LAVORI PUBBLICI - NON E' AMMISSIBILE LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA PREQUALIFICA, NE' CHE LA CAPOGRUPPO, IN CARENZA DI REQUISITI PROPRI, LI ATTESTI IN CAPO ALLA CONSOCIATA

(T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, n. 209/99 del 26/2/1999)

 

1. La legittimità di atti impugnati non può essere valutata sulla scorta di chiarimenti successivi agli atti stessi. Infatti nella procedura per l'aggiudicazione dei contratti, il principio del par condicio vieta che l'Amministrazione, con richiesta di chiarimenti consenta in pratica al concorrente di completare-anche nella fase di prequalificazione - la sua domanda successivamente al termine stabilito in via generale dal bando di gara.

2. Non è ammissibile la dichiarazione di prova dei requisiti inerenti l'esecuzione di lavori prodotta dalla capogruppo su carta intestata della mandante.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1221 del 1998 proposto da

CO.GE.PA. spaCOSTRUZIONI GENERALI BRANCACCIO srl

 

contro

 

IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA spa

per l'annullamento, previa sospensione della determinazione di cui alla raccomandata prot. n. 429/98 dell'1 settembre 1998, con la quale la S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia ha comunicato alle ricorrenti la non ammissione alla prequalificazione per l'appalto dei lavori di costruzione del 1º lotto del Polo Espositivo Integrato di Brescia, nonché della nota prot. n. 463/98 del 21 settembre 1998, del bando di gara e di ogni altro atto preordinato e connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società intimata;

Viste le memorie prodotte dalla resistente a sostegno delle proprie difese e domande;

Vista la propria ordinanza n. 837/98 con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 26 febbraio 1999, la relazione del cons. …;

uditi le ricorrenti e la Società resistente;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 14 ottobre 1998, depositato il 24 ottobre successivo, la CO.GE.PA. spa e la Costruzione Generali Brancaccio srl hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l'intimata Immobiliare Fiera di Brescia spa che, controdeducendo al ricorso, ne ha chiesto la reiezione.

In occasione della camera di consiglio del 6 novembre 1998 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

All'odierna udienza pubblica, i patroni delle ricorrenti hanno depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso.

Il Collegio ne prende quindi atto con la conseguente statuizione di cui in dispositivo.

Resta da deliberare - ai fini del regolamento delle spese di causa - il merito del ricorso, per stabilire la soccombenza virtuale.

Le ricorrenti, a contestazione del fatto posto a base degli impugnati atti di esclusione dalla gara de qua, hanno prodotto, nella camera di consiglio del 6 novembre 1998, la nota in data 22 settembre 1998 per dimostrare che l'Impresa Brancaccio avrebbe svolto, nel quinquennio anteriore al bando di gara, un unico lavoro per conto del C.I.P.E. di importo pari a L. 18.748.328.859, quindi superiore al limite previsto dal bando (punto 3, lett. d) come requisito di partecipazione che doveva essere posseduto interamente dalla capogruppo.

Orbene, tale documento anzitutto è successivo agli atti impugnati, la cui legittimità non può certo essere valutata sulla scorta di chiarimenti tardivi delle ricorrenti.

Invero, la dichiarazione dell'Impresa Brancaccio con la quale la stessa indicava i requisiti di partecipazione alla gara (v. doc. 3 delle ricorrenti) non recava gli importi dello stato di avanzamento dei lavori n. 12 del 1993, né dello stato di avanzamento dei lavori n. 34 del 1997, che sono invece riportati nell'indicata nota del 22 settembre 1998.

D'altra parte la CO.GE.PA. spa, pur quando l'Immobiliare Fiera di Brescia le aveva comunicato l'esclusione con il primo atto impugnato, per la mancanza, in capo alla medesima, dei requisiti richiesti alla capogruppo, ha sì contestato l'esclusione, affermando che l'Impresa Brancaccio avrebbe svolto il ruolo di capogruppo avendone i requisiti, ma in tale occasione non c'è stata la rettifica o l'integrazione della dichiarazione della stessa Impresa Brancaccio relativa al possesso di tali requisiti.

Dunque, il secondo atto impugnato, con cui l'Immobiliare Fiera di Brescia ha ribadito l'esclusione, appare legittimo, posto che la stazione appaltante doveva decidere sulla base delle dichiarazioni dei partecipanti alla gara già presentate; né potevano essere richiesti ulteriori chiarimenti ex art. 21 del D.Lgs. n. 406 del 1991.

Infatti, come la Sezione ha già avuto modo di precisare con la sentenza 15 aprile 1996, n. 477, nella procedura per l'aggiudicazione dei contratti, il principio della par condicio vieta che l'Amministrazione, con la richiesta di chiarimenti, consenta, in pratica, al concorrente di completare - anche nella fase di prequalificazione - la sua domanda successivamente al termine stabilito in via generale dal bando di gara.

Si deve, infine, rilevare che la menzionata nota del 22 settembre 1998, che proverebbe i requisiti dell'Impresa Brancaccio quale capogruppo, risulta scritta su carta intestata della CO.GE.PA., quindi non sarebbe comunque riferibile all'Impresa Brancaccio medesima.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, ove fosse stato deciso nel merito, sarebbe stato dunque respinto.

Le spese seguono pertanto la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo.

Cessano, conseguentemente, gli effetti dell'ordinanza n. 837/98, di sospensione degli atti impugnati.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso in epigrafe.

Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Società resistente delle spese di giudizio, che liquida in complessive Lire 4.000.000 (quattro milioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 26 febbraio 1999, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio.