MINISTERO DEL LAVORO - LAVORO AUTONOMO E CO.CO.CO. - INTERPELLO N. 65/2008

 

È possibile la coesistenza tra attività di lavoro autonomo svolto professionalmente e quella di collaborazione coordinata e continuativa quando quest’ultima sia estranea dall’ambito della precedente. È quanto precisa il Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 65 in merito alla sussistenza o meno dei vincoli di cui agli articoli 61 e seguenti del D.lgs n. 276/03, in materia di contratto a progetto, nel caso di conferimento di un incarico di collaborazione autonoma ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata Inps, che svolga una attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale.

A parere del Dicastero occorre innanzitutto inquadrare l’attività svolta dal contribuente in modo da individuare se la medesima rientri tra quelle di collaborazione coordinata e continuativa e non tra quelle di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 c.c. .

Queste ultime si caratterizzano per essere svolte con modalità completamente autonome da parte del lavoratore, non essendo funzionalmente inserite nell’ambito della organizzazione aziendale del committente, con il quale non sussiste alcuna forma di coordinamento.

Qualora l’attività ulteriormente svolta assumesse le caratteristiche della abitualità e della professionalità, detto lavoratore sarebbe tenuto ad estendere la propria posizione ad un ulteriore codice di attività IVA, essendo soggettivamente attratto ad imposizione indiretta.

Per altro verso, la collaborazione coordinata e continuativa, pur mantenendo quale tratto essenziale l’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa che permane estranea dal tempo necessario per l’esecuzione della prestazione, assume come elemento decisivo, sotto il profilo qualificatorio, il coordinamento con il committente. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che colloca la collaborazione in posizione di stretta convergenza con il sistema organizzativo di quest’ultimo. Come precisato, infatti, dal Ministero del lavoro con la circolare n. 1/04”, il collaboratore a progetto può operare all’interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del committente, sia con riferimento ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro resi necessari dalla normativa introdotta dal D.lgs n. 276/03”.

In tal modo, coordinamento esecutivo e progetto o programma di lavoro, assumono la connotazione di una vera e propria modalità organizzativa della prestazione, tanto che resta nella impossibilità del committente richiedere una attività che esuli da ciò che è stato originariamente convenuto.

Qualora l’attività svolta rientri in effetti nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa, essa rimane assoggettata alla specifica normativa fiscale e ai correlativi adempimenti lavoristici.

Il relativo reddito dovrà essere tassato quale assimilato al lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c - bis) del Tuir e il compenso sarà escluso da IVA. L’assimilazione dei redditi da co.co. co. a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 34 della legge n. 342/00, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, ha infatti indotto il Ministero delle Finanze ad escluderli da IVA anche se conseguiti da soggetti titolari di altra posizione di lavoro autonomo, così come precisato dalla circolare n. 207/E del 16 novembre 2000.

Non essendo precluso, il soggetto titolare di partita IVA potrà pertanto rendere una prestazione lavorativa in regime di co.co.co. a progetto quando la medesima non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria già svolta professionalmente, senza obbligo di emissione di fattura. Sarà infatti il committente a dovere adempiere sotto il profilo formale agli ordinari obblighi di consegna del prospetto paga al collaboratore (anche nelle forme della consegna di copia del Libro Unico del lavoro ai sensi dell’art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/08) e di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata Inps e del premio assicurativo all’Inail