INTERVENTI DI
RECUPERO DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE - ALIQUOTA IVA
(RM n. 41/E del 17/2/09)
Si
applica l’Iva al 10%, ai sensi del n. 127-quaterdecies, della tabella A, parte
III, allegata al DPR 633/72, per lavori di recupero di opere di urbanizzazione
realizzati da un’impresa di costruzioni nel centro storico di un comune, previa
verifica delle caratteristiche dell’intervento realizzato.
Questo
il tema affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale
n. 41/E del 17 febbraio 2009.
La
società istante, infatti, chiede all’Amministrazione Finanziaria la corretta
applicazione dell’aliquota Iva in relazione ad alcuni interventi [1]
commissionati dal Comune, sostenendo che a questi possa applicarsi l’aliquota
Iva al 10% in quanto riguardanti lavori di restauro e risanamento conservativo.
L’Agenzia,
nella risoluzione in questione, ripercorre la normativa, ricordando che
l’aliquota ridotta al 10% (ai sensi del n. 127-quaterdecies, della tabella A,
parte III, allegata al DPR 633/72) è applicabile per gli interventi di cui
all’art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457
[2]:
•
restauro e risanamento conservativo (lettera c): interventi rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni
d’uso con essi compatibili.
•
ristrutturazione edilizia (lettera d): interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
•
ristrutturazione urbanistica (lettera f): interventi volti alla sostituzione
del tessuto urbanistico-edilizio esistente con un
altro diverso, attraverso un insieme sistematico di interventi edilizi che
apportano modifiche ai lotti, agli isolati e alla rete stradale.
La
risoluzione, in ordine agli interventi di recupero del tessuto urbanistico
esistente, in riferimento al n. 127-quaterdecies, richiama inoltre alcuni
documenti di prassi con cui è stata estesa l’aliquota al 10% in presenza di:
• interventi di demolizione nel centro storico
di un fabbricato degradato e costruzione sull’area di risulta di un parcheggio
multipiano e di un fabbricato ad uso abitativo (RM n. 430395/91);
•
ampliamento di uno stabile inserito nel piano di recupero di un’intera zona
sottoposta a tutela ambientale (RM n. 501157/91);
• consolidamento
o trasferimento di un intero centro abitato mediante la costruzione di un nuovo
centro cittadino (RM n. 501044/91).
In
sostanza, l’Amministrazione sembra affermare che per gli interventi di recupero
del tessuto urbanistico esistente, l’aliquota Iva al 10%, con riferimento al n.
127-quaterdecies, non può che applicarsi qualora l’intervento sia riconducibile
ad interventi di ristrutturazione urbanistica (lettera f), a condizione che
sussistano tutte le condizioni enunciate dalla norma (sostituzione delle
strutture edilizie esistenti e realizzazione di altre diverse, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi con modifiche del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale).
Per
quanto concerne invece l’applicazione dell’Iva al 10% ai sensi del n.
127-septies, della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, l’Agenzia
delle Entrate ribadisce quanto già chiarito nella R.M. 202/E/2008, secondo la
quale alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non può essere
applicata la riduzione dell’aliquota se non in riferimento alle realizzazione
“ex novo” e non anche ad una semplice miglioria, fatta eccezione per la
costruzione dei vialetti e dei marciapiedi che, anche se costruiti
successivamente alla strada, possono scontare l’Iva al 10% poichè rientranti
negli interventi di realizzazione (o completamento) di opere di urbanizzazione
primaria, ovvero di strade residenziali.
Ne
consegue che il contribuente dovrà verificare, di volta in volta, l’esistenza
delle caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento, al fine di
fruire dell’aliquota agevolata relativamente ad interventi di recupero.
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[1] In
particolare trattasi di”rimozione delle pavimentazioni esistenti, sia carrabili
che pedonali e del sistema di pubblica illuminazione sia pedonale che stradale
esistente, previo rilevamento strumentale dello stato dei luoghi, rifacimento
delle pavimentazioni carrabili con riposizionamento delle basi basaltiche
rimosse, in alcuni tratti, e nuova pavimentazione dello stesso materiale,
rifacimento dei percorsi pedonali (marciapiedi e Viale ...) con pavimentazione
in basalto e granito con definizione di nuove quote altimetriche di nuovo
disegno, rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, canalizzazioni
elettriche con esclusione della posa in opera dei cavi elettrici e degli organi
illuminanti, rimozione degli elementi di arredo urbano e messa in opera di
nuovi elementi, posa in opera di nuove alberature, restauro di elementi
architettonici quali piastrini, balaustre, muri di contenimento, realizzazione
di nicchie espositive, opere varie di finitura”
[2] Ora
art. 3, comma 1, lettere c) d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.