INPS - RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 2009 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDO TESORERIA

 

Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto - TFR - alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, l’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria.

Tale esonero - aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 - è stato riconosciuto per l’anno 2008 nella misura di 0,19 punti percentuali (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 12/2007).

Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall’anno 2014.

Per l’anno 2009, la percentuale di esonero dovrebbe essere pari a 0,21 punti percentuali.

Vale la riserva di ulteriori informative alla luce delle attese istruzioni dell’Inps.