IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ SUI MARCHI DI FABBRICA
(Ris.
Min. n.18/E del 10/2/99)
Si
pubblica il testo della Risoluzione del Ministero delle finanze 10 febbraio
1999, n.18/E con la quale, in risposta a uno specifico quesito dell'Ance, viene
precisato che "devono escludersi dal campo di applicazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità i marchi di fabbrica incorporati nel prodotto che
intendono individuare" (es.: marchi apposti dalle aziende costruttrici sui
beni strumentali quali gru ed escavatori).
RISOLUZIONE
N.18/E del 10/2/99
Ministero
delle Finanze
Dipartimento
delle Entrate
Direzione
Centrale per la
Fiscalita'
Locale
Serv.IV
- Div.VII
prot.n.7/157147/98
Roma,
10/2/1999
All'A.N.C.E.
Associazione
Nazionale Costruttori Edili
Via
Guattani, 16-18
00161
- ROMA
Risposta
al foglio del 1.10.1998
prot.161
C8/V Area Problemi Tributari
OGGETTO:
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. D. Lgs.
15.11.1993, n.507. Marchi di fabbrica. Quesito.
Con
la nota sopra distinta è stato formulato il quesito inteso a conoscere se siano
assoggettabili all'imposta comunale sulla pubblicità i marchi apposti dalle
aziende costruttrici sui beni strumentali, quali ad esempio gru ed escavatori,
dalle stesse prodotti.
Al
riguardo è necessario precisare che l'oggetto dell'imposta comunale sulla
pubblicità deve essere sempre un mezzo che sia innanzitutto volto a
pubblicizzare un prodotto e che abbia una sua autonomia ed individualità
rispetto al prodotto pubblicizzato. Dette caratteristiche non possono essere
rinvenute nel caso dei marchi di fabbrica, poiché trattasi nella specie di
contrassegni recanti un emblema o la denominazione del costruttore ed il tipo
di merce, che non assolvono allo specifico scopo di pubblicizzare il prodotto,
ma essendo incorporati ad esso, hanno il solo fine di individuarlo. Tale
funzione è del resto insita nel concetto stesso di marchio del quale l'art.2569
del codice civile sottolinea la funzione specifica di "distinguere
prodotti o servizi". Alla luce di quanto innanzi illustrato, ed altresì
alla stregua dei numerosi interventi in materia operati dalla scrivente sotto
il vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, che disciplinava il tributo prima
della revisione operata dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (cfr. circolare n.
31 del 31.12.1974 e risoluzioni n.3/3494 del 27.11.1973; n. 3/271 del 30.3.1974;
n.3/4408 del 15.7.1975; n. 3/5567 del 15.1.1976; n. 3/5139 del 4.2.1976) devono
conseguentemente escludersi dal campo di applicazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità i marchi di fabbrica incorporati nel prodotto che intendono
individuare.