CESSIONE DI
FABBRICATI RISTRUTTURATI - ALIQUOTA IVA
La
cessione di fabbricati oggetto di incisivi interventi di recupero (restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica) è agevolata
con l’aliquota IVA ridotta del 10% (ai sensi del n.127 - quinquiesdecies,
Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), anche se i lavori edili non
sono strettamente necessari a recuperare lo stato di degrado dell’immobile.
A tal
fine, è invece indispensabile che i medesimi interventi risultino comunque già
ultimati prima della cessione dei fabbricati stessi.
Inoltre,
lo stato di degrado degli immobili non è richiesto nemmeno per l’applicazione
della disposizione (art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter, lett.a,
del D.P.R. 633/72) che dichiara imponibili ad IVA (anzichè
esenti) le cessioni di fabbricati sottoposti ad interventi di recupero,
effettuate entro quattro anni dal termine dei lavori da parte delle imprese che
hanno realizzato i medesimi interventi.
Ciò è
quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con
la stampa specializzata, tenutosi il 17 gennaio scorso.
Vengono
in tal modo superati, anche in via ufficiale, gli orientamenti ministeriali
emanati dall’Amministrazione finanziaria a commento di previgenti disposizioni
normative, che assoggettavano ad aliquota IVA ridotta le cessioni di fabbricati
oggetto degli interventi di recupero di cui alla legge 457/1978 e per le quali
l’applicabilità dell’agevolazione era stata subordinata alla preesistenza dello
stato di degrado dell’immobile oggetto dei lavori ed alla necessaria inclusione
dello stesso nell’ambito dei piani di recupero disciplinati dalla medesima
legge 457/1978[1].
Come
precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, l’attuale disciplina non pone
alcuna condizione legata alla “fatiscenza” del fabbricato oggetto dei lavori di
recupero edilizio, per cui, a prescindere dallo stato “iniziale” dell’immobile:
- la cessione di fabbricati, o di loro
porzioni, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia o urbanistica (di cui all’art.31, comma 1,
rispettivamente lett. c, d ed e, della legge 457/1978, ora trasfuso nell’art. 3
del D.P.R. 380/2001), è comunque assoggettata ad IVA quando effettuata entro
quattro anni dall’ultimazione dei lavori (ai sensi dell’art.10, comma 1,
nn.8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633/1972);
- alla medesima cessione si rende applicabile
l’aliquota IVA ridotta al 10% (prevista dal n.127 - quinquiesdecies,
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), a condizione che gli
interventi di recupero risultino già ultimati all’atto della vendita.
Tali
chiarimenti ministeriali dovrebbero trovare conferma ufficiale in una Circolare
dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
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[1]
Cfr., a titolo esemplificativo, la Risoluzione ministeriale n.430791 del 3
marzo 1992, con la quale è stata precisata tale condizione con riferimento
all’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 4% alla cessione di fabbricati
oggetto degli interventi di cui alla legge 457/1978, prevista dal previgente n.25
della Tabella A, Parte II, annessa al D.P.R. 633/1972.