APPALTI PUBBLICI - IL TAR LAZIO ANNULLA IL
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 2/1/2008 SUGLI AUMENTI DEI PREZZI
DEI MATERIALI
(T.A.R. Lazio, Sezione III^,
Sentenza n. 1707 del 18 febbraio 2009)
La Sentenza del Tar Lazio, riportata di
seguito, ha annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 gennaio
2008 che prevedeva l’indennizzo ai costruttori per quei materiali definiti “più
significativi”, che avevano registrato, cioè, nel corso del 2006 una variazione
percentuale di costo superiore al 10%, legata a circostanze eccezionali e,
precisamente, solo per gli aumenti del rame.
Sono state accolte, pertanto, le richieste
dell’Ance che riteneva il provvedimento troppo restrittivo e irragionevole, non
motivato e arbitrario nei criteri di selezione dei materiali passibili di
indennizzo.
Si ricorda che il Codice degli Appalti
all’art. 133 vieta, infatti, la revisione dei prezzi nei contratti di lavori
pubblici. Unica eccezione riguarda l’indennizzo per quei materiali da
costruzione, individuati ogni anno con apposito decreto, che registrino un
aumento del 10% dovuto a circostanze definite “eccezionali”. Il decreto del 02/01/2008 è stato posto sotto accusa, in particolare,
nelle parti in cui non ha previsto, nell’elenco dei materiali per i quali far
luogo a compensazione, ulteriori materiali oltre al “filo rame conduttore dn 0,5 mm” e alle “condutture e tubi in rame” e non ha
indicato l’entità degli ulteriori aumenti registrati dai prezzi dei materiali
già considerati, oggetto di aumenti eccezionali nell’ambito delle precedenti
rilevazioni. Secondo il Tar, quando l’aumento significativo del prezzo risulta
da soli due dei tre indici di costo disponibili, perché il terzo è
contrastante, o perché (quello ISTAT nei casi evidenziati dall’opponente)
addirittura manca, e anche quando il superamento della soglia del 10% è
attestato, in presenza di due soli indici, da uno di essi (avendo l’altro
rilevato una variazione inferiore), l’amministrazione non può escludere solo
per tali circostanze la sussistenza dell’aumento oltre i limiti di percentuale
previsti dalla legge, ma deve sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di
istruttoria, anche autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.
Il Ministero dovrà ora valutare gli ulteriori
materiali individuati (rete elettrosaldata, lamiere zincate, ferro profilato,
tubazioni in materiale plastico etc..) e varare un
nuovo decreto. In base alla sentenza, inoltre, non ci saranno effetti sugli
indennizzi già pagati sui materiali non contestati.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione III, composto dai
Signori:
Domenico
Lundini Presidente f.f.
Giuseppe
Sapone Consigliere
Alessandro
Tomassetti Primo referendario
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 2640 del 2008, proposto da ANCE - Associazione Nazionale Costruttori
Edili, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Stefano De Marinis e Domenico Galli, ed elettivamente
domiciliata, in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 2-b, presso lo studio del
secondo dei suddetti difensori;
CONTRO
Il
Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
per
l’accertamento dell’illegittimità e l’integrazione, nei limiti esposti:
- del
decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 gennaio 2008, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, recante: “Rilevazione dei prezzi
medi per l’anno 2005 e delle variazioni per l’anno 2006, e dei prezzi medi e
delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni,
relative ai materiali di costruzione più significativi ai sensi degli articoli
133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche”, nelle parti in cui: (i) non ha previsto
nell’elenco dei materiali per i quali far luogo a compensazione, ulteriori
materiali oltre al “filo rame conduttore dn 0,5 mm” e
alle “condutture e tubi in rame”; (ii) non ha
indicato l’entità degli ulteriori aumenti registrati dai prezzi dei materiali
già considerati oggetto di aumenti eccezionali nell’ambito delle precedenti
rilevazioni;
- del
decreto n. 12273 del 19 settembre 2007 del Ministro delle Infrastrutture di
costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo
dei materiali da costruzione nella misura in cui sono ivi fissati i criteri
operativi;
- del
verbale della riunione del 28 novembre 2007 della Commissione consultiva
centrale per il rilevamento del costo dei matreili da
costruzione;
-
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche se
attualmente non conosciuti;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visto
l’atto di intervento, ad adiuvandum, di Baldassini - Tognozzi - Pontello S.p.A., e di Toto S.p.A., in persona dei legali rapprentanti p.t., rappresentate e difese dagli Avv.ti
Stefano Vinti, Paola Chirulli e Fabrizio Pollari Maglietta, con elezione di domicilio presso il loro
studio, in Roma, Via Emilia n. 88;
Viste
le memorie e relazioni difensive difensive delle
parti;
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato
relatore, per la pubblica udienza del 15 ottobre 2008, il Consigliere D. Lundini;
Uditi
gli Avv.ti, all’udienza predetta, come da relativo verbale;
Considerato
e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E
DIRITTO
1.L’art.
133, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente all’epoca della
controversia, ha previsto, in deroga al generale divieto (comma 2 dello stesso
articolo) di operatività dell’istituto della revisione dei prezzi nel settore
dei lavori pubblici, un sistema di adeguamento del corrispettivo contrattuale
in presenza di specifiche e determinate circostanze. Più in particolare,
sostanzialmente riproducendo la disciplina introdotta, a modifica dell’art. 26 della
legge n. 109/1994, dall’art. 1 comma 550 della legge n. 311 del 30.12.2004, la
disposizione in questione ha stabilito che “qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di
presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7”. Pertanto, entro il 30
giugno di ogni anno (ora entro il 31 marzo), il Ministero delle Infrastrutture
“rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione più significativi” (comma 6 dell’art. 133).
2.In
attuazione della disciplina suddetta sono stati adottati i primi decreti di
rilevazione degli scostamenti dei prezzi.
Con un
primo D.M., emanato il 30 giugno 2005, furono accertate, per 13 materiali da
costruzione, le variazioni percentuali annuali superiori al 10%, per effetto di
circostanze eccezionali, intervenute nel 2004 assumendo a riferimento i prezzi
medi per l’anno 2003.
Con un
secondo D.M., emanato in data 11 ottobre 2006, furono poi accertate variazioni
percentuali annuali superiori al 10%, per effetto di circostanze eccezionali,
interessanti un solo materiale (il bitume).
In data
2 gennaio 2008 è stato quindi emanato il decreto ministeriale oggetto di contestazione,
con il quale il Ministero ha stabilito che i soli materiali che hanno subito
nel corso del 2006 una variazione percentuale superiore al 10%, legata a
circostanze eccezionali, sono i seguenti: “Filo rame conduttore dn 0,5 mm” (il cui prezzo medio rilevato per l’anno 2005
–Euro al Kg- è stato pari a Euro 4,245 e la variazione percentuale annuale 2006
è stata del 41,64 %) e “Condutture e tubi in rame” (il cui prezzo medio
rilevato per l’anno 2005 –Euro al Kg- è stato pari a Euro 12,072 e la variazione
percentuale annuale 2006 è stata del 43,93 %).
Assume
la ricorrente, nel ricorso in trattazione, che solo per questi due materiali
potrà essere riconosciuta la compensazione dei prezzi contrattualmente
convenuti.
Impugna
quindi, in parte qua, il Decreto Ministeriale suddetto (e gli atti presupposti
specificati in epigrafe), al riguardo formulando quattro motivi di censura e
con essi complessivamente deducendo: Violazione e falsa applicazione di legge,
con particolare riferimento all’art. 133, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n. 163/2006 e
al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 14
aprile 2005 – Erronea interpretazione di legge - Difetto di motivazione -
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento
dei fatti, disparità di trattamento, illogicità manifesta, contradditorietà
– Sviamento (in relazione ai materiali per i quali il superamento della soglia
è stato attestato da due dei tre indici considerati, o anche in relazione ai
materiali recanti attestazione univoca da parte dei due indici disponibili in
quanto il terzo indice – ISTAT - non è stato fornito, ovvero ancora in
relazione ai materiali per i quali il superamento della soglia è stato
attestato da uno dei due indici disponibili) – contraddittorietà e perplessità
dell’azione amministrativa (in relazione ai materiali per i quali si è
proceduto alla verifica in punto di eccezionalità).
...omissis...
5.Premesso
quanto sopra, può procedersi all’esame, in punto di merito, del proposto ricorso,
che il Collegio reputa fondato, alla stregua e nei limiti delle considerazione
che seguono.
Va
precisato, anzitutto che, quale che ne sia il risultato, la rilevazione, da
parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 133 comma 6 del D.Lgs. n.
163/2006, delle variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da
costruzione più significativi, costituisce l’esercizio formalizzato di un
potere valutativo che si riflette sulla posizione delle imprese coinvolte nei
rapporti contrattuali di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 133. E’
stato già affermato, in giurisprudenza, sebbene per l’ipotesi (anch’essa
peraltro in qualche modo correttiva del prezzo chiuso “puro” in materia di
lavori pubblici) di cui al comma 3 del ripetuto articolo, che “dette imprese
hanno perciò un interesse qualificato dalla stessa normativa qui in rilievo a
veder pubblicati i presupposti ed i criteri utilizzati nella valutazione, al
fine di conoscere come, comunque, la loro posizione sia stata definita
dall’Amministrazione, ancorché in via collettiva, e di poter contestare, nelle
sedi opportune, gli esiti che ritenessero illegittimamente sfavorevoli” (cfr. CdS, VI, n. 5088 del 4.9.2006).
Ne
consegue che, seppure nei limiti del sindacato ammissibile per un atto come
quello di cui trattasi a destinatari indeterminati, il Decreto Ministeriale di
rilevazione dei prezzi e dello scostamento delle percentuali secondo le misure
significative per legge, ben può essere censurato per violazione di criteri di
ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità
dell’istruttoria.
In sede
di emanazione, infatti, dei decreti ministeriali della specie,
l’Amministrazione deve anzitutto rilevare, in maniera trasparente, congrua e
verificabile, dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi
e poi deve valutare, non illogicamente, se tale scostamento sia stato
determinato o meno da circostanze eccezionali.
Entrambi
i profili suddetti (variazione in aumento superiore al 10% ed eccezionalità
delle circostanze) sono oggetto di contestazione per quanto in ordine ad essi
stabilito nell’atto impugnato.
Per
quanto attiene al primo aspetto, la ricorrente deduce difetto di istruttoria,
per carente o apodittica valutazione dei dati acquisiti e disponibili. Più in
particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione istruttoria, il cui
parere in data 28.11.2007 è stato recepito dal Ministero nel decreto impugnato,
ha illegittimamente riconosciuto l’aumento significativo dei prezzi (per una
percentuale superiore al 10%) soltanto quando il superamento di tale soglia
risultava attestato dai tre indici presi a riferimento (Provveditorati SIIT,
ISTAT, Unioncamere). Il che ha concretizzato e rivelato una palese carenza di
istruttoria, per mancanza di approfondimenti al riguardo, non essendo previsto
in alcuna norma di legge che l’aumento percentuale significativo dovesse
risultare univocamente attestato dagli indici utilizzati dalla Commissione, e
rivelandosi quindi, l’orientamento in tal senso assunto dalla Commissione
stessa, arbitrario e irrazionale.
In sede
difensiva l’Amministrazione nega di aver seguito un orientamento del genere e
sostiene di aver anzi proceduto ad autonome valutazioni e alla verifica del
requisito dell’eccezionalità dell’aumento di prezzo anche per i casi in cui il
superamento della percentuale del 10% non risultava univocamente verificato
sulla base dei tre indici presi a riferimento.
Ritiene
il Collegio che l’assunto difensivo della P.A. possa essere condiviso solo per
il “ferro”, voce n. 1 della Tabella, per il quale il Presidente della
Commissione ha in effetti rilevato coincidenza di dati, e di cui in qualche
modo si è discusso in seno alla Commissione stessa –vedi interventi Ing. Lucantonio, Aiscat e Ing. Ghella- dovendosi quindi ritenere che l’aumento di tale
materiale oltre il 10% sia stato effettivamente riconosciuto dalla Commissione
ed ammesso alla successiva fase valutativa.
Per il
resto le argomentazioni del Ministero non convincono il Collegio, poiché sembra
invece in effetti riscontrabile, alla stregua del tenore testuale dell’atto
(verbale in data 28.11.2007 della Commissione di valutazione), il dedotto
difetto di istruttoria. D’altra parte, risulta espressamente nel precedente
analogo parere in data 22.6.2006 della ripetuta Commissione, emesso ai fini
dell’emanazione del precedente decreto 11 ottobre 2006, che il criterio
utilizzato è stato quello dell’esclusiva valorizzazione, ai fini del
riconoscimento del requisito del superamento del 10% di variazione annuale del
prezzo, della rilevazione univoca di tale dato da parte della totalità delle
fonti disponibili.
Tale
criterio, pur non formalizzato esplicitamente nel verbale del 2007, è stato
evidentemente assunto a presupposto valutativo dalla Commissione anche nella
sua determinazione del 2007 (ora oggetto d’impugnativa), data l’assenza di
altri elementi testuali da cui risulti effettuata una diversa o ulteriore
istruttoria per i materiali contestati.
Il
criterio, peraltro, pur ragionevole se utilizzato ai fini della valorizzazione
della concordanza dei dati, non sembra logico e sufficiente nella sua esclusività
ed assolutezza, ovvero nella misura in cui è stato utilizzato per escludere
comunque l’aumento rilevante in caso di insussistenza di univocità dei tre
indici assunti a parametro di valutazione. In altri termini, come giustamente
deduce la ricorrente, quando l’aumento significativo del prezzo risulti da soli
due dei tre indici disponibili, perché il terzo sia contrastante, o perché
(quello ISTAT nei casi evidenziati dall’opponente) sia addirittura mancato, e
anche quando il superamento della soglia del 10% sia attestato, in presenza di
due soli indici, da uno di essi (avendo l’altro rilevato una variazione
inferiore), l’amministrazione non può escludere solo per tali circostanze la
sussistenza dell’aumento oltre i limiti di percentuale previsti dalla legge, ma
deve sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di istruttoria, anche
autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.
Infatti,
da un lato, la presenza dei tre indici non è necessaria, dall’altro, principi
di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa richiedono, in
caso di discordanza tra i dati riportati nei due soli indici disponibili, che
si proceda ad ulteriori accertamenti.
Nel
caso di specie, tali accertamenti, con limitato riferimento ai materiali
indicati dalla ricorrente e quindi alle censure di quest’ultima, sono invece
illegittimamente mancati, stando alle risultanze procedimentali depositate in
giudizio, per:
-la
“rete elettrosaldata”, voce n. 2 della tabella riepilogativa dei materiali da
costruzione più significativi rilevati, allegata al verbale della Commissione
(due soli indici disponibili entrambi oltre il 10%);
-le
“lamiere zincate”, voce n. 5 (due soli indici disponibili entrambi oltre il
10%);
-il
“ferro profilato”, voce n. 3 (due soli indici disponibili di cui uno soltanto
registrante aumento di prezzo superiore al 10%);
-le
“lamiere in ferro”, voce n. 4 (due soli indici disponibili di cui uno soltanto
registrante aumento di prezzo superiore al 10%);
-le
“tubazioni in materiale plastico”, voce n. 17 (due soli indici disponibili di
cui uno soltanto registrante aumento di prezzo superiore al 10%);
-il
“pietrame in scampoli”, voce n. 28 (due soli indici disponibili di cui uno
soltanto registrante aumento di prezzo superiore al 10%).
Per
quanto attiene invece al “pietrisco per calcestruzzi” (voce n. 27) il
superamento della soglia del 10% di aumento risulta attestato, nella tabella di
rilevazione, da un solo indice su tre, per cui va disattesa ogni doglianza al
riguardo della ricorrente.
Le
censure esposte vanno dunque accolte, nei limiti di cui sopra.
6.
Anche per quanto attiene poi al requisito dell’”eccezionalità” delle
circostanze determinanti variazioni di prezzo, la Sezione ritiene che le
censure mosse dalla ricorrente ai relativi criteri di valutazione individuati
ed esplicitati dall’Amministrazione siano parzialmente fondate, alla stregua e
nei limiti delle seguenti considerazioni.
La
Commissione ha ritenuto di poter considerare “eccezionali” le circostanze
“determinate da fatti notori che abbiano influito sull’andamento dei prezzi”.
Sarebbero fatti notori, ad avviso della medesima Commissione, “ad esempio le
azioni di Governo, le azioni della Commissione europea, le pubblicazioni dei
mass-media”.
Il
criterio, nei termini esplicitati, non è particolarmente chiaro e comunque
esso, assumendo a riferimento come cause rilevanti ai fini della variazione dei
prezzi le sole circostanze determinate da fatti notori ovvero che abbiano
assunto una rilevanza tale da assurgere a fatto notorio per l’intera
collettività, è irragionevole in quanto esclude aprioristicamente circostanze
che pur non essendo state determinate da fatti notori, nondimeno meritavano di
essere verificate sotto il profilo della loro eccezionalità.
L’Amministrazione
desume insomma l’eccezionalità delle circostanze non da caratteristiche
oggettive dell’evento in sé e per sé considerato, ma dalle cause che lo hanno
determinato o dai suoi effetti sotto il profilo della rilevanza mediatica.
Invece,
il parametro dell’eccezionalità delle circostanze deve essere valutato per la
sua oggettività (in rapporto a dati di natura obiettiva -quali la frequenza, le
dimensioni, l’intensità dell’evento- suscettibili di misurazione e quindi tali
da consentire classificazioni almeno di ordine statistico) e per la sua imprevedibilità
secondo i parametri di normale prudenza ed accortezza richiesti ad operatori
esercenti attività imprenditoriale nell’ambito dei lavori pubblici (cfr. in
tema, sebbene con riferimento agli artt. 1467 e 1664 del c.c.: Co. Cass., II,
n. 2661/2001; SS.UU. n. 12076/92; III, 12235/07; I,
12989/99; III, 22396/06).
Sotto
il profilo esaminato le censure dell’istante debbono essere quindi accolte,
conseguendone, nei limiti dell’interesse della ricorrente stessa,
l’illegittimità per irragionevolezza della valutazione effettuata nell’atto
impugnato per escludere la ricorrenza del requisito in questione.
Al
riguardo dev’essere invece disatteso l’ulteriore
profilo di censura per cui l’eccezionalità consisterebbe nella semplice
variazione di prezzo per una percentuale superiore al 10%.
Infatti,
ad avviso del Collegio, non è sempre la misura dello scostamento in se stessa a
concretare l’eccezionalità richiesta dalla legge, rilevando invece al riguardo
il coacervo degli elementi e parametri suddetti, ivi compresa la prevedibilità
o meno della variazione, ben potendo, in particolari momenti o congiunture
economiche, risultare non “eccezionale” anche una variazione di prezzo
superiore al 10%.
Del
resto, nello stesso parere del Consiglio di Stato n. 961 del 5.4.2006, invocato
dalla ricorrente, si precisa espressamente (vedi pag. 7) che “l’eccedenza
rispetto al normale incremento del 10%” “può” essere riconosciuta “ove tale
incremento sia rilevato” (e quindi con valutazione ulteriore ) “come
eccezionale”.
7.Resta
da esaminare l’ultimo motivo d’impugnativa nel quale la ricorrente deduce che i
materiali già individuati nei precedenti decreti del 2005 e 2006 come soggetti
ad aumenti eccezionali (quali i profilati in acciaio, il rame e il bitume),
dovevano essere necessariamente ricompresi anche nel decreto in questione per
gli ulteriori incrementi superiori al 10% registrati nel 2006.
Poiché
il relativo valore non è stato indicato nel Decreto in impugnativa, ciò avrebbe
illegittimamente impedito, ad avviso della ricorrente, la piena compensazione
del pregiudizio subìto da quanti, avendo formulato la propria offerta nel 2003,
hanno contabilizzato lavori nel corso del 2006.
La
censura è priva di fondamento. Invero, le circostanze eccezionali devono essere
individuate anno per anno e si riferiscono ad un determinato anno solare in
quanto la fattispecie dell’eccezionalità è caratterizzata dal suo determinarsi
in un periodo di tempo limitato. Lo stesso CdS, nel
parere citato, ha chiarito che “occorre considerare sempre in modo separato le
singole variazioni annuali nei prezzi dei materiali considerati e che esse
assumono rilievo solo in quanto siano rilevate come eccezionali”.
Per
cui, se in un anno l’aumento di prezzo è stato eccezionale (e come tale è stato
riconosciuto) non necessariamente questo comporta che altra variazione (anche
in misura superiore al 10%) debba per forza ed automaticamente qualificarsi
“eccezionale” a sua volta, non potendosi escludere la sussistenza di
circostanze diversificatrici da valutarsi rispetto
all’aumento precedente, e presupponendo comunque, anche il nuovo aumento,
l’ulteriore ed autonoma valutazione dell’Amministrazione.
Il
Decreto impugnato ha stabilito all’art. 2 che “per la determinazione delle
compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nel 2006”, si fa tra l’altro riferimento (vedi lettera c) “ai
prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il
10%, rilevati nella tabella riportata all’art. 1 del presente decreto, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella
allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata
presentata nel 2003 o anteriormente”.
Il che
appare sufficiente e corretta considerazione delle ragioni di coloro che hanno
prodotto offerta nel 2003, anche in ipotesi di mancato riconoscimento della
persistenza delle condizioni di eccezionalità negli aumenti di prezzo.
8. Alla
stregua e nei termini di cui alle esposte considerazioni, il ricorso in
epigrafe dev’essere in parte accolto, con
annullamento, per l’effetto, degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse
della ricorrente (come dalla stessa esplicitato), ravvisandosi tuttavia
sufficienti e giustificati motivi, anche in relazione alla solo parziale
fondatezza delle censure proposte, per disporre l’integrale compensazione, tra
le parti, di spese ed onorari.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pronunciando sul ricorso di
cui in epigrafe, lo accoglie in parte, come da motivazione, ed annulla per
l’effetto, e negli stretti limiti dell’interesse della ricorrente, gli atti
impugnati.
Compensa
le spese e gli onorari.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso nelle Camere di Consiglio del 15.10.2008 e del 18 febbraio 2009.