INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - DETRAZIONE
IRPEF DEL 19%
(RM n. 26/E del 30/1/09)
Si può
fruire della detrazione IRPEF pari al 19% dei compensi pagati a intermediari
immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett.
b-bis, D.P.R. 917/1986), anche in presenza del solo preliminare di compravendita,
purchè regolarmente registrato.
Se
successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d’acquisto
dell’abitazione, la detrazione utilizzata dovrà essere restituita.
Così
viene chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.
26/E del 30 gennaio 2009.
In
particolare, l’art. 15, comma 1, lett b-bis del TUIR
- D.P.R. 917/1986 (come introdotto dal decreto “Visco-Bersani”
- D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella legge 248/2006) prevede, dal 1°
gennaio 2007, la detraibilità dall’IRPEF del 19% dei compensi pagati agli
intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.
Al
riguardo, con la citata Risoluzione n. 26/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha
specificato che, in mancanza di un contratto definitivo d’acquisto, il
contribuente può comunque beneficiare della detrazione anche in presenza del
solo preliminare di vendita registrato, a condizione, però, pena la decadenza
dal beneficio, che le parti stipulino poi il contratto definitivo (in quanto un
preliminare di vendita non produce il trasferimento della proprietà) e che
l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’acquirente.
Inoltre,
richiamando la precedente Circolare ministeriale n. 28/E/2006, l’Agenzia delle
Entrate ribadisce nuovamente che:
-
l’importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo su cui commisurare la
detrazione del 19%, in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso
versato agli intermediari immobiliari e che la possibilità di portare in
detrazione quest’onere si esaurisce in un unico periodo di imposta;
-
qualora l’acquisto dell’abitazione sia effettuato da più soggetti, la
detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i
comproprietari in base alla percentuale di proprietà.