INPS -
INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E
MISURA SANZIONI CIVILI DAL 21 GENNAIO 2009
La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura
del 2,00% a decorrere dal 21 gennaio 2009, il Tasso Ufficiale di Riferimento da
prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione
per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti
agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato provvedimento l’Inps, con
circolare n. 7 del 19 gennaio 2009, e l’Inail, con circolare n. 3 del 22
gennaio 2009, hanno reso noto che per entrambi, con decorrenza 21 gennaio 2009,
la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per
omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del
termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato
nella nuova misura del 8,00% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei
punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2009.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è fissato nella misura
del 8,00% a decorrere dalle rateazioni
concesse dal 21 gennaio 2009 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art.
116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal 121 gennaio 2009 sia per
l’Inps e che per l’Inail è così determinata:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, l’aliquota è pari al 7,50% in ragione d’anno (la sanzione non può
comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
- nel caso di evasione connessa a denunce e/o
registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30%
annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia
effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al
8,00% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto).