IRPEF - BONUS FAMIGLIE - LEGGE N. 2/2009 - ISTRUZIONI OPERATIVE - PRIMI CHIARIMENTI - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2/2009

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, suppl. ord. n. 14, è stata pubblicata la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 185/2009, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale".

Il Decreto in parola ha previsto, all'articolo 1, l’attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali.

Con circolare n. 2 del 3 febbraio 2009 l'Agenzia delle Entrate ha impartito le attese istruzioni operative che di seguito si riepilogano.

 

1) Erogazione del beneficio da parte del sostituto d’imposta

Il beneficio è erogato dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore o il collaboratore presta la propria attività sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati, redatta sul particolare modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, presentata dall'interessato. Successivamente il sostituto recupererà quanto erogato a titolo di bonus attraverso il modello F24.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha espresso l'avviso che il sostituto d’imposta dovrà erogare il beneficio:

- nel mese di marzo 2009 se il beneficio è stato richiesto con riferimento alla situazione familiare e reddituale riferita al periodo d’imposta 2007,

- nel mese di aprile 2009 se il beneficio è stato richiesto con riferimento alla situazione familiare e reddituale riferita al periodo d’imposta 2008.

Il sostituto d'imposta eroga il beneficio per l’intero importo spettante, non essendo ammesse erogazioni parziali, e secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nell’anno 2009 o aprile 2009 a seconda che la domanda del richiedente faccia riferimento, rispettivamente, alla situazione 2007 o 2008.

A tal proposito si ritiene che, in sintesi, si debba far riferimento al monte ritenute e contributi disponibili nel mese di erogazione (e dunque marzo oppure aprile 2009).

2) Recupero del bonus erogato

L'importo erogato a titolo di bonus è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso compensazione, mediante modello F24, a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 33/E del 4 febbraio 2009, ha istituito il codice tributo da utilizzare. Si tratta del codice 1664 denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all’art. 1, D.L. 185/2008”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo dovrà essere esposto nella Sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Inoltre, nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.” andrà indicato il mese in cui è stato erogato il bonus, espresso nella forma 00MM, mentre il campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, espresso nella forma AAAA. Le somme compensate utilizzando il suddetto codice tributo non concorrono alla determinazione del limite massimo di compensazione attraverso il mod. F24 previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

3) Soggetti beneficiari

Le condizioni per poter beneficiare del bonus dipendono:

a)  sia della composizione del nucleo familiare;

b)  sia del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta 2008.

Inoltre per beneficiare del bonus è necessario che il lavoratore richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato.

La circolare in commento chiarisce che i richiedenti extracomunitari, se hanno componenti il proprio nucleo familiare residenti all’estero, devono essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che può essere costituita, alternativamente, da:

-    documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

-    documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

-    documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine

 

a) Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell’individuazione dei componenti del nucleo familiare si deve tener conto:

-    del soggetto che richiede il beneficio;

-    del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;

-    dei figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati solo se fiscalmente a carico;

-    ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e solo se fiscalmente a carico.

Pertanto, a differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico. Ne deriva che in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto può far parte di un solo nucleo familiare.

Dall'applicazione di tale regola generale discendono alcune conseguenze.

Ad esempio in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico e se sono a carico di entrambi i genitori separati o divorziati o non coniugati, i genitori stessi possono liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso però, il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nucleo dell’altro.

Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico.

Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri comunque non possono essere richiedenti autonomi del bonus.

Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

b) Reddito familiare complessivo

Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito nell’anno 2008 redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

-    redditi di lavoro dipendente;

-    redditi di pensione;

-    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali, ad esempio:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;

- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- remunerazioni dei sacerdoti;

- compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

- assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir.

-    redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del bonus a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli stessi redditi da parte del “richiedente” esclude la fruizione del bonus;

-    redditi fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

L’Agenzia sul punto ha precisato che il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei precedenti cinque punti – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l’accesso al beneficio con riferimento all’intero nucleo familiare.

 

4) Misura del beneficio

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap, e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008. Il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi, di ciascun componente del nucleo, appartenenti alle diverse tipologie sopra elencate, compreso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ciò premesso, il bonus, per il quale non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico, compete nelle misure di seguito indicate:

 

Numero componenti il nucleo familiare

Limite di reddito complessivo familiare

Ammontare bonus

1 (titolare di pensione)

15.000 euro

200 euro

2

17.000 euro

300 euro

3

17.000 euro

450 euro

4

20.000 euro

500 euro

5

20.000 euro

600 euro

più di 5

22.000 euro

1.000 euro

Con familiare a carico portatore di handicap

35.000 euro

1.000 euro

 

In caso di nucleo familiare composto da un unico componente il bonus è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figuri in ogni caso un reddito di pensione.

Con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, la circolare in parola ha precisato che l’innalzamento del limite di reddito fino a 35.000 euro opera in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente un qualsiasi componente inabile (e non solo un figlio come riportato nelle istruzioni per la compilazione del modello di richiesta).

La composizione del nucleo familiare e l’ammontare del reddito complessivo vanno verificati entrambi in relazione al periodo d’imposta in dipendenza del quale si vuole richiedere il beneficio. La norma prevede, infatti, la possibilità per i contribuenti di scegliere se richiedere il beneficio in relazione al 2007 ovvero, in alternativa, al 2008. Resta fermo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus.

 

5) Termini e modalità di presentazione della domanda

La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta tramite l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal sito della stessa entro:

-             il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;

-             entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

Qualora il beneficio non venga erogato dal sostituto d’imposta, è necessario che il lavoratore presenti una richiesta all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2009 ovvero il 30 giugno 2009 a seconda che si faccia riferimento alla situazione 2007 o 2008.

 

7) Ulteriori adempimenti dei sostituti di imposta,

Qualora il sostituto non possa erogare il bonus richiesto per incapienza del monte ritenute e contributi deve darne immediata comunicazione al richiedente.

In ogni caso, i sostituti  sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria e devono trasmettere in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, le richieste di bonus ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione. Tale adempimento va effettuato:

- entro il 30 aprile 2009, se la richiesta di bonus si riferisce all’anno 2007;

- entro il 30 giugno 2009, se la richiesta di bonus si riferisce all’anno 2008;

Infine i sostituti debbono indicare nel modello 770 gli importi erogati e le correlate compensazioni effettuate.

 

8) Restituzione delle somme non spettanti

I lavoratori che, a seguito della presentazione della richiesta del bonus, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Per coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato con il modello F24 entro i medesimi termini.