CASSA EDILE - DURC E QUESITI VARI - NOTE CNCE

 

In allegato alla presente nota sul sito internet del Collegio sono pubblicate le ultime comunicazioni emanate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - CNCE - contraddistinte dai numeri da 373 a 376.

Di seguito si riporta un breve commento a tali note.

 

La numero 373 riveste particolare importanza in quanto riassume le risposte a numerosi quesiti formulati dalle Casse Edili sulla gestione del DURC, integrando la comunicazione n. 346 della stessa CNCE.

Gli argomenti trattati riguardano le ore denunciate, le inadempienze non superiori a 100 euro, la data del versamento, la sospensione dell’attività, i casi di imprese senza dipendenti o con soli impiegati, la competenza al rilascio del DURC, la sua validità e la trasferta.

Infine la nota in esame affronta il delicato tema della responsabilità solidale.

Dopo aver ricordato che la responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice per le inadempienze retributive dell’impresa subappaltatrice, nel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, è stabilita dalla legge n. 296/2006, evidenzia che la Cassa Edile verifica la posizione dell’impresa subappaltatrice in relazione al singolo cantiere oggetto del subappalto, per gli operai di quel medesimo cantiere e per il periodo della relativa occupazione. In sostanza viene opportunamente sottolineato che l’azienda appaltatrice è responsabile in solido soltanto relativamente a tali operai e solo per il periodo del subappalto.

È da sottolineare che - a tutela delle imprese - la Cassa Edile deve, nei confronti dell’impresa appaltatrice, porre in essere una procedura che prevede una prima informativa sulla posizione di irregolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice, inviando all’impresa appaltatrice copia della seconda lettera di contestazione del debito all’impresa interessata. Poi, trascorsi 15 giorni, la Cassa Edile deve richiedere formalmente all’appaltatrice di sostituirsi all’impresa subappaltatrice nel pagamento dei contributi.

Solo da questo momento, qualora tale pagamento non sia effettuato o non pervengano idonei chiarimenti entro 15 giorni dalla richiesta, la Cassa Edile procederà alla segnalazione alla BNI anche dell’impresa appaltatrice, in conseguenza del suddetto principio di responsabilità solidale.

 

La Comunicazione n. 374 trasmette la sentenza n. 885/2007 del Tribunale di Caltanissetta la quale conferma che, in carenza del versamento da parte dell’impresa, la Cassa Edile non è tenuta all’erogazione del trattamento per ferie e gratifica natalizia.

 

È trattata della Comunicazione n. 375 la questione della cassa integrazione per gli apprendisti.

La CNCE risponde a taluni quesiti posti dalle Casse Edili.

Anzitutto viene chiarito che l’imponibile per il calcolo del contributo stabilito dall’allegato 33 al ccnl è lo stesso che vale per le altre contribuzioni dovute per gli apprendisti alla Cassa Edile.

Viene poi evidenziato che le ore integrabili sono quelle indicate nell’autorizzazione Inps e che l’integrazione compete solo in caso di perdita di una intera giornata di lavoro.

Come previsto dal ccnl, nel caso in cui l’impresa abbia in forza solo personale apprendista, la richiesta di rimborso dell’impresa deve pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l’evento, comprovando l’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato.

Le ulteriori precisazioni fornite indicano che l’80% della retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso è comprensivo della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia e che l’impresa otterrà il rimborso solo se in regola al momento della liquidazione del rimborso medesimo. Detta retribuzione dovrà essere confrontata con i massimali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 

La Comunicazione n. 376 informa le Casse Edili dell’emanazione della circolare n. 34/2008 da parte della Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di procedura DURC.

Sull’argomento la CNCE evidenzia che la definizione di “notifica” della comunicazione all’impresa della irregolarità contributiva che determinerà il rilascio di un DURC negativo, comporta per le Casse Edili la necessità di formalizzare l’invio di questa informativa tramite raccomandata a/r o PEC (posta elettronica certificata).

A tal proposito la CNCE sottolinea ancora una volta l’importanza di tale ultimo sistema e quindi di un maggiore utilizzo della PEC attraverso una sua capillare diffusione presso le imprese.