IRPEF - BONUS FAMIGLIE - LEGGE N. 2/2009 - ISTRUZIONI
OPERATIVE - PRIMI CHIARIMENTI - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2/2009
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, suppl. ord. n.
14, è stata pubblicata la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009
di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 185/2009,
recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico
nazionale".
Il Decreto in
parola ha previsto, all'articolo 1, l’attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti
residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Tale beneficio,
attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non
costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali.
Con circolare
n. 2 del 3 febbraio
1) Erogazione del beneficio da parte del sostituto d’imposta
Il beneficio è
erogato dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore o il collaboratore
presta la propria attività sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta
prodotta dai soggetti interessati, redatta sul particolare modello approvato
dall’Agenzia delle Entrate, presentata dall'interessato. Successivamente il
sostituto recupererà quanto erogato a titolo di bonus attraverso il modello
F24.
L'Agenzia delle
Entrate, con la circolare in commento, ha espresso l'avviso che il sostituto
d’imposta dovrà erogare il beneficio:
- nel mese di marzo 2009 se il
beneficio è stato richiesto con riferimento alla situazione familiare e
reddituale riferita al periodo d’imposta 2007,
- nel mese di aprile 2009 se il
beneficio è stato richiesto con riferimento alla situazione familiare e
reddituale riferita al periodo d’imposta 2008.
Il sostituto
d'imposta eroga il beneficio per l’intero importo spettante, non essendo
ammesse erogazioni parziali, e secondo l'ordine di presentazione delle
richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili
nell’anno 2009 o aprile
A tal proposito
si ritiene che, in sintesi, si debba far riferimento al monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di erogazione (e dunque marzo oppure aprile
2009).
2) Recupero del bonus erogato
L'importo
erogato a titolo di bonus è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso
compensazione, mediante
modello F24, a partire dal primo giorno successivo a quello di
erogazione.
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 33/E del 4 febbraio
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo
dovrà essere esposto nella Sezione Erario in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Inoltre, nella colonna
“rateazione/regione/prov./mese rif.” andrà indicato il mese in cui è stato
erogato il bonus, espresso nella forma 00MM, mentre il campo “anno di
riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del
bonus, espresso nella forma AAAA. Le somme compensate utilizzando il suddetto
codice tributo non concorrono alla determinazione del limite massimo di
compensazione attraverso il mod. F24 previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997.
3) Soggetti beneficiari
Le condizioni
per poter beneficiare del bonus dipendono:
a) sia della composizione del nucleo familiare;
b) sia del reddito complessivo conseguito dai relativi
componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta
2008.
Inoltre per beneficiare del bonus
è necessario che il lavoratore richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti
del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico,
altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio
dello Stato.
La circolare in commento chiarisce che i richiedenti extracomunitari, se
hanno componenti il proprio nucleo familiare residenti all’estero, devono
essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di
familiare a carico che può essere costituita, alternativamente, da:
- documentazione originale
prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione
dell’apostille, per i soggetti che provengono dai
Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente
formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in
italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del
Paese d’origine
a) Composizione del nucleo familiare
Ai fini
dell’individuazione dei componenti del nucleo familiare si deve tener conto:
- del soggetto che richiede il
beneficio;
- del coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
- dei figli, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati solo se
fiscalmente a carico;
- ogni altra persona indicata
nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e solo se
fiscalmente a carico.
Pertanto, a
differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari di cui
all’articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della composizione del nucleo solo
se fiscalmente a carico. Ne deriva che in presenza di una famiglia composta dai
genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo
familiare sarà composto dai soli genitori.
L'Agenzia delle
Entrate ha precisato che ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto può
far parte di un solo nucleo familiare.
Dall'applicazione
di tale regola generale discendono alcune conseguenze.
Ad esempio in
caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico
possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui
siano a carico e se sono a carico di entrambi i genitori separati o divorziati
o non coniugati, i genitori stessi possono liberamente scegliere come
costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso però, il figlio che compare nel
nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nucleo
dell’altro.
Le
considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari
a carico.
Resta fermo che
i soggetti fiscalmente a carico di altri comunque non possono essere
richiedenti autonomi del bonus.
Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve
possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli
oneri deducibili.
b) Reddito familiare complessivo
Il bonus è
concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo
familiare abbiano percepito nell’anno 2008 redditi rientranti
esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di pensione;
- redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente tra i quali, ad esempio:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione
e lavoro;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
-
assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lett. c),
del Tuir.
- redditi diversi di cui
all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività
commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il
possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del bonus a
condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del
richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli
stessi redditi da parte del “richiedente” esclude la fruizione del bonus;
- redditi fondiari di cui
all’art. 25 del Tuir, per un ammontare non superiore
ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro
dipendente e/o di pensione.
L’Agenzia sul
punto ha precisato che il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei
precedenti cinque punti – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti
dall’esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali
assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente o di uno dei
componenti il nucleo familiare, esclude l’accesso al beneficio con riferimento
all’intero nucleo familiare.
4) Misura del beneficio
Il beneficio è
attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli
eventuali componenti portatori di handicap, e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta
2008. Il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi, di
ciascun componente del nucleo, appartenenti alle diverse tipologie sopra
elencate, compreso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze.
Ciò premesso,
il bonus, per il quale non è
prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a
carico, compete nelle misure di seguito indicate:
Numero componenti il nucleo familiare |
Limite di reddito complessivo familiare |
Ammontare bonus |
1 (titolare
di pensione) |
15.000 euro |
200 euro |
2 |
17.000 euro |
300 euro |
3 |
17.000 euro |
450 euro |
4 |
20.000 euro |
500 euro |
5 |
20.000 euro |
600 euro |
più di 5 |
22.000 euro |
1.000 euro |
Con familiare
a carico portatore di handicap |
35.000 euro |
1.000 euro |
In caso di
nucleo familiare composto da un unico componente il bonus è erogabile a
condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figuri in ogni
caso un reddito di pensione.
Con riferimento
ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, la circolare in
parola ha precisato che l’innalzamento del limite di reddito fino a 35.000 euro
opera in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente un qualsiasi
componente inabile (e non solo un figlio come riportato nelle istruzioni per la
compilazione del modello di richiesta).
La composizione
del nucleo familiare e l’ammontare del reddito complessivo vanno verificati
entrambi in relazione al periodo d’imposta in dipendenza del quale si vuole
richiedere il beneficio. La norma prevede, infatti, la possibilità per i
contribuenti di scegliere se richiedere il beneficio in relazione al 2007
ovvero, in alternativa, al 2008. Resta fermo che la richiesta può essere
effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo,
tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito
complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato
prescelto per la richiesta del bonus.
5) Termini e modalità di
presentazione della domanda
La richiesta
dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta
tramite l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile
dal sito della stessa entro:
- il
28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d’imposta 2007;
- entro
il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero
di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti
al periodo d’imposta 2008.
Qualora
il beneficio non venga erogato dal sostituto d’imposta, è necessario che il
lavoratore presenti una richiesta all’Agenzia delle Entrate, attraverso
l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2009 ovvero il 30
giugno
7) Ulteriori adempimenti
dei sostituti di imposta,
Qualora il
sostituto non possa erogare il bonus richiesto per incapienza
del monte ritenute e contributi deve darne immediata comunicazione al
richiedente.
In ogni caso, i
sostituti sono tenuti a conservare per
tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti da esibire a richiesta
dell'amministrazione finanziaria e devono trasmettere in via telematica, anche
mediante gli intermediari abilitati, le richieste di bonus ricevute, fornendo
comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
Tale adempimento va effettuato:
- entro il 30 aprile 2009, se la
richiesta di bonus si riferisce all’anno 2007;
- entro il 30 giugno 2009, se la
richiesta di bonus si riferisce all’anno 2008;
Infine i
sostituti debbono indicare nel modello 770 gli importi erogati e le correlate
compensazioni effettuate.
8) Restituzione delle somme
non spettanti
I lavoratori
che, a seguito della presentazione della richiesta del bonus, hanno ricevuto
somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla
erogazione. Per coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in
tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato con il modello F24
entro i medesimi termini.