MINISTERO DEL LAVORO - LAVORO AUTONOMO
E CO.CO.CO. - INTERPELLO N. 65/2008
È possibile la coesistenza tra attività di lavoro
autonomo svolto professionalmente e quella di collaborazione coordinata e
continuativa quando quest’ultima sia estranea dall’ambito della precedente. È
quanto precisa il Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 65 in
merito alla sussistenza o meno dei vincoli di cui agli articoli 61 e seguenti
del D.lgs n. 276/03, in materia di contratto a
progetto, nel caso di conferimento di un incarico di collaborazione autonoma ad
un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata Inps,
che svolga una attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione
ad un albo o ad un ordine professionale.
A parere del Dicastero occorre innanzitutto
inquadrare l’attività svolta dal contribuente in modo da individuare se la
medesima rientri tra quelle di collaborazione coordinata e continuativa e non
tra quelle di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 c.c. .
Queste ultime si caratterizzano per essere svolte con
modalità completamente autonome da parte del lavoratore, non essendo
funzionalmente inserite nell’ambito della organizzazione aziendale del
committente, con il quale non sussiste alcuna forma di coordinamento.
Qualora l’attività ulteriormente svolta assumesse le
caratteristiche della abitualità e della professionalità, detto lavoratore
sarebbe tenuto ad estendere la propria posizione ad un ulteriore codice di
attività IVA, essendo soggettivamente attratto ad imposizione indiretta.
Per altro verso, la collaborazione coordinata e
continuativa, pur mantenendo quale tratto essenziale l’autonomia del
collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa che permane estranea
dal tempo necessario per l’esecuzione della prestazione, assume come elemento
decisivo, sotto il profilo qualificatorio, il
coordinamento con il committente. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che colloca
la collaborazione in posizione di stretta convergenza con il sistema
organizzativo di quest’ultimo. Come precisato, infatti, dal Ministero del
lavoro con la circolare n. 1/04”, il collaboratore a progetto può operare
all’interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve
necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze
dell’organizzazione del committente, sia con riferimento ai tempi di lavoro che
alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro resi
necessari dalla normativa introdotta dal D.lgs n.
276/03”.
In tal modo, coordinamento esecutivo e progetto o
programma di lavoro, assumono la connotazione di una vera e propria modalità
organizzativa della prestazione, tanto che resta nella impossibilità del
committente richiedere una attività che esuli da ciò che è stato
originariamente convenuto.
Qualora l’attività svolta rientri in effetti
nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa, essa rimane
assoggettata alla specifica normativa fiscale e ai correlativi adempimenti lavoristici.
Il relativo reddito dovrà essere tassato quale
assimilato al lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 1,
lett. c - bis) del Tuir e il compenso sarà escluso da
IVA. L’assimilazione dei redditi da co.co. co. a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 34
della legge n. 342/00, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, ha infatti indotto
il Ministero delle Finanze ad escluderli da IVA anche se conseguiti da soggetti
titolari di altra posizione di lavoro autonomo, così come precisato dalla
circolare n. 207/E del 16 novembre 2000.
Non essendo precluso, il soggetto titolare di partita
IVA potrà pertanto rendere una prestazione lavorativa in regime di co.co.co. a progetto quando la medesima non rientri
nell’ambito dell’attività ordinaria già svolta professionalmente, senza obbligo
di emissione di fattura. Sarà infatti il committente a dovere adempiere sotto
il profilo formale agli ordinari obblighi di consegna del prospetto paga al
collaboratore (anche nelle forme della consegna di copia del Libro Unico del
lavoro ai sensi dell’art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/08) e di versamento dei
contributi previdenziali alla Gestione separata Inps e del premio assicurativo
all’Inail