunicazioni emanate dalla Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili - CNCE - contraddistinte dai numeri da
373 a 376.
Di seguito si riporta un breve commento a tali note.
La numero 373 riveste particolare importanza in
quanto riassume le risposte a numerosi quesiti formulati dalle Casse Edili
sulla gestione del DURC, integrando la comunicazione n. 346 della stessa CNCE.
Gli argomenti trattati riguardano le ore denunciate,
le inadempienze non superiori a 100 euro, la data del versamento, la
sospensione dell’attività, i casi di imprese senza dipendenti o con soli
impiegati, la competenza al rilascio del DURC, la sua validità e la trasferta.
Infine la nota in esame affronta il delicato tema
della responsabilità solidale.
Dopo aver ricordato che la responsabilità solidale
dell’impresa appaltatrice per le inadempienze retributive dell’impresa
subappaltatrice, nel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, è
stabilita dalla legge n. 296/2006, evidenzia che la Cassa Edile verifica la
posizione dell’impresa subappaltatrice in relazione al singolo cantiere oggetto
del subappalto, per gli operai di quel medesimo cantiere e per il periodo della
relativa occupazione. In sostanza viene opportunamente sottolineato che
l’azienda appaltatrice è responsabile in solido soltanto relativamente a tali
operai e solo per il periodo del subappalto.
È da sottolineare che - a tutela delle imprese - la
Cassa Edile deve, nei confronti dell’impresa appaltatrice, porre in essere una
procedura che prevede una prima informativa sulla posizione di irregolarità
contributiva dell’impresa subappaltatrice, inviando all’impresa appaltatrice
copia della seconda lettera di contestazione del debito all’impresa
interessata. Poi, trascorsi 15 giorni, la Cassa Edile deve richiedere
formalmente all’appaltatrice di sostituirsi all’impresa subappaltatrice nel
pagamento dei contributi.
Solo da questo momento, qualora tale pagamento non
sia effettuato o non pervengano idonei chiarimenti entro 15 giorni dalla
richiesta, la Cassa Edile procederà alla segnalazione alla BNI anche
dell’impresa appaltatrice, in conseguenza del suddetto principio di
responsabilità solidale.
La Comunicazione n. 374 trasmette la sentenza n.
885/2007 del Tribunale di Caltanissetta la quale conferma che, in carenza del
versamento da parte dell’impresa, la Cassa Edile non è tenuta all’erogazione
del trattamento per ferie e gratifica natalizia.
È trattata della Comunicazione n. 375 la questione
della cassa integrazione per gli apprendisti.
La CNCE risponde a taluni quesiti posti dalle Casse
Edili.
Anzitutto viene chiarito che l’imponibile per il
calcolo del contributo stabilito dall’allegato 33 al ccnl
è lo stesso che vale per le altre contribuzioni dovute per gli apprendisti alla
Cassa Edile.
Viene poi evidenziato che le ore integrabili sono
quelle indicate nell’autorizzazione Inps e che l’integrazione compete solo in
caso di perdita di una intera giornata di lavoro.
Come previsto dal ccnl, nel
caso in cui l’impresa abbia in forza solo personale apprendista, la richiesta
di rimborso dell’impresa deve pervenire alla Cassa Edile entro il termine
previsto per la denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in
cui si è verificato l’evento, comprovando l’avvenuto verificarsi dell’evento
atmosferico nel cantiere interessato.
Le ulteriori precisazioni fornite indicano che l’80%
della retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso è comprensivo
della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia e che l’impresa otterrà il
rimborso solo se in regola al momento della liquidazione del rimborso medesimo.
Detta retribuzione dovrà essere confrontata con i massimali previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
La Comunicazione n. 376 informa le Casse Edili
dell’emanazione della circolare n. 34/2008 da parte della Direzione Generale
per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali in materia di procedura DURC.
Sull’argomento la CNCE evidenzia che la definizione
di “notifica” della comunicazione all’impresa della irregolarità contributiva
che determinerà il rilascio di un DURC negativo, comporta per le Casse Edili la
necessità di formalizzare l’invio di questa informativa tramite raccomandata
a/r o PEC (posta elettronica certificata).
A tal proposito la CNCE sottolinea ancora una volta
l’importanza di tale ultimo sistema e quindi di un maggiore utilizzo della PEC
attraverso una sua capillare diffusione presso le imprese.