LAVORI
PUBBLICI - NON E' AMMISSIBILE LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
SUCCESSIVAMENTE ALLA PREQUALIFICA, NE' CHE LA CAPOGRUPPO, IN CARENZA DI
REQUISITI PROPRI, LI ATTESTI IN CAPO ALLA CONSOCIATA
(T.A.R.
Lombardia, Sez. Brescia, n. 209/99 del 26/2/1999)
1.
La legittimità di atti impugnati non può essere valutata sulla scorta di
chiarimenti successivi agli atti stessi. Infatti nella procedura per
l'aggiudicazione dei contratti, il principio del par condicio vieta che
l'Amministrazione, con richiesta di chiarimenti consenta in pratica al
concorrente di completare-anche nella fase di prequalificazione - la sua
domanda successivamente al termine stabilito in via generale dal bando di gara.
2.
Non è ammissibile la dichiarazione di prova dei requisiti inerenti l'esecuzione
di lavori prodotta dalla capogruppo su carta intestata della mandante.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 1221 del 1998 proposto da
CO.GE.PA.
spaCOSTRUZIONI GENERALI BRANCACCIO srl
contro
IMMOBILIARE
FIERA DI BRESCIA spa
per
l'annullamento, previa sospensione della determinazione di cui alla
raccomandata prot. n. 429/98 dell'1 settembre 1998, con la quale la S.p.A.
Immobiliare Fiera di Brescia ha comunicato alle ricorrenti la non ammissione
alla prequalificazione per l'appalto dei lavori di costruzione del 1º lotto del
Polo Espositivo Integrato di Brescia, nonché della nota prot. n. 463/98 del 21
settembre 1998, del bando di gara e di ogni altro atto preordinato e connesso;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della Società intimata;
Viste
le memorie prodotte dalla resistente a sostegno delle proprie difese e domande;
Vista
la propria ordinanza n. 837/98 con cui è stata accolta la domanda incidentale
di sospensione degli atti impugnati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Data
per letta, alla pubblica udienza del 26 febbraio 1999, la relazione del cons.
…;
uditi
le ricorrenti e la Società resistente;
Ritenuto
in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
E DIRITTO
Con
ricorso notificato il 14 ottobre 1998, depositato il 24 ottobre successivo, la
CO.GE.PA. spa e la Costruzione Generali Brancaccio srl hanno impugnato gli atti
di cui in epigrafe, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso
di potere.
Si
è costituita in giudizio l'intimata Immobiliare Fiera di Brescia spa che,
controdeducendo al ricorso, ne ha chiesto la reiezione.
In
occasione della camera di consiglio del 6 novembre 1998 la Sezione ha accolto
la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
All'odierna
udienza pubblica, i patroni delle ricorrenti hanno depositato dichiarazione di
sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso.
Il
Collegio ne prende quindi atto con la conseguente statuizione di cui in
dispositivo.
Resta
da deliberare - ai fini del regolamento delle spese di causa - il merito del
ricorso, per stabilire la soccombenza virtuale.
Le
ricorrenti, a contestazione del fatto posto a base degli impugnati atti di
esclusione dalla gara de qua, hanno prodotto, nella camera di consiglio del 6
novembre 1998, la nota in data 22 settembre 1998 per dimostrare che l'Impresa
Brancaccio avrebbe svolto, nel quinquennio anteriore al bando di gara, un unico
lavoro per conto del C.I.P.E. di importo pari a L. 18.748.328.859, quindi
superiore al limite previsto dal bando (punto 3, lett. d) come requisito di
partecipazione che doveva essere posseduto interamente dalla capogruppo.
Orbene,
tale documento anzitutto è successivo agli atti impugnati, la cui legittimità
non può certo essere valutata sulla scorta di chiarimenti tardivi delle
ricorrenti.
Invero,
la dichiarazione dell'Impresa Brancaccio con la quale la stessa indicava i
requisiti di partecipazione alla gara (v. doc. 3 delle ricorrenti) non recava
gli importi dello stato di avanzamento dei lavori n. 12 del 1993, né dello
stato di avanzamento dei lavori n. 34 del 1997, che sono invece riportati
nell'indicata nota del 22 settembre 1998.
D'altra
parte la CO.GE.PA. spa, pur quando l'Immobiliare Fiera di Brescia le aveva
comunicato l'esclusione con il primo atto impugnato, per la mancanza, in capo
alla medesima, dei requisiti richiesti alla capogruppo, ha sì contestato
l'esclusione, affermando che l'Impresa Brancaccio avrebbe svolto il ruolo di
capogruppo avendone i requisiti, ma in tale occasione non c'è stata la
rettifica o l'integrazione della dichiarazione della stessa Impresa Brancaccio
relativa al possesso di tali requisiti.
Dunque,
il secondo atto impugnato, con cui l'Immobiliare Fiera di Brescia ha ribadito
l'esclusione, appare legittimo, posto che la stazione appaltante doveva
decidere sulla base delle dichiarazioni dei partecipanti alla gara già
presentate; né potevano essere richiesti ulteriori chiarimenti ex art. 21 del
D.Lgs. n. 406 del 1991.
Infatti,
come la Sezione ha già avuto modo di precisare con la sentenza 15 aprile 1996,
n. 477, nella procedura per l'aggiudicazione dei contratti, il principio della
par condicio vieta che l'Amministrazione, con la richiesta di chiarimenti,
consenta, in pratica, al concorrente di completare - anche nella fase di
prequalificazione - la sua domanda successivamente al termine stabilito in via
generale dal bando di gara.
Si
deve, infine, rilevare che la menzionata nota del 22 settembre 1998, che
proverebbe i requisiti dell'Impresa Brancaccio quale capogruppo, risulta
scritta su carta intestata della CO.GE.PA., quindi non sarebbe comunque
riferibile all'Impresa Brancaccio medesima.
Alla
stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, ove fosse stato deciso
nel merito, sarebbe stato dunque respinto.
Le
spese seguono pertanto la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in
dispositivo.
Cessano,
conseguentemente, gli effetti dell'ordinanza n. 837/98, di sospensione degli
atti impugnati.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia - dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso in epigrafe.
Condanna
le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Società
resistente delle spese di giudizio, che liquida in complessive Lire 4.000.000
(quattro milioni).
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così
deciso, in Brescia, il 26 febbraio 1999, dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia, in Camera di Consiglio.